Per
approfondimenti si veda il Decreto Legislativo n. 28 del 2010 come novellato
dalla riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022), nonché dal d.lgs. n. 28 del 2023 (Osservatorio
Mediazione Civile n. 28/2023), nonché lo
SPECIALE dell’Osservatorio MEDIAZIONE E RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE DI CUI ALLA L. 206/2021 E AL D.LGS
149/2022.
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 1 agosto 2023
Determinazione,
liquidazione e pagamento, anche
mediante
riconoscimento di credito
di imposta, dell'onorario spettante
all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese
dello Stato
nei casi previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-quater, del decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e dall'articolo 3 del decereto-legge
12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge
10 novembre 2014, n. 162.
(23A04556)
(GU n.183 del 7-8-2023)
Capo I
Disposizioni generali
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di
concerto con
IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA
E
DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 10
ottobre 2022, n. 149, «Attuazione
della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo
per
l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina
degli strumenti di risoluzione
alternativa delle controversie
e
misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in
materia di
diritti delle persone
e delle famiglie
nonche' in materia
di
esecuzione forzata», il cui art. 7 ha apportato modifiche al decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28,
recante «Attuazione dell'art.
60
della legge 18
giugno 2009, n.
69, in materia
di mediazione
finalizzata alla conciliazione delle
controversie civili e
commerciali», il cui art. 9 ha apportato modifiche al
decreto-legge
12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni dalla legge
10 novembre 2014,
n. 162, recante
«Misure urgenti di
degiurisdizionalizzazione ed
altri interventi per
la definizione
dell'arretrato in materia di processo civile»;
Visti gli articoli da 15-bis a
15-undecies del decreto legislativo
4 marzo 2010, n. 28 che regolano
l'accesso al patrocinio
a spese
dello Stato delle parti non abbienti che partecipano a una procedura
di mediazione;
Visto in particolare, l'art.
15-octies, comma 1,
del predetto
decreto legislativo n. 28 del 2010 a norma del quale «Con decreto del
Ministro della giustizia, adottato
di concerto con
il Ministro
dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di
entrata
in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre 2021,
n. 206, sono stabiliti gli importi spettanti all'avvocato della parte
ammessa al patrocinio a spese dello Stato a
titolo di onorario
e
spese. Con il medesimo
decreto sono stabilite
le modalita' di
liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito
di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai sensi
del
presente articolo, nonche' le modalita' e i contenuti della relativa
richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticita'»;
Visti gli articoli da 11-bis
a 11-undecies del
decreto-legge 12
settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10
novembre 2014, n. 162, che regolano l'accesso al patrocinio a
spese
dello Stato delle parti non abbienti che partecipano a una procedura
di negoziazione assistita;
Visto in particolare, l'art.
11-octies, comma 1,
del predetto
decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 162 del 2014, a norma del quale «Con decreto
del Ministro
della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore delle
disposizioni attuative della legge 26 novembre 2021,
n. 206, sono
stabiliti gli importi spettanti all'avvocato della parte ammessa
al
patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese. Con il
medesimo decreto sono individuate le modalita' di liquidazione e di
pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di
compensazione, delle somme
determinate ai sensi
del presente
articolo, nonche' le modalita' e i contenuti della relativa richiesta
e i controlli applicabili, anche di autenticita'»;
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante
testo unico delle
disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto del Ministro
della giustizia 10 marzo 2014, n. 55,
«Regolamento recante la
determinazione dei parametri
per la
liquidazione dei compensi per
la professione forense,
ai sensi
dell'art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247»;
Visto il decreto
legislativo 6 settembre
1989, n. 322
recante
«Norme sul Sistema
statistico nazionale e
sulla riorganizzazione
dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art.
24 della
legge 23 agosto 1988, n. 400»;
Visto il decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 recante «Codice
in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per
l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle
persone fisiche con
riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione
di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il regolamento (UE) n.
2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle
persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Sentito il Garante per la
protezione dei dati personali che
si e'
espresso con parere n. 257, in data 5 luglio 2023;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto
determina gli importi spettanti all'avvocato
della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure
di mediazione e di negoziazione assistita, e disciplina le modalita'
di presentazione della richiesta di riconoscimento del corrispondente
credito di imposta o di pagamento del relativo importo.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto
si intende per:
a) «richiedente»: l'avvocato
che ha assistito una parte ammessa
al patrocinio a spese dello Stato in una procedura di mediazione o di
negoziazione assistita e che e' legittimato a presentare l'istanza di
determinazione del compenso, di riconoscimento del credito di imposta
o di pagamento ai sensi del presente decreto;
b) «ODM»: organismo di mediazione.
