=> Tribunale di Milano, 28 aprile 2020 n. 2629
In tema di mediazione c.d.
obbligatoria, nel caso in cui la parte (nella specie una banca) abbia chiesto
di partecipare senza l'assistenza di un legale, va affermato che trattasi
di circostanza non consentita dall'art. 8, comma 1, d.lgs. 28/2010 e che non può quindi costituire un
giustificato motivo. L’assenza ingiustificata della parte, pertanto, comporta
la condanna al pagamento a favore dell'Erario di una somma pari al
contributo unificato dovuto per la causa, a norma dell'art. 8, comma 4- bis, d.lgs. 28/2010 (I).
(I) Si vedano l’art. 8, D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (Osservatorio Mediazione Civile n. 38/2018).
Omissis
Oggetto di causa sono due conti correnti bancari omissis. In relazione a tali rapporti parte attrice ha lamentato addebiti ingiustificati per interessi, commissioni, spese e valute ed ha chiesto il ricalcolo del saldo e anche la condanna alla restituzione dell'indebito con riferimento al solo conto chiuso omissis.
Le spese, anche quelle esenti, seguono la
soccombenza e si liquidano secondo i parametri medi del d.m. 55/2014, sulla
base della differenza dei saldi accertati dal ctu
La condotta della banca ha dato luogo alla necessità della ctu contabile, di modo che essa ne
sopporta il costo. Le spese della ctu
grafologica, invece, atteso l'esito, restano in via definitiva a carico di
parte attrice.
La difesa della banca non è connotata da
colpa grave, né ha abusato del processo: non ricorrono quindi le condizioni per
la condanna ex art. 96 c.p.c. invocata da parte attrice.
La condanna qui pronunciata nei confronti
della banca ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro: difetta pertanto
il presupposto richiesto dall'art. 614-bis c.p.c. per la pronuncia di un
provvedimento di coercizione indiretta, come richiesto da parte attrice.
La banca non ha partecipato all'incontro di
mediazione (v. verbale, doc. 6 att.) e non ha dato prova di aver giustificato
la mancata adesione.
Risulta dal verbale che la banca aveva
chiesto di partecipare senza l'assistenza di un legale, circostanza però non
consentita dall'art. 8, comma 1, d.lgs. 28/2010 e che non può quindi costituire
un giustificato motivo.
La sua assenza ingiustificata comporta la
condanna al pagamento a favore dell'Erario di una somma pari al contributo
unificato dovuto per la causa, a norma dell'art. 8, comma 4- bis, d.lgs.
28/2010.
PQM
Il Tribunale di Milano in composizione monocratica VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: condanna parte convenuta a pagare in favore di parte attrice la somma di euro 4.892,09 oltre interessi legali dal 6/12/2006; accerta e dichiara che il saldo al 31/12/2016 del c/c omissis è pari ad euro 16.027,29 a credito del correntista; condanna parte convenuta a rimborsare in favore di parte attrice le spese di giudizio, che liquida in € 4.835,00 per compensi ed € 264,00 per spese esenti, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili; pone le spese della ctu contabile in via definitiva a carico di parte convenuta; pone le spese della ctu grafologica in via definitiva a carico di parte attrice; condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'Erario della somma di euro 237,00.
AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.