DIRITTO D'AUTORE


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13 ottobre 2018

43/18. Mediazione obbligatoria, primo incontro condizione di procedibilità: necessaria dualità soggettiva e procura speciale (Osservatorio Mediazione Civile n. 43/2018)

=> Tribunale di Treviso, 25 maggio 2018

Va ribadito che in caso di mediazione c.d. obbligatoria (art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010) la condizione di procedibilità si considera avverata, anzitutto, laddove si sia svolto un primo incontro, in cui le parti si siano incontrate alla presenza del mediatore e con l'assistenza dei rispettivi avvocati. Stando al tenore letterale del disposto normativo, all'incontro col mediatore devono partecipare le parti personalmente, laddove è testualmente prevista la regola della necessaria dualità soggettiva ("le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato") (I) (II).

In taluni precedenti giurisprudenziali si legge l'affermazione secondo cui la partecipazione in mediazione costituisce attività personalissima che la parte non può delegare al difensore, pena pronunzia di improcedibilità della domanda, non ritenendosi in tal caso espletata la procedura compositiva e di conseguenza assolta la condizione di procedibilità (Trib. Vasto 9 marzo 2015, Trib. Pavia 9 marzo 2015, Tribunale di Ferrara, 28.7.2016). Questo giudice ritiene di non aderire ad un orientamento così rigoroso, atteso che, in particolare ove si controverta di situazioni giuridiche di natura patrimoniale, nulla osta a che la parte rilasci un'apposita procura speciale a terzi o allo stesso avvocato, conferendo a costoro poteri di rappresentanza sostanziale da esercitare in seno al procedimento di mediazione (III).


(II) Il Giudice osserva che “Per la necessaria partecipazione personale delle parti agli effetti del soddisfacimento della condizione di procedibilità, si sta orientando un consistente filone giurisprudenziale che prende le mosse da innumerevoli decisioni del Tribunale di Firenze, a far data dalla nota sentenza Trib. Firenze 19 marzo 2014”: si veda Trib. Firenze, 19 marzo 2014 in Osservatorio Mediazione Civile n. 24/2014.

(III) Per approfondimenti si veda SPINA, Mediazione e procedibilità della domanda: la questione della comparizione personale delle parti nella giurisprudenza, in La nuova procedura civile 3, 2017 (http://www.lanuovaproceduracivile.com/schema-mediazione-e-procedibilita-della-domanda-la-questione-della-comparizione-personale-delle-parti-nella-giurisprudenza/).