L'ente pubblico o
privato
presso il quale
si svolge il
procedimento di mediazione
in
conformita' al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
c) «numero d'ordine del ODM»:
il numero attribuito
al ODM al
momento dell'iscrizione al registro
in conformita' al
regolamento
adottato in attuazione dell'art. 16 del decreto legislativo,
n. 28
del 2010;
d) «registri degli affari di
mediazione»: i registri previsti dal
regolamento adottato in
attuazione dell'art. 16
del decreto
legislativo n. 28 del 2010;
e) «numero identificativo
del procedimento di
mediazione»: il
numero attribuito a ciascun procedimento inserito nei registri degli
affari di mediazione;
f) «accordo
di conciliazione»: il
documento attestante la
composizione di una controversia a seguito dello
svolgimento della
mediazione;
g) «negoziazione
assistita»: la procedura di
negoziazione
assistita da avvocati svolta in
conformita' alle disposizioni
del
Capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162;
h) «convenzione
di negoziazione»: la
convenzione prevista
dall'art. 2, del decreto-legge
n. 132 del
2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;
i) «accordo
di negoziazione»: l'accordo
che compone la
controversia all'esito di una procedura di negoziazione assistita da
avvocati;
l) «COA»: il Consiglio dell'ordine
degli avvocati davanti
al
quale si svolge la procedura prevista dagli articoli e da
15-bis a
15-undecies del decreto legislativo n. 28 del 2010 e dagli
articoli
da 11-bis a
11-undecies del decreto-legge
n. 132 del
2014,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;
m) «piattaforma»: la
piattaforma digitale per la
gestione delle
richieste relative al patrocinio a spese dello Stato nella mediazione
e nella negoziazione
assistita predisposta dal
Ministero della
giustizia - Dipartimento transizione digitale;
n) «CIEId»:
l'identita' digitale rilasciata
al cittadino e
associata alla Carta d'identita' elettronica;
o) «CNS»: carta nazionale dei
servizi. Il documento rilasciato su
supporto informatico per consentire l'accesso per via a telematica ai
servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni;
p) «SPID»: il sistema
pubblico dell'identita' digitale, di cui
all'art. 64 del decreto legislativo
7 marzo 2005,
n. 83 «Codice
dell'amministrazione digitale»;
q) «PEC»:
posta elettronica certificata. Il
sistema di
comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di
un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai
terzi;
r) «Codice iPA»: l'indice
dei riferimenti univoci
dell'ufficio
pubblico competente per l'emissione della fattura elettronica
e il
suo indirizzamento;
s) «Ministero»: il Ministero
della giustizia - Dipartimento per
gli affari di giustizia;
t) «DGSTAT»:
Direzione generale di
statistica e analisi
organizzativa del Ministero;
u) «Equitalia»: Equitalia
Giustizia S.p.a., societa' in house del
Ministero della giustizia;
v) «SID»: Sistema
interscambio flussi dati.
L'infrastruttura
trasmissiva dell'Agenzia delle
entrate, dedicata allo
scambio
automatizzato di flussi dati con amministrazioni, societa',
enti e
ditte individuali.
Art. 3
Disposizioni generali sulle modalita' di presentazione della domanda
di attribuzione del credito di
imposta e comunicazioni
1. Le istanze disciplinate dal
presente decreto sono proposte,
a
pena di inammissibilita', tramite la piattaforma accessibile dal sito
giustizia.it, mediante le credenziali SPID o CIEId almeno di livello
due e CNS.
2. Ciascun
richiedente, al momento
della presentazione della
domanda, e' adeguatamente informato, ai sensi degli articoli 13 e 14
del regolamento (UE) n.
2016/679 del Parlamento
europeo e del
Consiglio del 27 aprile
2016, sul trattamento
dei propri dati
personali per la valutazione
della domanda di
determinazione del
compenso, del riconoscimento del credito di imposta o della richiesta
di pagamento.
3. Salvo che sia diversamente
disposto, tutte le
comunicazioni
previste dal presente decreto sono effettuate mediante la piattaforma
di cui al comma 1, all'indirizzo
di posta elettronica
certificata
indicato dal richiedente.
4. Ai fini dell'applicazione
del presente decreto, il COA
accede
alla piattaforma previa registrazione, ai sensi degli
articoli 16,
comma 12, e 16-ter del
decreto-legge 18 gennaio
2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
5. Il possesso dei
requisiti richiesti dal
presente decreto e'
attestato dalla parte richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445,
recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa.
