=> Tribunale di Latina, 19 giugno 2020
L'improcedibilità della
domanda giudiziale per il mancato esperimento della mediazione nelle
controversie comprese in quelle materie per le quali è prevista come
obbligatoria dalla legge deve essere eccepita dal convenuto, a pena di
decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza del
giudizio di primo grado. In mancanza della tempestiva eccezione del convenuto,
se il giudice di primo grado non abbia provveduto al relativo rilievo
d'ufficio, è precluso al giudice d'appello rilevare l'improcedibilità della
domanda.
(I) In tal senso si veda Corte di Cassazione 13 dicembre 2019, n. 32797 (Osservatorio Mediazione Civile n. 3/2020).
Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 42/2020Va poi osservato che ai sensi dell'art 5 del D.lgs. n. 28/2010 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale e l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.
In tal senso va osservato che
l'improcedibilità della domanda giudiziale per il mancato esperimento della
mediazione nelle controversie comprese in quelle materie per le quali è
prevista come obbligatoria dalla legge deve essere eccepita dal convenuto, a
pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza
del giudizio di primo grado. In mancanza della tempestiva eccezione del
convenuto, se il giudice di primo grado non abbia provveduto al relativo
rilievo d'ufficio, è precluso al giudice d'appello rilevare l'improcedibilità
della domanda (Cass, civ. 32797/2019).
La richiamata disposizione va tuttavia
coordinata con l'ulteriore previsione secondo cui l'obbligatorietà della
mediazione nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo sorge solo dopo
la concessione dei provvedimenti di cui all'art. 648/649 c.p.c. (art 5 comma 4
lett. a).
Ne consegue che, nella fattispecie, essendo
stato concesso il termine per introdurre la mediazione con ordinanza fuori
udienza del 12.09.2017, la prima e unica difesa utile nella quale
tempestivamente eccepire l'improcedibilità della domanda per omesso era quella
del 19.04.2018, nella quale come rilevato parte opposta dava atto dell'esito
negativo della mediazione.
Ne consegue, in ogni caso, la tardività della
relativa eccezione.
Sempre in via preliminare omissis.
Nella fattispecie, la titolarità sostanziale
del diritto controverso permane (circostanza incontestata) in capo alla
Unicredit titolare del credito e orignaria parte contrattuale; la procura in
questione ed il relativo mandato con rappresentanza ha difatti ad oggetto
unicamente ad oggetto “ la gestione, anche stragiudiziale dei propri crediti
anomali e delle proprie cause passive connesse a posizioni per cui sussistono
tali crediti anomali”; ne consegue che un' eventuale declaratoria di nullità
della suddetta procura si riverbera sulla legittimazione della parte ad agire
in giudizio, stante la natura sostanziale e processuale del potere
rappresentativo concesso; ne consegue dunque la rilevabilità della questione d'
ufficio in ogni stato e grado.
Sul punto va osservato che in una
recentissima sentenza della Suprema Corte, relativa a fattispecie del tutto
sovrapponibile a quella oggetto d' esame, in quanto avente ad oggetto la
medesima procura allegata in questa sede o comunque del tutto identica (all. 13
fascicolo monitorio), è stato affermato che “E'nulla, per indeterminatezza
dell'oggetto, la procura con la quale una banca conferisce ad una società il
potere di gestione anche stragiudiziale dei propri crediti, definiti
semplicemente come "crediti anomali", poiché tale espressione non
consente di individuare i rapporti oggetto dell'impegno negoziale, senza che
possa utilmente richiamarsi la definizione di "crediti anomali"
formulata dalla Banca d'Italia nelle proprie circolari, atteso che si tratta di
disposizioni rivolte unicamente agli istituti di credito, quale espressione del
suo potere di vigilanza, senza alcun riflesso sul piano negoziale (Cass. civ.
0rd. 28803/2019).
In particolare, osservano i giudici della
Suprema Corte che “il lemma «crediti in default» - inteso come nozione in cui
«rientrano Ab sofferenze, gli incagli, i crediti ristrutturati e i crediti
scaduti o sconfinanti» - non risulta di per sé in grado di dare sufficienti gradi
di determinatezza al negozio di procura in questione (d'altronde, una cosa è
vigilare sull'organizzazione delle imprese, un'altra disciplinare gli atti
negoziali, con tutte le diversità di metodo e di funzione normativa che ne
conseguono, ben al di là dei differenti contesti lessicali dei relativi
settori)”.
Ne consegue che applicando il suddetto
principio alla fattispecie in esame, in ragione della declaratoria di nullità
della procura rilasciata dalla omissis
spa alla omissis spa (ora omissis spa) la citata mandataria ha agito in assenza del relativo
potere rappresentativo con conseguente difetto della legittimazione ad agire
sin dalla fase monitoria.
In merito ad una possibile sanatoria del
citato difetto di procura va osservato che in tema di difetto di rappresentanza
processuale, mentre, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., il giudice che rilevi
d'ufficio tale difetto deve promuovere la sanatoria, assegnando alla parte un
termine di carattere perentorio, senza il limite delle preclusioni derivanti da
decadenze di carattere processuale, nel diverso caso in cui detto vizio sia
stato tempestivamente eccepito da una parte, l'opportuna documentazione va
prodotta immediatamente, non essendovi necessità di assegnare un termine, che
non sia motivatamente richiesto o, comunque, assegnato dal giudice, giacché sul
rilievo di parte l'avversario è chiamato a contraddire (in applicazione
dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto che la nullità della procura alle
liti, fosse divenuta insanabile poiché, nonostante il convenuto avesse
sollevato la relativa questione, l'attore non aveva spontaneamente depositato
la necessaria documentazione nel prosieguo del processo di merito, essendosi
egli limitato a discutere di altri diversi profili giuridici (Cass. civ. n.
24212/2018). Ne consegue che in difetto di sanatoria del suddetto vizio della
procura il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
L' accoglimento della preliminare eccezione
di carenza di legittimazione attiva comporta la revoca del decreto ingiuntivo
opposto.
Spese di lite come di norma seguiranno la
soccombenza e sono a carico di parte opposta, liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede: in accoglimento dell' opposizione revoca il decreto ingiuntivo opposto; condanna l'opposta al pagamento delle spese processuali in favore di parte opponente, liquidate in € 3000,00 per competenze € 100,00 per esboirsi documentati oltre accessori di legge.
AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.