DIRITTO D'AUTORE


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26 ottobre 2020

42/20. Mediazione c.d. obbligatoria: è precluso al giudice d'appello rilevare l'improcedibilità della domanda (Osservatorio Mediazione Civile n. 42/2020)

=> Tribunale di Latina, 19 giugno 2020 

L'improcedibilità della domanda giudiziale per il mancato esperimento della mediazione nelle controversie comprese in quelle materie per le quali è prevista come obbligatoria dalla legge deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado. In mancanza della tempestiva eccezione del convenuto, se il giudice di primo grado non abbia provveduto al relativo rilievo d'ufficio, è precluso al giudice d'appello rilevare l'improcedibilità della domanda.

(I) In tal senso si veda Corte di Cassazione 13 dicembre 2019, n. 32797 (Osservatorio Mediazione Civile n. 3/2020).

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 42/2020 
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

Tribunale di Latina 
Sentenza 
19 giugno 2020 

Omissis

Va poi osservato che ai sensi dell'art 5 del D.lgs. n. 28/2010 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale e l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.

In tal senso va osservato che l'improcedibilità della domanda giudiziale per il mancato esperimento della mediazione nelle controversie comprese in quelle materie per le quali è prevista come obbligatoria dalla legge deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado. In mancanza della tempestiva eccezione del convenuto, se il giudice di primo grado non abbia provveduto al relativo rilievo d'ufficio, è precluso al giudice d'appello rilevare l'improcedibilità della domanda (Cass, civ. 32797/2019).

La richiamata disposizione va tuttavia coordinata con l'ulteriore previsione secondo cui l'obbligatorietà della mediazione nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo sorge solo dopo la concessione dei provvedimenti di cui all'art. 648/649 c.p.c. (art 5 comma 4 lett. a).

Ne consegue che, nella fattispecie, essendo stato concesso il termine per introdurre la mediazione con ordinanza fuori udienza del 12.09.2017, la prima e unica difesa utile nella quale tempestivamente eccepire l'improcedibilità della domanda per omesso era quella del 19.04.2018, nella quale come rilevato parte opposta dava atto dell'esito negativo della mediazione.

Ne consegue, in ogni caso, la tardività della relativa eccezione.

Sempre in via preliminare omissis.

Nella fattispecie, la titolarità sostanziale del diritto controverso permane (circostanza incontestata) in capo alla Unicredit titolare del credito e orignaria parte contrattuale; la procura in questione ed il relativo mandato con rappresentanza ha difatti ad oggetto unicamente ad oggetto “ la gestione, anche stragiudiziale dei propri crediti anomali e delle proprie cause passive connesse a posizioni per cui sussistono tali crediti anomali”; ne consegue che un' eventuale declaratoria di nullità della suddetta procura si riverbera sulla legittimazione della parte ad agire in giudizio, stante la natura sostanziale e processuale del potere rappresentativo concesso; ne consegue dunque la rilevabilità della questione d' ufficio in ogni stato e grado.

Sul punto va osservato che in una recentissima sentenza della Suprema Corte, relativa a fattispecie del tutto sovrapponibile a quella oggetto d' esame, in quanto avente ad oggetto la medesima procura allegata in questa sede o comunque del tutto identica (all. 13 fascicolo monitorio), è stato affermato che “E'nulla, per indeterminatezza dell'oggetto, la procura con la quale una banca conferisce ad una società il potere di gestione anche stragiudiziale dei propri crediti, definiti semplicemente come "crediti anomali", poiché tale espressione non consente di individuare i rapporti oggetto dell'impegno negoziale, senza che possa utilmente richiamarsi la definizione di "crediti anomali" formulata dalla Banca d'Italia nelle proprie circolari, atteso che si tratta di disposizioni rivolte unicamente agli istituti di credito, quale espressione del suo potere di vigilanza, senza alcun riflesso sul piano negoziale (Cass. civ. 0rd. 28803/2019).

In particolare, osservano i giudici della Suprema Corte che “il lemma «crediti in default» - inteso come nozione in cui «rientrano Ab sofferenze, gli incagli, i crediti ristrutturati e i crediti scaduti o sconfinanti» - non risulta di per sé in grado di dare sufficienti gradi di determinatezza al negozio di procura in questione (d'altronde, una cosa è vigilare sull'organizzazione delle imprese, un'altra disciplinare gli atti negoziali, con tutte le diversità di metodo e di funzione normativa che ne conseguono, ben al di là dei differenti contesti lessicali dei relativi settori)”.

Ne consegue che applicando il suddetto principio alla fattispecie in esame, in ragione della declaratoria di nullità della procura rilasciata dalla omissis spa alla omissis spa (ora omissis spa) la citata mandataria ha agito in assenza del relativo potere rappresentativo con conseguente difetto della legittimazione ad agire sin dalla fase monitoria.

In merito ad una possibile sanatoria del citato difetto di procura va osservato che in tema di difetto di rappresentanza processuale, mentre, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., il giudice che rilevi d'ufficio tale difetto deve promuovere la sanatoria, assegnando alla parte un termine di carattere perentorio, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze di carattere processuale, nel diverso caso in cui detto vizio sia stato tempestivamente eccepito da una parte, l'opportuna documentazione va prodotta immediatamente, non essendovi necessità di assegnare un termine, che non sia motivatamente richiesto o, comunque, assegnato dal giudice, giacché sul rilievo di parte l'avversario è chiamato a contraddire (in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto che la nullità della procura alle liti, fosse divenuta insanabile poiché, nonostante il convenuto avesse sollevato la relativa questione, l'attore non aveva spontaneamente depositato la necessaria documentazione nel prosieguo del processo di merito, essendosi egli limitato a discutere di altri diversi profili giuridici (Cass. civ. n. 24212/2018). Ne consegue che in difetto di sanatoria del suddetto vizio della procura il decreto ingiuntivo deve essere revocato.

L' accoglimento della preliminare eccezione di carenza di legittimazione attiva comporta la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Spese di lite come di norma seguiranno la soccombenza e sono a carico di parte opposta, liquidate come da dispositivo.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede: in accoglimento dell' opposizione revoca il decreto ingiuntivo opposto; condanna l'opposta al pagamento delle spese processuali in favore di parte opponente, liquidate in € 3000,00 per competenze € 100,00 per esboirsi documentati oltre accessori di legge.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

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