Sezione I
Determinazione del compenso spettante all'avvocato della parte ammessa
al patrocinio a spese dello Stato per l'assistenza prestata nelle procedure di
mediazione e di negoziazione assistita che si sono concluse con un accordo,
procedura di riconoscimento e presentazione della domanda di attribuzione del
credito di imposta
Art. 4
Determinazione del compenso
1. Ai fini del presente decreto
all'avvocato che assiste la parte
ammessa al patrocinio a
spese dello Stato
nei procedimenti di
mediazione e negoziazione assistita
spetta il compenso
previsto
dall'art. 20, comma 1-bis del decreto del Ministro della giustizia 10
marzo 2014, n. 55, ridotto della meta'.
Art. 5
Istanza di conferma dell'ammissione anticipata al patrocinio a spese
dello Stato
1. L'istanza di conferma
prevista dall'art. 15-septies, commi
3 e
4, del decreto legislativo n. 28 del
2010 e dall'art.
11-septies,
commi 2 e 3, del decreto-legge
n. 132 del
2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014, contiene:
a) gli
estremi identificativi del
COA che ha
adottato il
provvedimento di ammissione anticipata al patrocinio a
spese dello
Stato;
b) le generalita' della parte
assistita dal richiedente, ammessa
al patrocinio a spese dello Stato, complete di codice fiscale;
c) il
valore e la
data di sottoscrizione dell'accordo
di
conciliazione o di negoziazione sulla base del quale il
richiedente
ha calcolato il proprio compenso;
d) l'indicazione della materia,
a fini statistici,
ai sensi
dell'art. 42 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, quando
l'accordo definisce una controversia nei casi
di cui all'art.
5,
comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010;
e) il
numero del procedimento
di mediazione e
la data
dell'accordo di conciliazione quali
risultanti dai registri
degli
affari di mediazione;
f) fuori dal caso di cui alla lettera e),
gli estremi della
ricevuta attestante la
trasmissione, mediante piattaforma
del
Consiglio nazionale forense,
dell'accordo di negoziazione, in
conformita' all'art. 11, comma 1, del decreto-legge n. 132 del 2014,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;
g) la dichiarazione di
volonta' del richiedente
di avvalersi,
alternativamente, del credito di imposta o del pagamento.
2. L'istanza di cui al comma 1
e' inoltre corredata:
a) dalla parcella proforma
emessa per le prestazioni svolte
in
favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
b) dalla dichiarazione della
parte ammessa al
patrocinio in
ordine alla permanenza, al
momento dell'accordo, delle
condizioni
reddituali previste dall'art. 15-ter del decreto legislativo
n. 28
del 2010 e dall'art. 11-ter del
decreto-legge n. 132
del 2014,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014.
Art. 6
Verifiche e
comunicazioni del consiglio dell'ordine
1. Il COA, ricevuta l'istanza
di cui all'art. 5, se accerta che non
ricorrono i presupposti per l'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato comunica al richiedente il diniego di adozione della
delibera
di congruita', annotando sulla
piattaforma l'esito negativo
della
domanda.
2. Se non procede ai sensi
del comma 1,
il COA, verificata
la
corrispondenza tra il valore dichiarato nell'accordo e il valore del
compenso indicato nell'istanza
di conferma, dimidiato
ai sensi
dell'art. 4 del presente decreto, appone il visto previsto dall'art.
15-septies, comma 3, del decreto
legislativo n. 28
del 2010 e
dall'art. 11-septies, comma 2, del decreto-legge n.
132 del 2014,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014, adottando
la delibera di congruita'
e annotandola sulla
piattaforma. Con
l'annotazione la delibera si intende comunicata al Ministero.
Art. 7
Verifiche e provvedimenti del
Ministero
1. Ricevuta la comunicazione
di cui all'art.
6, comma 2, il
Ministero, se ritiene insussistenti i presupposti per l'ammissione al
patrocinio a spese dello Stato, ne da' immediata comunicazione al COA
per gli adempimenti di competenza.
2. Se non provvede ai sensi del
comma 1, il Ministero, effettuate
le verifiche ritenute
necessarie, con provvedimento del
capo
Dipartimento per gli affari di giustizia, convalida la
delibera di
congruita' e riconosce l'importo spettante all'avvocato, fruibile con
le modalita' di cui all'art. 8 o, alternativamente, di cui
all'art.
13, dandone comunicazione all'avvocato e al COA.
