Di seguito quanto esposto dal Ministero
della Giustizia, Direzione della giustizia civile, con provvedimento 22 gennaio 2019 (Foglio
Informativo n. 1-2/2019)
QUESITO
Ai fini del regime fiscale agevolato previsto in
materia di mediazione civile dall’art.
17, comma 2, d.lgs. n. 28 del 2010, quando
si intende iniziato il procedimento di mediazione?
Il regime fiscale agevolato previsto in
materia di mediazione civile dall’art.
17, comma 2, d.lgs. n. 28 del 2010 si
esenzione anche all’attività di notificazione richiesta dal mediatore
all’ufficiale giudiziario per la notifica
della comunicazione alle parti della fissazione del primo incontro?
RISPOSTA
del Ministero della Giustizia, Direzione della
giustizia civile.
Ai fini dell’art.
17, comma 2, d.lgs. n. 28 del 2010, il “procedimento” di mediazione si
intende iniziato con la presentazione
della domanda di mediazione. L’agevolazione prevista dalla norma include
“tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di
mediazione” che “sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o
diritto di qualsiasi specie e natura”.
La menzionata norma si applica, pertanto, anche
all’attività di notificazione richiesta
dal mediatore all’ufficiale giudiziario per la notifica della comunicazione
alle parti della fissazione del primo incontro (I) (II).
(I) Il
grassetto e i collegamenti ipertestuali sono a cura della Redazione dell’Osservatorio.
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 38/2019
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)