Per
approfondimenti si veda il Decreto Legislativo n. 28 del 2010 come novellato dalla riforma
Cartabia (d.lgs. 149/2022), nonché dal d.lgs. n. 28 del 2023 (Osservatorio
Mediazione Civile n. 28/2023), nonché lo SPECIALE dell’Osservatorio MEDIAZIONE
E RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE DI CUI ALLA L. 206/2021 E AL D.LGS 149/2022.
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 1 agosto 2023
Incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti
di mediazione civile
e commerciale e
negoziazione assistita.
(23A04557)
(GU n.183 del 7-8-2023)
Capo I
Disposizioni generali
IL MINISTRO
DELLA GIUSTIZIA
di
concerto con
IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 27 giugno
2015, n. 83,
convertito, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto
2015, n.
132, recante «Misure urgenti
in materia fallimentare,
civile e
processuale civile e
di organizzazione e
funzionamento
dell'amministrazione giudiziaria»;
Visto l'art.
21-bis «Incentivi fiscali alla
degiurisdizionalizzazione», del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83,
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della
legge 6
agosto 2015, n. 132, e, in particolare, il comma
1, che riconosce
alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli
avvocati abilitati ad assisterli
nel procedimento di
negoziazione
assistita ai sensi del Capo II del decreto-legge 12 settembre
2014,
n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014,
n. 162, nonche' alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto
il compenso agli arbitri nel
procedimento di cui
al Capo I del
medesimo decreto, in caso di successo della negoziazione, ovvero
di
conclusione dell'arbitrato con
lodo, un credito
di imposta
commisurato al compenso,
fino a concorrenza
di duecentocinquanta
euro, nel limite di spesa di cinque milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2016;
Visto il comma 2 del citato
art. 21-bis del decreto-legge 27 giugno
2015, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge
6 agosto
2015, n. 132, a norma del
quale «Con decreto
del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
sono stabilite le modalita' e la documentazione da esibire a corredo
della richiesta del credito di
imposta, nonche' i
controlli di
autenticita' della stessa.»;
Visto il decreto
legislativo 10 ottobre
2022, n. 149,
recante
«Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega
al
Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della
disciplina degli strumenti
di risoluzione alternativa
delle
controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei
procedimenti
in materia di diritti delle
persone e delle
famiglie nonche' in
materia di esecuzione forzata», il cui art. 7 ha apportato modifiche
al decreto legislativo 4
marzo 2010, n.
28, recante «Attuazione
dell'art. 60 della legge 18 giugno
2009, n. 69,
in materia di
mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e
commerciali»;
Visto l'art. 20 del decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
Visto il comma 1, primo
periodo, dell'art. 20 del predetto
decreto
legislativo n. 28 del 2010, che riconosce alle parti di una procedura
di mediazione, quando e' raggiunto
l'accordo di conciliazione, un
credito di imposta
commisurato all'indennita' corrisposta
agli
organismi di mediazione ai sensi dell'art. 17,
commi 3 e 4, del
medesimo decreto legislativo, fino a concorrenza di euro seicento;
Visto il comma 1, secondo
periodo, dello stesso
art. 20, del
decreto legislativo n. 28 del 2010, che nei casi in cui la mediazione
costituisce condizione di procedibilita' ai sensi degli articoli
5,
comma 1, e 5-quater del predetto decreto legislativo riconosce
alle
parti, in caso di raggiungimento dell'accordo, un ulteriore
credito
di imposta commisurato al compenso corrisposto al
proprio avvocato
per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti
previsti
dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento;
Visto il
comma 2, primo
periodo, dell'art. 20
del decreto
legislativo n. 28 del 2010, ai sensi del quale i crediti di imposta,
di cui al comma 1 del predetto articolo sono utilizzabili dalla parte
nel limite complessivo di seicento euro per procedura e fino
ad un
importo massimo annuale di euro duemilaquattrocento per
le persone
fisiche e di euro ventiquattromila per le persone giuridiche;
Visto il comma 2,
secondo periodo, dell'art.
20, del decreto
legislativo n. 28 del 2010, ai sensi del quale, in caso di insuccesso
della mediazione, i crediti di imposta sono ridotti della meta';
Visto il comma 3 dell'art. 20
del decreto legislativo n.
28 del
2010, che riconosce alle parti
del procedimento di
mediazione un
ulteriore credito di
imposta commisurato al
contributo unificato
versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione
di un accordo di conciliazione, nel
limite dell'importo versato
e
fino a concorrenza di euro cinquecentodiciotto;
Visto il comma 4 dell'art. 20
del decreto legislativo n.
28 del
2010, che riconosce agli organismi
di mediazione un
credito di
imposta commisurato all'indennita' dovuta, ma non
esigibile, dalla
parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, fino a
un importo
massimo annuale di euro ventiquattromila;
Visto il comma 5 dell'art. 20
del decreto legislativo n.