3. Quando, effettuate le
verifiche di cui al comma 2, il Ministero
ritiene di non convalidare la delibera, ne da' comunicazione al COA e
all'avvocato che, entro sessanta giorni da tale comunicazione, puo'
presentare nuova istanza ai sensi dell'art. 15-septies, comma 3, del
decreto legislativo n. 28 del 2010 o dall'art. 11-septies, comma
3,
del decreto-legge n. 132 del
2014, convertito, con
modificazioni,
dalla legge n. 162 del 2014.
4. Le verifiche previste dal
presente decreto sono effettuate dal
Ministero mediante proprio personale o anche avvalendosi, in forza di
apposita convenzione, del personale di Equitalia giustizia S.p.a..
Sezione II
Utilizzo del credito di imposta, comunicazioni, trasmissione di dati
Art. 8
Termini per la presentazione
della domanda di
riconoscimento del
credito
di imposta
1. Quando l'avvocato ha
esercitato l'opzione ai sensi dell'art.
5,
comma 1, lettera g), dopo l'adozione del provvedimento di
convalida
previsto dall'art. 7, comma 2,
emette fattura elettronica
e puo'
presentare istanza di riconoscimento del credito di imposta, a pena
di inammissibilita', tra il 1° gennaio e il 31 marzo, oppure tra il
1° settembre e il 15 ottobre di ciascun anno.
Art. 9
Procedure di utilizzo
del credito di imposta
1. Il credito di
imposta, riconosciuto ai
sensi del presente
decreto, e' utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di
ricevimento della comunicazione di cui all'art. 10, comma 1, tramite
modello F24, presentato,
a pena di
rifiuto dell'operazione di
versamento, esclusivamente
tramite i servizi
telematici messi a
disposizione dalla Agenzia delle entrate. L'ammontare del credito di
imposta utilizzato in compensazione
non puo' eccedere
l'importo
comunicato dal Ministero,
a pena di
scarto dell'operazione di
versamento.
Art. 10
Comunicazioni e
procedure di recupero
1. Il Ministero, entro il 30
aprile per le istanze presentate entro
il 31 marzo, o entro il 30 ottobre per le istanze presentate entro il
15 ottobre, comunica al beneficiario l'importo del credito d'imposta
spettante in relazione a
ciascuna delle richieste,
osservando le
priorita' delle comunicazioni previste dall'art. 11, comma 1.
2. Quando, a seguito dei
controlli effettuati dal
Ministero, e'
accertata l'indebita fruizione, anche parziale, dei crediti d'imposta
oggetto del presente decreto, in
conseguenza del mancato
rispetto
delle condizioni richieste o
della non eleggibilita'
delle spese
sulla base delle
quali e' stato
determinato il beneficio,
il
Ministero, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo
2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio
2010, n. 73, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di
interessi e sanzioni secondo legge.
3. In caso di indebita
fruizione, totale o parziale, dei
crediti
d'imposta, accertata nell'ambito
dell'ordinaria attivita' di
controllo, l'Agenzia delle entrate ne da' comunicazione al Ministero
che provvede al
recupero del relativo
importo, maggiorato di
interessi e sanzioni ai sensi del comma 2.
Art. 11
Trasmissione dati
1. Ai fini di cui all'art. 9,
il Ministero, almeno cinque
giorni
prima di comunicare al beneficiario l'accoglimento della
domanda,
trasmette all'Agenzia delle entrate,
tramite SID o
altro sistema
avente il medesimo
livello di misure
di sicurezza tecniche
e
organizzative adeguato al
rischio presentato dal
trattamento,
l'elenco dei soggetti ammessi a fruire dell'agevolazione e l'importo
del credito d'imposta
concesso. Con le
stesse modalita' sono
comunicate le eventuali variazioni o
revoche, anche parziali,
dei
crediti d'imposta concessi.
2. L'Agenzia delle entrate
trasmette al Ministero,
tramite il
sistema di cui al comma 1, l'elenco dei soggetti che hanno utilizzato
il credito di imposta in compensazione con i relativi importi.
Art. 12
Cause
di revoca
1. Il
credito di imposta
e' revocato se
e' accertata
l'insussistenza dei
requisiti soggettivi o
oggettivi di cui al
presente decreto o se la domanda di attribuzione del credito contiene
dati o dichiarazioni non veritiere. Sono fatte
salve le eventuali
conseguenze previste dalla legge civile, penale ed amministrativa. In
caso di revoca del credito di imposta si provvede
al recupero del
beneficio indebitamente fruito ai sensi dell'art. 10.
