=> Tribunale di Roma, 7 maggio 2020
Con il D.Lgs.4 marzo 2010, n. 28 è stata sancita l'obbligatorietà della mediazione
finalizzata alla conciliazione tra le parti per chi intende rivolgersi al
giudice in caso di controversie sorte in tutta una serie di materie: le cause
in materia di locazione rientrano tra quelle in cui l'esperimento della
mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Va al
riguardo confermata la giurisprudenza che evidenzia come sia onere del
locatore/attore proporre procedimento di mediazione. È infatti la
procedibilità della domanda di parte attrice che viene dalla legge subordinata
al previo esperimento della procedura obbligatoria di mediazione. In
altri termini è la legge stessa a determinare il soggetto
"onerato" alla proposizione della procedura di mediazione (I).
(I) Si veda l’art. 5, D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (Osservatorio Mediazione Civile n. 38/2018).
Sentenza
7 maggio 2020
Omissis
omissis concedeva in locazione per uso abitativo al omissis l'immobile omissis, ad un canone annuo omissis.
Nel detto contratto di locazione gli oneri
condominiali venivano posti contrattualmente a carico del conduttore come per
legge; detti oneri da imputare al omissis
ammontano ad omissis.
Pertanto la omissis, richiesto infruttuosamente il pagamento di tali oneri al
conduttore, dopo essere sollecitata ella stessa al pagamento dalla gestione
condominiale, con atto di intimazione di sfratto per morosità conveniva
all'udienza del omissis il Sig. omissis il quale si costituiva in
giudizio contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo rigettarsi la
domanda di convalida di sfratto dell'immobile. All'esito dell'udienza, stante
l'opposizione del convenuto, il Giudice disponeva il mutamento del rito,
rinviando il procedimento all'udienza del 27.6.2019 con concessione i termini
perentori per il deposito di memorie in cancelleria ai sensi dell'art. 426 c.p.c.
Nello specifico, prudenzialmente, non si dava
accoglimento alla richiesta formulata da parte attrice dell'emissione
dell'ordinanza provvisoria di rilascio dell'immobile in quanto, come rilevato
da parte convenuta nella propria comparsa di risposta e ribadito nelle note ex
art. 426 c.p.c. il Tribunale Civile di Roma - sez. VI Giudice dott.ssa Salvadori
- nel giudizio RGN 76630/2016, aveva già emesso ordinanza di convalida di
sfratto per morosità tra le medesime parti del presente giudizio e
relativamente al medesimo immobile.
Tuttavia avverso tale provvedimento l'odierno
intimato aveva nelle more proposto azione - sempre dinanzi al Tribunale civile
di Roma sezione VI - volta ad ottenere la revocazione della domanda di
convalida e tale procedimento risultava ancora pendente nelle more del presente
giudizio.
Successivamente il Giudice, con provvedimento
del 27 giugno 2019, inviava le parti presso gli organismi preposti
all'instaurazione del procedimento di mediazione, invitandole, in caso di esito
negativo, a depositare copia del verbale negativo della mediazione stessa.
Parte attrice non proponeva alcun
procedimento di mediazione ed all'udienza del 04 dicembre 2019 chiedeva che
fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere in ragione del
fatto che, a seguito del restringimento dell'azione revocatoria proposta, era
divenuta definitivamente efficace l'ordinanza di convalida di sfratto per
morosità.
Nella medesima udienza parte convenuta,
rilevato il mancato esperimento del tentativo di mediazione come disposto dal
giudice con ordinanza del 27.06.2020, chiedeva che venisse dichiarata
l'improcedibilità del giudizio con condanna della parte attrice alle spese di
lite, in ordine alla quale effettuava dichiarazione di antistatarietà.
Di contro parte attrice chiedeva che, in caso
di accoglimento della domanda di parte convenuta, il giudice dichiarasse la
compensazione delle spese di lite.
Con provvedimento del 20/04/2020 il Tribunale
confermava la data fissata per la discussione al 07 maggio 2020 e, dichiarata
l'urgenza del procedimento, disponeva che la discussione finale tra le parti
avvenisse, in ragione delle attuali previsioni normative causate dell'emergenza
Covid 19, mediante scambio di note da depositarsi cinque giorni prima della
data fissata per l'udienza.
La causa, sufficientemente istruita, viene
decisa all'odierna udienza.
Con il D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 è stata
sancita l'obbligatorietà della mediazione finalizzata alla conciliazione tra le
parti per chi intende rivolgersi al giudice in caso di controversie sorte in
tutta una serie di materie: le cause in materia di locazione rientrano tra
quelle in cui l'esperimento della mediazione è condizione di procedibilità
della domanda giudiziale.
La giurisprudenza di questo Tribunale e nello
specifico quella della VI sezione, evidenzia come sia onere del locatore/attore
proporre procedimento di mediazione. È infatti la procedibilità della domanda
di parte attrice che viene dalla legge subordinata al previo esperimento della
procedura obbligatoria di mediazione. In altri termini è la legge stessa a
determinare il soggetto "onerato" alla proposizione della procedura
di mediazione.
In tal senso si è recentemente pronunciato il
Tribunale di Roma sez. VI Giudice dott.ssa Caiffa, ove si legge "È
dirimente rilevare l'improcedibilità della domanda d'intimazione di sfratto per
morosità svolta dalla parte attrice per omesso esperimento della procedura di
media-conciliazione ex D.Lgs. n. 28 del 2010, vertendosi di controversia
soggetta a tale obbligatoria condizione di procedibilità (art. 5 comma 1 bis
D.Lgs. n. 28 del 2010), il cui mancato avveramento è preclusivo dell'esame del
merito della lite"; prosegue statuendo che "il Tribunale ritiene che
in un procedimento di sfratto per morosità, ove il Giudice abbia disposto il
mutamento del rito conseguente all'opposizione presentata dal conduttore e
invitato le parti ad attivare la procedura di mediazione obbligatoria ai sensi
dell'art. 5, D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, spetta al locatore-intimante l'onere
di introdurre la mediazione, a pena di improcedibilità delle domande avanzate
in sede di intimazione di sfratto (v. Tribunale Busto Arsizio, 20 Marzo 2018). Con
la sentenza che dichiara l'improcedibilità il Giudice, poi, è tenuto a regolare
le spese di lite e, facendo applicazione del principio della soccombenza, si
dovrà condannare l'attore che ha promosso l'azione di risoluzione del
contratto" (sentenza n. 11506/2019 Tribunale civile di Roma).
PQM
Il Tribunale di Roma, dichiara l'improcedibilità della causa n.r.g. 71947/18 stante il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione di cui all'art. 5, commi 1 bis e 4, D.lgl, 28/2010, come disposto con ordinanza del 27.06.2020; condanna omissis al pagamento in favore di omissis delle spese di giudizio, liquidate in complessivi omissis.
AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.