28 del
2010, a norma del quale «Con decreto del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare
entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore delle
disposizioni
attuative della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante
delega al
Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della
disciplina degli strumenti
di risoluzione alternativa
delle
controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei
procedimenti
in materia di diritti delle
persone e delle
famiglie nonche' in
materia di esecuzione
forzata, sono stabilite
le modalita' di
riconoscimento dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, la
documentazione da esibire a corredo della richiesta
e i controlli
sull'autenticita' della stessa, nonche' le modalita' di trasmissione
in via telematica
all'Agenzia delle entrate
dell'elenco dei
beneficiari e dei relativi importi a ciascuno comunicati»;
Visto il decreto del Ministro
della giustizia 10 marzo 2014, n. 55,
recante la determinazione
dei parametri per
la liquidazione dei
compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6,
della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
Visto il decreto legislativo
6 settembre 1989,
n. 322, recante
«Norme sul Sistema
statistico nazionale e
sulla riorganizzazione
dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art.
24 della
legge 23 agosto 1988, n. 400»;
Visto il decreto legislativo
30 giugno 2003,
n. 196, recante
«Codice in materia
di protezione dei
dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale
al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il regolamento (UE) n.
2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle
persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi;
Visto il decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, recante norme
di semplificazione degli adempimenti
dei contribuenti in
sede di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, e in
particolare l'art. 17, concernente la compensazione dei
crediti di
imposta;
Visto il decreto
legislativo 15 dicembre
1997, n. 446,
e, in
particolare, il titolo
I, recante «Istituzione e
disciplina
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive»;
Visto il decreto-legge 25
marzo 2010, n.
40, convertito, con
modificazioni, dalla legge
22 maggio 2010,
n. 73, recante
disposizioni urgenti tributarie
e finanziarie di
potenziamento e
razionalizzazione della riscossione tributaria anche in
adeguamento
alla normativa comunitaria, e, in particolare, l'art. 1, comma 6, in
materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei
crediti d'imposta;
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante
testo unico delle
disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto del Ministro
della giustizia 23
dicembre 2015,
modificato il 30 marzo 2017, recante norme sugli
incentivi fiscali
nella forma del credito d'imposta nei
procedimenti di negoziazione
assistita;
Ritenuto opportuno disciplinare
in un unico decreto le disposizioni
attuative relative ai crediti d'imposta di cui all'art.
21-bis del
decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, gia' contenute nel citato decreto
del Ministro della
giustizia 23 dicembre
2015, e dei
crediti
d'imposta di cui all'art. 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.
28, al fine di uniformare le procedure, i termini e le modalita'
di
riconoscimento degli stessi;
Sentito il garante per la
protezione dei dati personali che
si e'
espresso con parere n. 257, in data 5 luglio 2023;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto
disciplina la procedura e le modalita'
di
presentazione della domanda di attribuzione dei crediti di imposta e
di riconoscimento di tali crediti nei casi previsti dall'art. 20, del
decreto legislativo 4 marzo 2010,
n. 28, e
dall'art. 21-bis del
decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, le modalita' di
trasmissione in
via telematica all'Agenzia delle entrate dell'elenco dei beneficiari
e dei relativi importi, i controlli e le cause di revoca.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto
si intende per:
a) «richiedente»: il soggetto
legittimato a presentare domanda di
attribuzione di un credito di
imposta in conformita'
al presente
decreto;
b) «beneficiario»: il
richiedente al quale e' stato
riconosciuto
un credito di imposta in conformita' al presente decreto;
c) «ODM»: organismo di mediazione,
l'ente pubblico o
privato
presso il quale
si svolge il
procedimento di mediazione
in
conformita' al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
d) «numero d'ordine del ODM»:
il numero attribuito
al ODM al
momento dell'iscrizione al registro
in conformita' al
regolamento
adottato in attuazione dell'art. 16 del decreto legislativo n. 28 del
2010;
e) «registri degli affari di
mediazione»: i registri previsti dal
regolamento adottato in
attuazione dell'art. 16
del decreto
legislativo, n. 28 del 2010;
f) «numero identificativo
del procedimento di
mediazione»: il
numero attribuito a ciascun procedimento inserito nei registri degli
affari di mediazione;
g) «accordo
di conciliazione»: il
documento attestante la
composizione di una controversia a seguito dello
svolgimento della
mediazione»;
h) «negoziazione
assistita»: la procedura
di negoziazione
assistita da avvocati svolta in
conformita' alle disposizioni
del
Capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162;
i) «convenzione
di negoziazione»: la
convenzione prevista
dall'art. 2, del decreto-legge
n. 132 del
2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;
l) «accordo
di negoziazione»: l'accordo
che compone la
controversia all'esito di una procedura di negoziazione assistita da
avvocati;
m) «piattaforma»: la
piattaforma digitale per la
gestione degli
incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti
di mediazione, negoziazione assistita e arbitrato nei casi
previsti
dal presente decreto, predisposta
dal Ministero della
giustizia -
Dipartimento transizione digitale;
n) «CIEId»:
l'identita' digitale rilasciata
al cittadino e
associata alla Carta d'identita' elettronica (CIE);
o) «CNS»: carta nazionale dei
servizi. Il documento rilasciato su
supporto informatico per consentire l'accesso per via a telematica ai
servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni;
p) «SPID»: sistema
pubblico dell'identita' digitale,
di cui
all'art. 64 del Codice
dell'amministrazione
digitale di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 83;
q) «PEC»:
Posta elettronica certificata. Il
sistema di
comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di
un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai
terzi;
r) «Ministero»: il Ministero
della giustizia - Dipartimento per
gli affari di giustizia;
s) «DGSTAT»:
Direzione generale di
statistica e analisi
organizzativa del Ministero della giustizia;
t) «SID»:
Sistema interscambio flussi
dati, infrastruttura
trasmissiva dell'Agenzia delle
entrate, dedicata allo
scambio
automatizzato di flussi dati con amministrazioni, societa',
enti e
ditte individuali.