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 43/2018

Tribunale di Treviso
Sentenza
25 maggio 2018

Omissis

--- ha convenuto in giudizio --- rassegnando le epigrafate conclusioni. Si è costituito --- resistendo alla pretesa ed eccependo il mancato esperimento della procedura di mediazione.
Assegnato il termine ex art. 5 D.lgs 28 del 2010, le parti son state rimesse avanti il mediatore; all'udienza successiva - il 27.4.2017 - fissata per la eventuale continuazione del processo dopo i tempi tecnici necessari per il completamento della procedura di mediazione, alla luce anche dell'eccezione di improcedibilità sollevata da parte convenuta, che evidenziava mancata partecipazione di parte attrice al procedimento di mediazione, le parti sono state invitate a precisare le conclusioni con apposita nota con contestuale fissazione dell'udienza del 25.5.2017 per la discussione orale.
Va rilevato come l'attrice abbia depositato, pochi giorni prima della odierna udienza di discussione una nota di precisazione delle conclusioni, in cui peraltro ha rassegnato ulteriori deduzioni in fatto e diritto, allegando contestualmente altri documenti. La nota, eccezion fatta per le conclusioni, è irrituale. Del pari irrituale e inammissibile risulta la produzione di documenti.
In tal contesto il giudice ritiene che la mancata partecipazione all'udienza, a suo tempo fissata dal mediatore dopo l'assegnazione del termine ex art. 5 D.lgs 28 del 2010 renda la causa improcedibile. Il mancato avverarsi della condizione di procedibilità era emerso da una semplice lettura del "Verbale di primo incontro di mediazione stragiudiziale a norma del D.lgs 28 del 2010" del 6.12.2016, nel procedimento n. 571/2016, attestante per l'appunto la mancata comparizione della parte attrice (cfr . doc. 15 poi dimesso da parte convenuta per via telematica su invito del giudice).
Oggi, trascorsi 5 mesi dopo che la procedura di mediazione è fallita per la mancata partecipazione di parte attrice e dopo che la convenuta aveva eccepito l'improcedibilità, la stessa attrice afferma dunque di aver comunque riproposto la domanda di mediazione, pochi giorni prima dell'udienza per riattivare la procedura che era andata perenta per sua responsabilità.
Orbene, pur ritenendo che il termine di cui all'art. art. 5 D.lgs 28 del 2010 che il giudice fissa per attivare la procedura di mediazione non sia perentorio, nella vicenda in esame l'improcedibilità è una conseguenza della mancata partecipazione all'udienza di mediazione.
Precisamente l'attrice aveva tempestivamente attivato la procedura entro il termine fissato, ma non vi ha poi partecipato.
Ora la norma di cui al'art. art. 5 D.lgs 28 del 2010 stabilisce testualmente, tra l'altro, che 1. L'esperimento del procedimento di mediazione e condizione di procedibilità della domanda giudiziale. 2. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo.
Ma nella vicenda tale incontro non si è mai verificato per scelta imputabile all'attore, non risultando all'evidenza sufficiente il mero deposito della domanda.
Va ribadito che la condizione di procedibilità si considera avverata, anzitutto, laddove si sia svolto un primo incontro, in cui le parti si siano incontrate alla presenza del mediatore e con l'assistenza dei rispettivi avvocati. Stando al tenore letterale del disposto normativo, all'incontro col mediatore devono partecipare le parti personalmente, laddove è testualmente prevista la regola della necessaria dualità soggettiva ("le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato"). Diversamente opinando, non avrebbe senso prevedere un onere di attività informativa a cura del mediatore in sede di primo incontro se non a beneficio della parte personalmente comparsa, dovendosi presumere che il difensore, in quanto mediatore di diritto e titolare a sua volta degli obblighi informativi ex art. 4, comma 3 nei confronti del cliente, non necessita chiaramente alcuna ulteriore delucidazione sulla funzione e modalità di svolgimento della mediazione.
Per la necessaria partecipazione personale delle parti agli effetti del soddisfacimento della condizione di procedibilità, si sta orientando un consistente filone giurisprudenziale che prende le mosse da innumerevoli decisioni del Tribunale di Firenze, a far data dalla nota sentenza Trib. Firenze 19 marzo 2014.
In taluni precedenti giurisprudenziali si legge l'affermazione secondo cui la partecipazione in mediazione costituisce attività personalissima che la parte non può delegare al difensore, pena pronunzia di improcedibilità della domanda, non ritenendosi in tal caso espletata la procedura compositiva e di conseguenza assolta la condizione di procedibilità (Trib. Vasto 9 marzo 2015, Trib. Pavia 9 marzo 2015, Tribunale di Ferrara, 28.7.2016). Questo giudice ritiene di non aderire ad un orientamento così rigoroso, atteso che, in particolare ove si controverta di situazioni giuridiche di natura patrimoniale, nulla osta a che la parte rilasci un'apposita procura speciale a terzi o allo stesso avvocato, conferendo a costoro poteri di rappresentanza sostanziale da esercitare in seno al procedimento di mediazione.
Nel caso di specie, tuttavia, giova ripeterlo - dal verbale di mediazione risulta come addirittura nessuno sia comparso per gli attori avanti al mediatore. La condizione di procedibilità non può quindi ritenersi validamente assolta.
Un ripensamento tardivo, con la presentazione di una nuova domanda al mediatore, in prossimità della udienza di discussione sulla eccezione relativa alla assenza della condizione di procedibilità, è certo possibile e potrà, eventualmente essere utilizzato in futuro; tuttavia esso non può sanare, con efficacia ex tunc, l'improcedibilità della causa già verificatasi. Diversamente risulterebbe palese la violazione del noto divieto, insisto nei principi generali dell'ordinamento, di venire contra factum proprium nonché la violazione del principio costituzionale di ragionevole durata del processo.
Le spese, liquidate in dispositivo, nei mini tariffari con la riduzione per le pronunce in rito, seguono la soccombenza

PQM

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara, ai sensi del D.lgs 28/2010, l'improcedibilità dell'azione attorea; condanna --- a rifondere le spese di lite di --- che liquida come segue (omissis).

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità. Grassetti e collegamenti ipertestuali sono a cura della Redazione dell’Osservatorio. 

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