Sezione III
Procedura di pagamento
Art. 13
Richiesta di pagamento
dell'importo riconosciuto all'avvocato
1. Quando l'avvocato ha
esercitato l'opzione prevista dall'art.
5,
comma 1, lettera g), per il pagamento
dell'importo riconosciuto ai
sensi dell'art. 7, comma 2, emette fattura elettronica intestata
al
Ministero, completa di apposito codice IPA.
2. Il Ministero, ricevuta la
fattura di cui al comma 1, emette il
mandato di pagamento nell'ambito delle risorse iscritte nell'apposito
capitolo di bilancio del Ministero della giustizia - Dipartimento per
gli affari di giustizia.
Capo II
Monitoraggio statistico e trattamento dati
Art. 14
Monitoraggio dei casi di tentativo obbligatorio
di mediazione ai
sensi dell'art. 5, comma 1, del
decreto legislativo 4 marzo 2010,
n. 28
1. Il Ministero provvede al
monitoraggio previsto dall'art. 42 del
decreto legislativo n. 149 del 2022, con cadenza annuale, a
partire
dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e
fino alla
decorrenza del termine
previsto dalla predetta
norma dei dati
relativi ai casi di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo
n. 28 del 2010, distinti per
materia. Decorso il
termine di cui
all'art. 42 del predetto decreto legislativo n.
149 del 2022,
il
Ministero prosegue l'attivita' di monitoraggio prevista dal presente
articolo solo in caso di permanenza
della procedura di
mediazione
come condizione di procedibilita' nei casi previsti
dall' art. 5,
comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010.
2. Per le finalita' previste
dal comma 1, DGSTAT elabora
a fini
statistici i dati di cui al comma 1, estratti dalla
piattaforma di
cui all'art. 3, comma 1, in conformita'
all'art. 15, entro
il 31
gennaio di ogni anno.
3. Dopo l'elaborazione statistica,
il Ministero provvede
alla
cancellazione dei dati estratti ai sensi del comma 2.
Art. 15
Trattamento
dei dati personali
1. Il Ministero, i COA e
l'Agenzia delle entrate sono titolari
dei
trattamenti di dati personali effettuati, ciascuno per le
attivita'
di competenza, ai
fini della determinazione, liquidazione e
pagamento, anche mediante il riconoscimento di credito
di imposta,
dell'onorario dell'avvocato ai sensi del presente decreto.
2. Il Ministero e'
titolare dei trattamenti
dei dati personali
effettuati mediante la piattaforma di cui all'art.
3, comma 1, e
assicura che tali
trattamenti, anche quando
effettuati ai sensi
dell'art. 7, comma 4, avvengono
adottando le misure
necessarie a
garantire il rispetto
dei principi di
liceita', correttezza e
trasparenza nei confronti degli
interessati, di limitazione
della
finalita', di minimizzazione dei
dati, di limitazione
della
conservazione e di integrita' e riservatezza e di protezione dei dati
fin dalla progettazione e per impostazione predefinita in conformita'
agli articoli 5 e 25 del regolamento
(UE) n. 2016/679.
Quando il
trattamento e' effettuato dal Ministero avvalendosi di personale
di
Equitalia giustizia S.p.a. questa assume il ruolo di responsabile del
trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del regolamento
(UE) n.
2016/679. Per le finalita' di cui al primo periodo, il
Dipartimento
per gli affari di giustizia
del Ministero, previa
valutazione di
impatto sulla protezione
dei dati ai
sensi dell'art. 35
del
regolamento (UE) n. 2016/679,
adotta un disciplinare
tecnico nel
quale sono individuate:
a) le misure tecniche e organizzative
volte ad assicurare
un
adeguato livello di sicurezza con
riferimento ai rischi
derivanti
dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione
non autorizzata o dall'accesso, in modo
accidentale o illegale,
a
dati personali, nel rispetto dell'art. 32 del
regolamento (UE) n.