Art. 3
Modalita' e termini di presentazione della domanda
di attribuzione
dei crediti
d'imposta e comunicazioni
1. La domanda di attribuzione
dei crediti di imposta
di cui al
presente decreto, e' presentata, a pena di inammissibilita', tramite
la piattaforma accessibile
dal sito giustizia.it
mediante le
credenziali SPID, CIEId almeno
di livello due
e CNS. Quando
la
domanda e' presentata per conto di un ODM o di una persona giuridica,
l'accesso alla piattaforma e'
effettuato utilizzando l'identita'
digitale del responsabile del ODM o del legale rappresentante della
persona giuridica.
2. Ciascun
richiedente, al momento
della presentazione della
domanda, e' adeguatamente informato, ai sensi degli articoli 13 e 14
del regolamento (UE) n.
2016/679 del Parlamento
europeo e del
Consiglio del 27 aprile
2016, sul trattamento
dei propri dati
personali per la valutazione della richiesta di
riconoscimento del
credito di imposta.
3. Salvo che sia diversamente
disposto, tutte le
comunicazioni
previste dal presente decreto sono effettuate mediante la piattaforma
di cui al comma 1, all'indirizzo
di posta elettronica
certificata
indicato dal richiedente.
Quando il richiedente
non indica un
indirizzo di posta elettronica
certificata, le comunicazioni
sono
rese disponibili all'interessato in
apposita area riservata
della
piattaforma.
4. Salvo che sia diversamente
disposto, la domanda di attribuzione
del credito di imposta contiene:
a) i dati identificativi e il
codice fiscale o la partita IVA del
soggetto avente diritto al credito;
b) il numero, l'importo e la
data della fattura emessa dal ODM,
dall'avvocato o dall'arbitro per
le somme oggetto
di domanda di
attribuzione del credito di imposta;
c) la dichiarazione avente ad
oggetto le modalita', l'importo, la
data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore
del ODM, dell'avvocato o dell'arbitro dell'importo fatturato;
d) l'indirizzo
di posta elettronica
certificata ove il
richiedente intende ricevere
tutte le eventuali
comunicazioni
relative alla domanda.
5. La domanda di
cui al comma
1, e' presentata,
a pena di
inammissibilita', entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di
conclusione delle procedure di mediazione, negoziazione e arbitrato.
6. Salvo che sia diversamente
disposto, quando lo stesso soggetto
richiede il riconoscimento di piu' crediti di imposta ai sensi
del
presente decreto, e'
tenuto a presentare
una domanda annuale
cumulativa con indicazione
specifica di ciascuna
procedura
nell'ambito della quale e' sorto il credito che si fa valere.
7. Il possesso dei requisiti
richiesti dal presente decreto per il
riconoscimento del credito di
imposta e' attestato
dalla parte
richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del
testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28
dicembre 2000, n. 445.
Capo II
Disposizioni relative al riconoscimento dei crediti d'imposta di cui
all'art. 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
Art. 4
Domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall'art. 20,
comma 1, primo periodo e
comma 2,
secondo periodo, del
decreto
legislativo 4 marzo 2010, n.
28, per
l'indennita' versata dalla
parte di una procedura di
mediazione ai sensi dell'art. 17, commi 3
e 4 del decreto legislativo 4
marzo 2010, n. 28
1. In caso di raggiungimento
dell'accordo di conciliazione, oltre a
quanto previsto dall'art. 3, comma 4, la domanda contiene:
a) il numero d'ordine del ODM
davanti al quale si e' svolta
la
mediazione;
b) la dichiarazione di
raggiungimento dell'accordo corredata
del
numero del procedimento e della data
dell'accordo di conciliazione
inseriti nei registri degli affari di mediazione;
c) la dichiarazione in ordine
al valore della lite avanti al ODM
determinato in conformita'
al regolamento adottato
in attuazione
dell'art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;
d) l'indicazione della materia,
a fini statistici,
ai sensi
dell'art. 42 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, quando
l'accordo definisce una controversia in
una delle materie
di cui
all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010.
