Di seguito, estratto della Relazione sull’andamento della giustizia nell’anno 2020 del Primo Presidente della Corte di Cassazione Petro CURZIO in occasione dell’Inaugurazione anno giudiziario 2021, Roma, 29 gennaio 2021 (così come pubblicata integralmente sul portale ufficiale della suprema Corte di cassazione).
L’estratto riporta i passaggi di maggior interesse della Relazione dedicati all’istituto della mediazione civile e commerciale (il grassetto e i collegamenti ipertestuali sono a cura della Redazione dell’Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile).
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Secondo i dati forniti dal Ministero della Giustizia, nel periodo luglio 2019 - giugno 2020, anche l’istituto della mediazione ha registrato un rilevante calo delle iscrizioni delle procedure rispetto all’anno precedente (- 12%): tale riduzione si rileva essenzialmente nel corso del primo semestre 2020, in cui si è registrata una flessione del 41%, a fronte di una sostanziale stabilità del numero di procedure attivate nell’anno precedente. Ferma restando la complessità della ricostruzione del quadro generale, può riconoscersi all’istituto conciliativo un effetto comunque deflattivo del contenzioso civile, soprattutto se si tiene conto del fatto che le procedure concluse con il raggiungimento dell’accordo hanno avuto una durata media di 143 giorni nel 2019 e di 160 nel primo semestre 2020, ben più celere, in ogni caso, della durata media del solo giudizio di primo grado dinanzi al tribunale (348 giorni nel periodo luglio 2019 - giugno 2020; 359 giorni nell’anno precedente) (I) (II).
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In particolare, si registra che la penetrazione di istituti nuovi nella cultura giuridica del territorio è accelerata là dove non è lasciata alla normale evoluzione dei tempi, ma è oggetto di progetti specifici che necessitano di impegno e particolare attenzione, ma danno i loro frutti: là dove in generale i distretti segnalano che l’istituto della mediazione non è risolutivo, in talune Corti d’appello da anni è avviato un laboratorio su mediazione e negoziazione assistita che, operando una mappatura dell’intero contenzioso con il diretto coinvolgimento degli avvocati, facilita l’avvio in mediazione di una più ampia serie di cause, che non presentino la necessità di risoluzione di problemi giuridici complessi (III).
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Sul versante dell’interlocuzione istituzionale, è indispensabile, in ambito civile, un intervento del legislatore per prevenire la sopravvenienza di un numero patologico di ricorsi, mediante forme di risposta differenziate rispetto a quelle tradizionali in grado di giungere alla definizione del conflitto senza percorrere necessariamente i tre gradi di giurisdizione.
In tale prospettiva, in
ambito civile deve essere valorizzata, nelle sue molteplici potenzialità, la
mediazione, oggetto di un gruppo
di lavoro ministeriale da cui provengono importanti indicazioni di
contenuto e di metodo. Il DL 21 giugno 2013 n. 69, convertito nella legge 9
agosto 2013 n. 98 ha riscritto parzialmente il tessuto normativo del D. Lgs.
28/2010, ha profondamente mutato l’istituto mediatorio, affiancando alla
mediazione su mero invito del giudice (la cd. mediazione demandata) la
possibilità (anche in appello) di disporre l’esperimento del procedimento di
mediazione (la cd. mediazione ex officio o delegata) e ha introdotto il concetto
di “processo senza sentenza” che può
contribuire alla definizione delle controversie in modo complementare rispetto
all’esercizio tradizionale dello ius dicere.
Il processo senza sentenza
non implica un’abdicazione del giudice dalla propria funzione giudicante, ma
semplicemente richiede una valutazione puntuale ed esperta della mediabilità e
conciliabilità del singolo caso. Assicura la diversificazione delle modalità di
offerta del servizio e degli strumenti impiegati a beneficio dell’interesse del
cittadino e delle imprese in grado di assicurare l’effettivo raggiungimento
degli obiettivi di qualità ed efficienza. Promuove la diffusione della cultura
della mediazione come collante sociale, non solo per la riattivazione di
una comunicazione interrotta fra le parti del conflitto, ma anche per la
generale condivisione dei valori dell’autonomia, della consapevolezza e della
responsabilità. Avvicina il cittadino alla giustizia, perché lo rende
finalmente partecipe delle modalità di risoluzione del conflitto e fiducioso
dell’adeguatezza di tale servizio rispetto alle sue esigenze. Promuove il
progresso delle professioni dedicate al conflitto nella odierna complessità
delle relazioni interpersonali, con la valorizzazione delle competenze
dell’avvocato, parte necessaria delle procedure di mediazione. Sollecita,
inoltre, il cambiamento della cultura di tutti gli operatori della giustizia
con l’acquisizione di competenze più specifiche in ordine alle condizioni di
mediabilità del contenzioso. Assicura, infine, la deflazione del contenzioso
giudiziale con conseguente ottemperanza al principio della ragionevole durata
del processo, risposta celere alle parti in lite, riduzione dei costi della
giustizia, più elevata efficienza del servizio e maggiore fiducia da parte
dell’utenza.
I dati ministeriali
suffragano questa prospettiva, laddove sottolineano gli importanti traguardi
raggiunti grazie alle nuove previsioni normative che hanno prodotto rilevanti
effetti anche indiretti in termini di conciliazione spontanea e di omessa
instaurazione del contenzioso a seguito dell’acquisita consapevolezza delle
minime possibilità di accoglimento della pretesa della parte in caso di
proposizione giudiziaria della domanda.
(I) Per approfondimenti è possibile consultare il FOCUS TEMATICO Speciale: MEDIAZIONE E INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO (monitoraggio dall’anno 2013)
(II) Le analisi curate dall'Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile di tutte le precedenti rilevazioni statistiche sono consultabili a questo indirizzo.
(III) In tema di coinvolgimento degli avvocati nel procedimento di diffusione della mediazione e della stessa quale componente del complessivo sistema di gestione delle liti civili sia consentito rimandare all’approccio che da sempre ha caratterizzato l’attività scientifica dell’Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile, orientato alla collaborazione ed al coinvolgimento di tutti i soggetti e le professionalità coinvolte, nonché, appunto, all’intendere la mediazione, seppur nella consapevolezza della specificità ed autonomia dell’istituto, quale componente del mondo della giustizia: si veda al riguardo, in particolare, tra gli altri L’Osservatorio Nazionalesulla Mediazione Civile compie 1 anno, in Osservatorio Mediazione Civile n. 127/2012 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com), SPINA, Incostituzionalitàdella mediazione obbligatoria: la mediazione non è morta!, in Osservatorio Mediazione Civile n. 119/2012 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com), nonché SPINA, Prime considerazioni sul DDL di riforma del processo civile (C.d.M. 5.12.2019) con particolare riferimento alla mediazione, in Osservatorio Mediazione Civile n. 51/2019 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).
Si vedano altresì i vari riferimenti al tema presenti nei documenti
contenuti nel richiamato FOCUS TEMATICO Speciale: MEDIAZIONE E
INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO.
Si segnala da ultimo il volume A. GRASSI, MEDIAZIONE 3.0 Il futuro della mediazione civile e commerciale, Diritto
Avanzato, Milano, 2018 (di cui è consultabile l’estratto gratuito L’e-avvocato
in Osservatorio Mediazione Civile n. 33/2018.
AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.
Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 7/2021(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)