=> Tribunale di Velletri, 22 maggio 2018
La pretesa azionata è improcedibile (ex art. 5, comma 1-bis d.lgs 28/2010) in caso di assenza dell'attore di persona all'incontro fissato dall'organismo
di mediazione, in assenza di una valida
procura speciale esibita al mediatore e menzionata nel verbale dell'incontro.
In particolare, l'assenza dell'attore al primo incontro con il mediatore impone
di ritenere non avverata la condizione di procedibilità, non potendosi ritenere
che egli sia stato rappresentato dall’avvocato (presente in mediazione) in
virtù della procura con firma autenticata dallo stesso difensore allegata alla memoria
ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.; ciò sia perché occorre la procura notarile conferita per ragioni di oggettiva impossibilità a
presenziare all'incontro, sia in quanto questa deve essere menzionata nel processo verbale dell'incontro come fonte dei poteri di
rappresentanza sostanziale conferiti al difensore che sia nominato quale
procuratore speciale (I) (II) (III).
Giusto il disposto di cui agli artt. 5, comma 2-bis, e 8, comma 1, d.lgs. 28/2010, la parte interessata ad
assolvere la condizione di procedibilità ha l'onere di partecipare al primo incontro non solo per ricevere dal mediatore
le informazioni circa la funzione e le modalità del procedimento di mediazione,
ma anche per esprimere le proprie
determinazioni in merito alle questioni oggetto di lite (I) (II).
(I) Si vedano
gli artt. 5 e 8, D. lgs. 4 marzo 2010n. 28 (Osservatorio Mediazione Civile n. 38/2018).
(II) Per l’orientamento citato nella
pronuncia in oggetto secondo cui “la funzione deflattiva assegnata dal legislatore all'istituto della
mediazione postula che la parte che ha l'onere di instaurare il procedimento
deve non solo avviarlo, ma anche parteciparvi
personalmente al fine di rendere
possibile il raggiungimento dell'accordo” si
veda Trib. Firenze, sez. III. 21.4.2015, in Osservatorio Mediazione Civile n. 29/2015.
(III) Si veda l’art.
183 comma 6 n. 2 c.p.c. in Codice di procedura civile de la Nuova
Procedura civile (www.lanuovaproceduracivile.com).
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 44/2018
Tribunale di Velletri
Sentenza
22 maggio 2018
Omissis
La pretesa azionata è improcedibile e tale va dichiarata, stante
l'assenza dell'attore di persona all'incontro fissato dall'organismo di
mediazione adito a seguito dell'ordinanza resa all'udienza del 13.4.2017, in
assenza di una valida procura speciale esibita al mediatore e menzionata nel
verbale dell'incontro.
Invero, se a norma dell'art. 5 comma 2bis D. Lgs. 28/2010, come
modificato dall'art. 84 D.L. 69/2013, conv. in L. 98/2013, "la condizione
si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude
senza l'accordo", è necessario che a detto incontro partecipino le parti,
atteso che in difetto di partecipazione nessun accordo può essere raggiunto. Ne
consegue che quella interessata ad assolvere la condizione di procedibilità ha
l'onere di parteciparvi non solo per ricevere dal mediatore le informazioni
circa la funzione e le modalità del procedimento di mediazione, ma anche per
esprimere le proprie determinazioni in merito alle questioni oggetto di lite.
Tanto si desume dal dettato dell'art. 8 comma I, che recita: "Durante il
primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di
svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro,
invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di
iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo
svolgimento."
Conseguentemente, nel caso che ci occupa, l'assenza dell'attore al
primo incontro con il mediatore impone di ritenere non avverata la condizione
di procedibilità, non potendosi ritenere che egli sia stato rappresentato dallo
stesso avv. omissis in virtù della
procura con firma autenticata dallo stesso difensore allegata alla memoria ex
art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., sia perché occorre la procura notarile conferita
per ragioni di oggettiva impossibilità a presenziare all'incontro, sia in
quanto questa deve essere menzionata nel processo verbale dell'incontro come
fonte dei poteri di rappresentanza sostanziale conferiti al difensore che sia
nominato quale procuratore speciale. Orbene, poiché nel caso che ci occupa
difettano la procura notarile e la menzione della stessa nel verbale di
mediazione per dare contezza della presenza del difensore quale rappresentante
sostanziale della parte opponente - si legge infatti che "il mediatore
identifica le parti mediante i documenti esibiti in corso di validità allegati
agli atti di procedura", senza menzione alcuna della procura speciale - deve
ritenersi non avverata la condizione di procedibilità di una controversia
soggetta a mediazione obbligatoria siccome concernente contratti bancari. Né
può invocarsi, in senso contrario, la disposizione dell'art. 8 comma 4bis - a
tenore della quale dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al
procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel
successivo giudizio ai sensi dell'art. 116 comma II c.p.c., e condannarla al
versamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio
all'entrata del bilancio dello stato — riguardando questa soltanto la parte che
non è onerata ex lege all'esperimento della mediazione.
Invero, la funzione deflattiva assegnata dal legislatore all'istituto
della mediazione postula che la parte che ha l'onere di instaurare il
procedimento deve non solo avviarlo, ma anche parteciparvi personalmente al
fine di rendere possibile il raggiungimento dell'accordo (v. in tal senso Trib. Firenze, sez. III. 21.4.2015; Trib. Reggio Emilia, 682/2017). La
regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, con liquidazione
operata come in dispositivo, applicando i parametri minimi dello scaglione
relativo alle cause di valore compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000.00 di
cui al D.M. 55/2014 in considerazione dell'attività concretamente svolta e
della semplicità della definizione della controversia.
PQM
Il Tribunale di Velletri II Sezione civile in composizione monocratica
in persona della dott.ssa Maria Casaregola, definitivamente pronunziando, così
provvede: dichiara improcedibile la domanda; condanna l'attore al pagamento
delle spese processuali sostenute da controparte, liquidate in euro 7.795.00
per compensi, oltre accessori di legge.