2. In caso di mancato
raggiungimento dell'accordo, oltre
a quanto
previsto dall'art. 3, comma 4, e
a quanto previsto
dal comma 1,
lettere a) e c), la richiesta contiene:
a) il
numero identificativo del
procedimento di mediazione
inseriti dai registri degli affari di mediazione;
b) la
data del verbale
di constatazione del
mancato
raggiungimento dell'accordo risultante dai registri del ODM;
c) l'indicazione della materia,
a fini statistici,
ai sensi
dell'art. 42 del decreto legislativo
n. 149 del 2022, quando
la
mediazione e' stata avviata per una controversia in una delle materie
di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010.
Art. 5
Domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall'art. 20,
comma 1, secondo periodo, e
comma 2, secondo periodo, del decreto
legislativo 4
marzo 2010, n.
28, commisurato al
compenso
corrisposto all'avvocato
per l'assistenza nella
procedura di
mediazione nei casi di
cui all'art. 5,
comma 1, del
decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28
1. In caso di raggiungimento
dell'accordo, oltre a quanto previsto
dall'art. 3, comma 4, la richiesta contiene:
a) il numero d'ordine del ODM
avanti al quale si e'
svolta la
mediazione;
b) la
dichiarazione di raggiungimento dell'accordo di
conciliazione;
c) il numero del procedimento
e la data dell'accordo inseriti nei
registri degli affari di mediazione;
d) il valore della lite
avanti al ODM determinato in conformita'
al regolamento adottato in
attuazione dell'art. 16
del decreto
legislativo n. 28 del 2010;
e) lo scaglione di valore
applicato dall'avvocato per calcolare
il compenso fatturato secondo quanto prevede l'art. 20, comma
1-bis
del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55;
f) l'indicazione della materia,
a fini statistici,
ai sensi
dell'art. 42 del
decreto legislativo n.
149 del 2022,
quando
l'accordo definisce una controversia in
una delle materie
di cui
all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010.
2. In caso di mancato
raggiungimento dell'accordo, oltre
a quanto
previsto dall'art. 3, comma 4, e oltre a quanto previsto dal comma 1,
lettere a), d) ed e) la richiesta contiene:
a) la dichiarazione di
mancato raggiungimento dell'accordo;
b) il numero del procedimento
e data del verbale che ne da' atto,
inseriti nei registri degli affari di mediazione;
c) l'indicazione della materia,
a fini statistici,
ai sensi
dell'art. 42 del decreto legislativo
n. 149 del
2022, quando la
mediazione e' stata avviata per una controversia in una delle materie
di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010.
Art. 6
Domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall'art. 20,
comma 1, secondo periodo e
comma 2, secondo periodo, del
decreto
legislativo 4
marzo 2010, n.
28, commisurato al compenso
corrisposto all'avvocato per
l'assistenza prestata nella procedura
di mediazione nel caso previsto
dall'art. 5-quater del
decreto
legislativo 4 marzo 2010, n.
28, e
domanda di attribuzione
del
credito di imposta previsto
dall'art. 20, comma
3, del decreto
legislativo 4 marzo 2010, n.
28, commisurato all'importo versato a
titolo di contributo unificato
per il giudizio estinto a seguito di
conciliazione in caso di
mediazione demandata dal giudice
1. Quando e' raggiunto
l'accordo in caso di mediazione
demandata
dal giudice, oltre a quanto
disposto dall'art. 3,
comma 4, la
richiesta contiene:
a) il numero di ruolo del
fascicolo giurisdizionale e
la data
dell'ordinanza prevista dall'art. 5-quater del decreto legislativo n.
28 del 2010;
b) la data dell'ordinanza con
la quale il giudice ha dichiarato
l'estinzione del procedimento, completa di numero di ruolo;
c) il numero d'ordine del ODM
davanti al quale si e' svolta
la
mediazione;
d) la
dichiarazione di raggiungimento dell'accordo di
conciliazione;
e) il
numero del procedimento
e la data
dell'accordo di
conciliazione inseriti nei registri degli affari di mediazione;
f) il valore della lite
determinato avanti al ODM in conformita'
al regolamento adottato in
attuazione dell'art. 16
del decreto
legislativo n. 28 del 2010;
g) lo scaglione di valore
applicato dall'avvocato per calcolare
il compenso fatturato in conformita' all'art. 20,
comma 1-bis del
decreto del Ministro della giustizia n. 55 del 2014.
2. In caso di mancato
raggiungimento dell'accordo, oltre
a quanto
previsto dall'art. 3, comma 4, e al comma 1, lettere a), c), f) e g),
la domanda contiene:
a) il numero del procedimento
di mediazione;
b) la dichiarazione di
mancato raggiungimento dell'accordo.
