=> Corte di Cassazione 16 settembre 2019, n. 23003
Va confermato il principio per cui in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di esperire il tentativo obbligatorio
di mediazione grava sulla parte
opponente; ciò in quanto l’art. 5, d.lgs. 28/2010 deve essere interpretato in conformità alla sua ratio
e, quindi, al principio della ragionevole
durata del processo, sulla quale può incidere negativamente il giudizio di merito che l'opponente ha
interesse ad introdurre. Difatti, posto che il tentativo obbligatorio di
mediazione è strutturalmente legato ad un processo fondato sul contraddittorio,
grava sulla parte che promuove un simile giudizio l'onere di assolvere tale
condizione di procedibilità; e, nel procedimento monitorio, un processo fondato sul contraddittorio,
ossia il giudizio di cognizione
ordinaria, consegue solo
all'eventuale opposizione dell'ingiunto (I) (II) (III).
(II) Sul principio
riportato nella prima parte della massima si veda Cassazione civile, 3 dicembre 2015, n. 24629, in Osservatorio Mediazione Civile n. 2/2016.
(III) Sula
recente rimessione alle Sezioni Unite
della questione relativa all’identificazione della parte onerata di esperire il
procedimento mediatizio, a pena di improcedibilità della domanda, nell’opposizione
a decreto ingiuntivo di veda Cassazione civile, 12 luglio 2019, n. 18741, in Osservatorio Mediazione Civile n. 34/2019.
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 40/2019
Corte di Cassazione
Ordinanza n. 23003
16 settembre 2019
Ritenuto omissis che l'unico
motivo deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 28 del 2010,
art. 5, per avere la corte erroneamente ritenuto che l'onere di esperire il
tentativo obbligatorio di mediazione, in caso di giudizio instaurato a seguito
di opposizione a decreto ingiuntivo, gravi sull'opponente piuttosto che
sull'opposto, con la conseguenza che il suo mancato esperimento nei termini
causa l'improcedibilità dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo
opposto, e comunque tale onere resta soggetto all'evenienza che venga domandata
la provvisoria esecuzione del decreto o la sospensione di essa;
che il motivo è manifestamente infondato;
che la statuizione della corte di merito risulta essere conforme al
principio secondo cui "in tema di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione grava sulla parte
opponente poichè il D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, deve essere interpretato in
conformità alla sua ratio e, quindi, al principio della ragionevole durata del
processo, sulla quale può incidere negativamente il giudizio di merito che
l'opponente ha interesse ad introdurre" (Cass. n. 24629/2015); che, in
fatti, "la peculiarità del procedimento monitorio, consente di collegare
la procedibilità dell'azione alla formale introduzione del giudizio di merito -
mediante la notifica dell'atto di opposizione -, piuttosto che alla introduzione
della lite - mediante la notifica del ricorso e del provvedimento monitorio -,
soluzione che, da un lato, appare funzionale alla logica deflattiva del
processo cui tende il meccanismo conciliativo, come questa Corte ha già
affermato, in quanto è con l'atto di opposizione - e non anche con il ricorso
monitorio - che la parte interessata intende accedere al giudizio ordinario di
cognizione (Cfr. - Corte cass. Sez. 3, Sent. n. 24629 del 03/1212015), e
dall'altro, risponde alla peculiare struttura del procedimento monitorio che,
nella fase sommaria, volta a conseguire agevolmente una definizione della lite
senza giudizio di merito, non richiede la instaurazione di un contraddittorio,
invece previsto dalla procedura conciliativa che, pertanto, se applicata
"anticipatamente" al momento della proposizione del ricorso monitorio
ex art. 633 c.p.c., priverebbe di utilità tale fase" (Cass. n. 25611/2016,
sia pure in obiter dictum);
che, in altri termini, essendo il tentativo obbligatorio di mediazione
strutturalmente legato ad un processo fondato sul contraddittorio (in tal
senso, relativamente alla procedura conciliativa obbligatoria di cui all'oggi
abrogato art. 412-bis c.p.c., Corte Cost. n. 376/2000), grava sulla parte che
promuove un simile giudizio l'onere di assolvere tale condizione di
procedibilità;
che nel procedimento monitorio un processo fondato sul contraddittorio,
ossia il giudizio di cognizione ordinaria, consegue solo all'eventuale
opposizione dell'ingiunto: pertanto, spetta a quest'ultimo - e sempre a
condizione che sia domandata la concessione della provvisoria esecuzione del
decreto ingiuntivo o la sospensione della stessa: come nella specie appunto è
avvenuto (cfr. la narrativa del processo, p. omissis della decisione impugnata) - l'esperimento nei termini del
tentativo obbligatorio di mediazione, essendo nel suo interesse definire
alternativamente il giudizio; da ciò logicamente consegue che, in caso di
mancato assolvimento di tale condizione di procedibilità, sarà la sua azione
(proposta sotto forma di opposizione) a rimanere travolta dalla declaratoria di
improcedibilità;
che, dunque, contrariamente a quanto sostenuto dall'odierna ricorrente,
la "logica del contraddittorio" (p. omissis del ricorso) viene adeguatamente garantita proprio assicurando
al destinatario della ingiunzione la possibilità di definire in via
extragiudiziaria la controversia nella fase del giudizio di merito instaurato a
seguito di opposizione (la cui proposizione è soggetta a termine perentorio
che, in difetto di espressa norma di legge, non viene ad essere sospeso dalla
proposizione della istanza di mediazione divenendo definitivo ed irrevocabile
il decreto di condanna in caso di omessa attivazione dell'opponente); omissis.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al
pagamento, in favore della parte costituita, delle spese di lite, liquidate in
Euro 3.300,00 (di cui Euro 100 per esborsi), oltre alle spese forfetarie nella
misura del 15% sul compenso ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n.
115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del
2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a
quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma
1-bis.