2016/679, che comprendono,
tra le altre,
la registrazione delle
operazioni effettuate sulla
piattaforma da parte
dei soggetti
autorizzati, ai fini della verifica della liceita' dei
trattamenti,
per finalita' di controllo interno e per garantire l'integrita' e la
riservatezza dei dati personali, l'utilizzo della crittografia per la
protezione dei dati oggetto di trasmissione, nonche' il rilevamento e
la gestione di eventuali violazioni dei dati personali che dovessero
verificarsi nell'ambito dei trattamenti effettuati;
b) gli attributi associati
alle identita' digitali degli utenti
della piattaforma acquisiti
nell'ambito delle procedure
di
autenticazione informatica, limitandoli
ai dati strettamente
necessari quali il codice fiscale, il nome e il cognome;
c) le misure in relazione
al trattamento dei
dati personali
necessari ai fini dell'espletamento delle verifiche e dei
controlli
da effettuarsi ai sensi del presente decreto;
d) le misure appropriate
e specifiche per
tutelare i diritti
fondamentali e gli interessi dell'interessato in caso
di eventuale
trattamento, a fini statistici, dei dati personali appartenenti alle
categorie di cui agli
articoli 9 e
10 del regolamento
(UE) n.
2016/679 eventualmente rilevabili dall'indicazione della materia
ai
sensi dell'art. 5, comma 1, lettera d), del presente decreto;
e) le misure adottate per
garantire un accesso
selettivo alle
informazioni da parte dei soggetti
autorizzati e le
altre misure
poste a tutela dei diritti e delle liberta' degli interessati.
3. I dati trattati ai sensi del
presente decreto sono
conservati
per un periodo non superiore a dieci anni esclusivamente allo
scopo
di consentire lo svolgimento delle attivita' e i controlli
previsti
dal presente decreto
e fino alla
definizione di eventuali
contenziosi.
4. I dati personali raccolti ai
sensi degli articoli 5 e
13 del
presente decreto, sono trattati esclusivamente per la
finalita' di
cui al comma 1, nonche', da parte di DGSTAT, per le attivita' svolte
ai sensi dell'art. 14, ai
soli fini statistici,
in conformita'
all'art. 89 del regolamento (UE) n. 2016/679, degli articoli
104 e
seguenti del decreto legislativo n. 30
giugno 2003, n.
196, alle
«Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca
scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale»
di cui alla delibera 19 dicembre 2018, n. 515
del Garante per la
protezione dei dati personali e al decreto legislativo
6 settembre
1989, n. 322.
Capo III
Controllo e monitoraggio della spesa
Art. 16
Regolazione contabile
del credito di imposta
1. Il credito di imposta
riconosciuto ai sensi del presente decreto
e' determinato nell'ambito
delle risorse stanziate,
sull'apposito
capitolo di bilancio dello
stato di previsione
del Ministero, a
decorrere dall'anno 2023.
2. Per consentire la
regolazione contabile del credito
di imposta
riconosciuto ai sensi dell'art. 7, comma 2,
il Ministero provvede
annualmente al versamento dell'importo
corrispondente all'ammontare
delle risorse destinate ai
crediti d'imposta sulla
contabilita'
speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».
Art. 17
Monitoraggio della spesa
1. Il Ministero provvede
al monitoraggio della
spesa previsto
dall'art. 43 del decreto legislativo
n. 149 del
2022, per gli
interventi previsti dagli articoli
15-bis e seguenti
del decreto
legislativo n. 28 del 2010 e dagli articoli art. 11-bis
e seguenti
del decreto-legge n. 132 del
2014, convertito, con
modificazioni,
dalla legge n. 162 del 2014, avvalendosi della
piattaforma di cui
all'art. 3, comma 1, e predispone una relazione annuale sulla spesa.
2. Se dal monitoraggio
effettuato ai sensi del comma
1 emergono
scostamenti rispetto alle
previsioni di spesa
di cui all'art.
15-undecies del decreto legislativo n. 28 del 2010 e di cui all'art.
11-undecies del
decreto-legge n. 132
del 2014, convertito,
con
modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014, e delle relative risorse
stanziate in bilancio, salva l'adozione
di altre misure
idonee a
compensare tale scostamento,
il Ministero procede
in conformita'
all'art. 43 del decreto legislativo n.
149 del 2022,
al fine di
garantire l'integrale copertura dello scostamento rilevato nell'anno
precedente e con le modalita' di
cui all'art. 37,
comma 17, del
decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito
con modificazioni
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
Capo IV
Disposizioni finanziarie e finali
Art. 18
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione delle disposizioni
del presente decreto
non
devono derivare nuovi o
maggiori oneri a
carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni competenti
provvedono ai relativi
adempimenti con le
risorse umane, finanziarie
e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
Art. 19
Disposizioni finali
1.
Il presente decreto,
trasmesso ai competenti
organi di
controllo, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 1° agosto 2023
Il
Ministro della giustizia
Nordio
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del
Consiglio dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 2215
AVVISO. Il
testo riportato non riveste carattere di ufficialità.
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 33/2023