3. Nel caso previsto dal comma
1, la domanda della parte
che ha
versato il contributo unificato per il riconoscimento del credito di
imposta contiene, oltre a quanto previsto dall'art. 3, comma 4, e dal
comma 1, lettere a), b), c), d) ed e),
gli estremi della
ricevuta
elettronica di versamento, effettuato con il sistema «PagoPA» o gli
estremi della ricevuta del bonifico bancario e postale nei
casi di
cui al comma
1-sexies dell'art. 192
del testo unico
delle
disposizioni legislative e
regolamentari in materia
di spese di
giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
2002, n. 115, delle somme dovute a titolo di contributo unificato in
relazione al procedimento estinto con l'ordinanza di cui alla lettera
b).
Art. 7
Domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall'art. 20,
comma 4,
del decreto legislativo
4 marzo 2010,
n. 28,
corrispondente alle indennita'
non corrisposte al ODM dalle parti
ammesse al patrocinio a spese
dello Stato
1. Oltre a quanto previsto
dall'art. 3, comma 4,
la domanda di
attribuzione del credito di imposta contiene:
a) il numero di ciascun
procedimento di mediazione al quale hanno
partecipato una o piu' parti ammesse
al patrocinio a
spese dello
Stato inseriti nei registri degli affari di mediazione;
b) i dati anagrafici e il
codice fiscale delle parti ammesse al
patrocinio a spese dello Stato;
c) l'ammontare
dell'indennita' non corrisposta da ciascuna
parte
ammessa al patrocinio a spese dello Stato dovuta in base alle tariffe
applicate dal ODM in
conformita' al
regolamento adottato in
attuazione dell'art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;
d) la dichiarazione di non
avere ricevuto per alcuna delle parti
di cui alla
lettera b), la
comunicazione prevista dall'art.
15-novies, comma 3, decreto legislativo n. 28 del 2010;
e) la dichiarazione di non
avere ricevuto, al
momento della
richiesta, la comunicazione
di provvedimenti di
sospensione o
cancellazione adottati dal responsabile del registro;
f) fuori dal caso di cui
alla lettera e),
l'indicazione della
data del provvedimento di sospensione o di cancellazione
comunicato
dal responsabile del registro.
Art. 8
Verifiche e
riconoscimento dei crediti d'imposta
1. Ricevute le domande di
attribuzione dei crediti d'imposta di cui
al presente capo,
il Ministero effettua
le verifiche ritenute
necessarie e, con decreto del capo dipartimento per
gli affari di
giustizia, riconosce l'importo del credito di imposta effettivamente
spettante a ciascun beneficiario, nel rispetto dei
limiti indicati
dall'art. 20, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 28 del 2010.
2. Il Ministero, entro il 30
aprile dell'anno in cui e' presentata
la domanda di
attribuzione dei crediti
d'imposta, comunica al
richiedente l'importo del credito d'imposta spettante ai
sensi del
comma 1, in relazione a ciascuna delle richieste.
Capo III
Disposizioni relative al riconoscimento dei crediti d'imposta di cui
all'art. 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132
Art. 9
Domanda di attribuzione del credito
di imposta previsto
dall'art.
21-bis del decreto-legge 27
giugno 2015, n. 83,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 6
agosto 2015, n. 132, commisurato
al
compenso corrisposto
all'avvocato per le prestazioni svolte in
una
procedura di negoziazione
assistita obbligatoria che si e' conclusa
con successo.
1. Oltre a quanto
previsto dall'art. 3,
comma 4, la
domanda
contiene:
a) l'indicazione della
data della convenzione
di negoziazione
assistita e della sua eventuale inerenza a una delle materie di cui
all'art. 3, comma 1, decreto-legge n. 132 del 2014
convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;
b) la
dichiarazione di raggiungimento dell'accordo di
negoziazione;
c) gli
estremi della ricevuta
attestante la trasmissione
dell'accordo di
negoziazione, mediante piattaforma
del Consiglio
nazionale forense, in conformita' all'art. 11 del
decreto-legge n.
132 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n.
162 del
2014;
d) lo scaglione di valore
applicato dall'avvocato per calcolare
il compenso fatturato secondo quanto prevede l'art. 20, comma
1-bis
del decreto del Ministro della giustizia n. 55 del 2014.
Art. 10
Domanda di attribuzione del credito
di imposta previsto
dall'art.
21-bis del decreto-legge 27
giugno 2015, n. 83,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 6
agosto 2015, n. 132, per il compenso
corrisposto all'arbitro per il
procedimento, concluso con il lodo,
nel caso previsto dall'art. 1
del decreto-legge 12 settembre 2014,
n. 132 convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014
1. Oltre a quanto
previsto dall'art. 3,
comma 4, la
domanda
contiene:
a) gli
estremi del lodo
che ha concluso il
procedimento
trasferito in sede arbitrale ai sensi dell'art. 1 del
decreto-legge
n. 132 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del
2014;
b) la data e numero di ruolo
del provvedimento giudiziale che ha
trasferito il fascicolo, adottato a norma dell'art. 1, comma 2, del
decreto-legge n. 132 del 2014 convertito, con
modificazioni, dalla
legge n. 162 del 2014.
Art. 11
Verifiche e
riconoscimento dei crediti d'imposta
1. Ricevute le domande di
attribuzione dei crediti d'imposta di cui
al presente capo,
il Ministero effettua
le verifiche ritenute
necessarie e, con decreto del Capo Dipartimento per
gli affari di
giustizia, riconosce, nel rispetto del limite di spesa previsto, pari
a cinque milioni di euro per ciascun anno, l'importo del credito
di
imposta effettivamente spettante
in relazione a
ciascuno dei
procedimenti di cui ai Capi I e II del decreto-legge n. 132 del 2014
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014.
2. Quando le richieste eccedono
le risorse stanziate, l'importo del
credito d'imposta e' rideterminato in misura proporzionale sulla base
del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate
e l'ammontare
complessivo dei crediti d'imposta richiesti.
3. Il Ministero, entro il 30
aprile dell'anno in cui e' presentata
la domanda di
attribuzione dei crediti
d'imposta, comunica al
beneficiario l'importo del credito d'imposta spettante.
4. I crediti d'imposta di cui
al comma 1 non danno luogo a rimborso
e non concorrono alla formazione del reddito ai fini
delle imposte
sui redditi, ne'
del valore della
produzione netta ai
fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, ne'
rilevano ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del
testo
unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del
Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Capo IV
Disposizioni comuni
Art. 12
Procedure di utilizzo
del credito di imposta
1. I crediti di imposta,
riconosciuti in conformita' al
presente
decreto, sono utilizzabili in compensazione, ai sensi
dell'art. 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data
di ricevimento della comunicazione di cui agli articoli 8, comma 2, e
11, comma 3, del presente decreto tramite modello F24, presentato, a
pena di rifiuto dell'operazione di versamento, esclusivamente tramite
i servizi telematici
messi a disposizione
dalla Agenzia delle
entrate. L'ammontare del
credito di imposta
utilizzato in
compensazione non puo' eccedere l'importo comunicato dal Ministero, a
pena di scarto dell'operazione di versamento. Le persone fisiche non
titolari di redditi
di impresa o
di lavoro autonomo
possono
utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte
dovute
in base alla dichiarazione dei redditi.
2. I crediti d'imposta di cui
al presente decreto non danno luogo a
rimborso.
3. Per consentire la
regolazione contabile delle
compensazioni
effettuate ai sensi del comma 1, il Ministero della giustizia
e il
Ministero dell'economia e delle
finanze provvedono annualmente
al
versamento dell'importo corrispondente
all'ammontare delle risorse
destinate ai crediti d'imposta sulla contabilita' speciale
n. 1778
«Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».
Art. 13
Controlli e
procedure di recupero
1. Quando, a seguito dei
controlli effettuati dal
Ministero, e'
accertata l'indebita fruizione, anche parziale, dei crediti d'imposta
di cui al presente decreto, in conseguenza del mancato rispetto delle
condizioni richieste o della non eleggibilita' delle spese sulla base
delle quali e' stato determinato il beneficio, il Ministero, ai sensi
dell'art. 1, comma 6,
del decreto-legge 25
marzo 2010, n. 40
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2010, n. 73,
provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e
sanzioni secondo legge.
2. In caso di indebita
fruizione, totale o parziale, dei
crediti
d'imposta, accertata nell'ambito
dell'ordinaria attivita' di
controllo, l'Agenzia delle entrate ne da' comunicazione al Ministero
che provvede al
recupero del relativo
importo, maggiorato di
interessi e sanzioni ai sensi del comma 1.
Art. 14
Trasmissione dati
1. Ai fini di cui all'art. 12,
il Ministero, almeno cinque giorni
prima di comunicare al
beneficiario l'accoglimento della
domanda,
trasmette all'Agenzia delle entrate,
tramite SID o
altro sistema
avente il medesimo
livello di misure
di sicurezza tecniche
e
organizzative, adeguato al
rischio presentato dal
trattamento,
l'elenco dei soggetti ammessi
a fruire dell'agevolazione, nonche'
l'importo del credito d'imposta concesso. Con
le stesse modalita'
sono comunicate le eventuali variazioni o revoche,
anche parziali,
dei crediti d'imposta concessi.
2. L'Agenzia delle entrate
trasmette al Ministero,
tramite il
sistema di cui al comma 1, l'elenco dei soggetti che hanno utilizzato
il credito di
imposta nella dichiarazione
dei redditi e in
compensazione in F24, con indicazione dei relativi importi.
Art. 15
Cause di revoca
1. Il
credito di imposta
e' revocato se
e' accertata
l'insussistenza dei
requisiti soggettivi o
oggettivi di cui al
presente decreto, o se
la domanda di
attribuzione del credito
contiene dati o dichiarazioni non
veritiere. Sono fatte
salve le
eventuali conseguenze previste
dalla legge civile,
penale e
amministrativa. In caso di revoca del credito di imposta si provvede
al recupero ai sensi
dell'art. 13, del
beneficio indebitamente
fruito.
Capo V
Monitoraggio statistico e trattamento dati
Art. 16
Monitoraggio dei casi di
tentativo obbligatorio di
mediazione ai
sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.
28
1. Il Ministero provvede al
monitoraggio previsto dall'art. 42 del
decreto legislativo n. 149 del 2022, con cadenza annuale, a
partire
dalla data di entrata in vigore
del presente decreto,
dei dati
relativi ai casi di cui all'art. 5, comma 1 del decreto
legislativo
n. 28 del 2010, distinti per
materia. Decorso il
termine di cui
all'art. 42 del predetto decreto legislativo n.
149 del 2022,
il
Ministero prosegue l'attivita' di monitoraggio prevista dal presente
articolo solo in caso di permanenza
della procedura di
mediazione
come condizione di procedibilita' nei casi previsti
dall' art. 5,
comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010.
2. Per le finalita' previste
dal comma 1, DGSTAT elabora
a fini
statistici i dati di cui al comma 1, estratti dalla
piattaforma di
cui all'art. 3, comma 1, in conformita'
all'art. 18, entro
il 31
gennaio di ogni anno.
3. Dopo l'elaborazione statistica,
il Ministero provvede
alla
cancellazione dei dati estratti ai sensi del comma 2.
Art. 17
Monitoraggio delle ordinanze
di mediazione demandata
ai sensi
dell'art. 5-quinquies, commi 2
e 3, del decreto legislativo 4 marzo
2010, n. 28
1. Il
Ministero provvede al
monitoraggio previsto dall'art.
5-quinquies commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 28 del 2010, con
cadenza annuale a partire dalla
data di entrata
in vigore del
presente decreto, considerando i seguenti dati:
a) numero di ruolo del
fascicolo giurisdizionale;
b) data nella quale il
giudice ha adottato l'ordinanza prevista
dall'art. 5-quater del decreto legislativo n. 28 del 2010;
c) data dell'ordinanza con
la quale
il giudice ha
dichiarato
l'estinzione del procedimento.
2. Per le finalita' previste
dal comma 1, DGSTAT elabora
a fini
statistici i dati di cui al comma 1, estratti dalla
piattaforma di
cui all'art. 3, comma 1, in conformita'
all'art. 18, entro
il 31
gennaio di ogni anno.
3. Dopo l'elaborazione statistica,
il Ministero provvede
alla
cancellazione dei dati estratti ai sensi del comma 2.
Art. 18
Trattamento dati
1. Il Ministero
e l'Agenzia delle
entrate sono titolari
dei
trattamenti di dati personali effettuati, ciascuno per le
attivita'
di competenza, svolte ai fini
del riconoscimento di
credito di
imposta ai sensi del presente decreto.
2. Il Ministero e'
titolare dei trattamenti
dei dati personali
effettuati mediante la piattaforma di cui all'art.
3, comma 1, e
assicura che tali
trattamenti avvengono adottando
le misure
necessarie a garantire
il rispetto dei
principi di liceita',
correttezza e trasparenza
nei confronti degli
interessati, di
limitazione della finalita',
di minimizzazione dei
dati, di
limitazione della conservazione e di integrita' e riservatezza e di
protezione dei dati fin
dalla progettazione e
per impostazione
predefinita in conformita' agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE)
n. 2016/679. A tal fine, il Dipartimento per gli affari di giustizia
del Ministero, previa valutazione di
impatto sulla protezione
dei
dati ai sensi dell'art. 35 del regolamento (UE) n. 2016/679,
adotta
un disciplinare tecnico nel quale sono individuate:
a) le misure tecniche e organizzative
volte ad assicurare
un
adeguato livello di sicurezza con
riferimento ai rischi
derivanti
dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione
non autorizzata o dall'accesso, in modo
accidentale o illegale,
a
dati personali, nel rispetto dell'art. 32 del
regolamento (UE) n.
2016/679, che comprendono,
tra le altre,
la registrazione delle
operazioni effettuate sulla
piattaforma da parte
dei soggetti
autorizzati, ai fini della verifica della liceita' dei
trattamenti,
per finalita' di controllo interno e per garantire l'integrita' e la
riservatezza dei dati personali, l'utilizzo della crittografia per la
protezione dei dati oggetto di trasmissione, nonche' il rilevamento e
la gestione di eventuali violazioni dei dati personali che dovessero
verificarsi nell'ambito dei trattamenti effettuati;
b) gli attributi associati
alle identita' digitali degli utenti
della piattaforma acquisiti
nell'ambito delle procedure
di
autenticazione informatica, limitandoli
ai dati strettamente
necessari quali il codice fiscale, il nome e il cognome;
c) le misure in relazione
al trattamento dei
dati personali
necessari ai fini dell'espletamento delle verifiche e dei
controlli
da effettuarsi ai sensi del presente decreto;
d) le misure appropriate e specifiche
per tutelare i
diritti
fondamentali e gli interessi dell'interessato in caso
di eventuale
trattamento, a fini statistici, dei dati personali appartenenti alle
categorie di cui agli
articoli 9 e
10 del regolamento
(UE) n.
2016/679, eventualmente rilevabili dall'indicazione della materia ai
sensi dell'art. 4, comma 1,
lettera d), e
comma 2, lettera
d),
dell'art. 5, comma 1, lettera f), e comma 2, lettera e), e dell'art.
9, comma 1, lettera a) del presente decreto;
e) le misure adottate per
garantire un accesso
selettivo alle
informazioni da parte dei soggetti
autorizzati e le
altre misure
poste a tutela dei diritti e delle liberta' degli interessati.
3. I dati trattati ai sensi del
presente decreto sono
conservati
per un periodo non superiore a dieci anni esclusivamente allo
scopo
di consentire lo svolgimento delle attivita' e i controlli
previsti
dal presente decreto
e fino alla
definizione di eventuali
contenziosi.
4. I dati personali raccolti ai
sensi dell'art. 3, comma 4, lettera
a), e dell'art. 7, comma 1, lettera b), sono trattati esclusivamente
per la finalita' di cui al comma 1, nonche', da parte di DGSTAT, per
le attivita' svolte ai sensi degli articoli 19 e
20, a soli
fini
statistici, in conformita' all'art.
89 del regolamento
(UE) n.
2016/679, agli articoli 104 e seguenti del decreto legislativo n. 30
giugno 2003, n. 196, alle «Regole
deontologiche per trattamenti
a
fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito
del
Sistema Statistico nazionale» di cui alla delibera 19 dicembre 2018,
n. 515 del garante per la protezione dei dati personali e al decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
Capo VI
Disposizioni transitorie, finanziarie, di monitoraggio di spesa e
finali
Art. 19
Disposizioni transitorie
1. Il presente decreto si
applica alle domande di attribuzione dei
crediti di imposta presentate in data successiva alla sua entrata in
vigore.
2. Alle domande di
riconoscimento dei crediti
di imposta nei
procedimenti di negoziazione assistita e nel procedimento di cui al
Capo I, del
decreto-legge n. 132
del 2014, convertito,
con
modificazioni, dalla legge n.
162 del 2014
presentate in data
anteriore all'entrata in vigore del
presente decreto, continua
ad
applicarsi il decreto del Ministro della giustizia 23 dicembre 2015,
recante incentivi fiscali nella forma del «credito di
imposta» nei
procedimenti di negoziazione assistita.
Art. 20
Disposizioni finanziarie
e monitoraggio della spesa
1. I crediti di cui al Capo II
sono riconosciuti nell'ambito delle
rispettive risorse
stanziate, sull'apposito capitolo
di bilancio
dello stato di previsione del Ministero, a decorrere dall'anno 2023.
Il Ministero provvede al
monitoraggio della spesa
in conformita'
dell'art. 43 del decreto legislativo n. 149 del 2022,
per ciascuno
degli interventi previsti dall'art. 20 del decreto legislativo n. 28
del 2010 avvalendosi della piattaforma di cui all'art. 3, comma 1, e
predispone una relazione annuale sulla spesa.
2. Se dal monitoraggio
effettuato ai sensi del comma 1,
emergono
scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di
cui all'art. 20,
comma 6, del decreto legislativo n. 28
del 2010 e
delle relative
risorse stanziate in
bilancio, salva l'adozione
di altre misure
idonee a compensare
tale scostamento, il
Ministero procede in
conformita' all'art. 43 del decreto legislativo n. 149 del 2022,
al
fine di garantire l'integrale copertura
dello scostamento rilevato
nell'anno precedente con le modalita' di cui all'art. 37, comma
17,
del decreto-legge 6
luglio 2011, n.
98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
3. I crediti d'imposta di cui
al Capo III sono
riconosciuti nel
limite di spesa previsto dall'art. 21-bis, comma 5, del decreto-legge
n. 83 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del
2015, pari a 5 milioni di euro per ciascun anno.
4. Dall'attuazione delle disposizioni
del presente decreto
non
devono derivare nuovi o
maggiori oneri a
carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni competenti
provvedono ai relativi
adempimenti con le
risorse umane, finanziarie
e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
Art. 21
Disposizioni finali
1. Il decreto del Ministro
della giustizia del 23
dicembre 2015
recante «Incentivi fiscali nella forma del "credito di imposta"
nei
procedimenti di negoziazione assistita» e' abrogato.
Il presente decreto, trasmesso
ai competenti organi di controllo,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° agosto 2023
Il
Ministro della giustizia
Nordio
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del
Consiglio dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 2216
AVVISO. Il
testo riportato non riveste carattere di ufficialità.
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 32/2023