=> Tribunale di Treviso, 25 maggio 2018
Va ribadito che in caso di mediazione c.d. obbligatoria (art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010) la condizione
di procedibilità si considera avverata, anzitutto, laddove si sia svolto un
primo incontro, in cui le parti si siano incontrate alla presenza
del mediatore e con l'assistenza dei rispettivi avvocati. Stando al tenore
letterale del disposto normativo, all'incontro col mediatore devono partecipare le parti personalmente,
laddove è testualmente prevista la regola della necessaria dualità soggettiva ("le parti devono partecipare
con l'assistenza dell'avvocato") (I) (II).
In taluni precedenti giurisprudenziali si legge
l'affermazione secondo cui la partecipazione in mediazione costituisce attività personalissima che la parte non
può delegare al difensore, pena pronunzia di improcedibilità della domanda,
non ritenendosi in tal caso espletata la procedura compositiva e di conseguenza
assolta la condizione di procedibilità (Trib.
Vasto 9 marzo 2015, Trib.
Pavia 9 marzo 2015, Tribunale di Ferrara, 28.7.2016). Questo giudice
ritiene di non aderire ad un
orientamento così rigoroso, atteso che, in particolare ove si controverta
di situazioni giuridiche di natura patrimoniale, nulla osta a che la parte rilasci un'apposita procura speciale a terzi
o allo stesso avvocato, conferendo a costoro poteri di rappresentanza sostanziale da esercitare in seno al
procedimento di mediazione (III).
(I) Si veda
l’art. 5, comma 5, D.lgs. 4 marzo 2010
n. 28 (Osservatorio Mediazione Civile n. 38/2018).
(II) Il Giudice osserva che “Per la necessaria partecipazione personale
delle parti agli effetti del soddisfacimento della condizione di procedibilità,
si sta orientando un consistente filone giurisprudenziale che prende le mosse
da innumerevoli decisioni del Tribunale di Firenze, a far data dalla nota
sentenza Trib. Firenze 19 marzo 2014”: si veda Trib.
Firenze, 19 marzo 2014 in Osservatorio Mediazione Civile n. 24/2014.
(III) Per
approfondimenti si veda SPINA, Mediazione e procedibilità della domanda: la
questione della comparizione personale delle parti nella giurisprudenza, in La nuova procedura civile 3, 2017 (http://www.lanuovaproceduracivile.com/schema-mediazione-e-procedibilita-della-domanda-la-questione-della-comparizione-personale-delle-parti-nella-giurisprudenza/).
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 43/2018
Tribunale di Treviso
Sentenza
25 maggio 2018
Omissis
--- ha convenuto in giudizio --- rassegnando le epigrafate conclusioni.
Si è costituito --- resistendo alla pretesa ed eccependo il mancato esperimento
della procedura di mediazione.
Assegnato il termine ex art. 5 D.lgs 28 del 2010, le parti son state
rimesse avanti il mediatore; all'udienza successiva - il 27.4.2017 - fissata
per la eventuale continuazione del processo dopo i tempi tecnici necessari per
il completamento della procedura di mediazione, alla luce anche dell'eccezione
di improcedibilità sollevata da parte convenuta, che evidenziava mancata
partecipazione di parte attrice al procedimento di mediazione, le parti sono
state invitate a precisare le conclusioni con apposita nota con contestuale
fissazione dell'udienza del 25.5.2017 per la discussione orale.
Va rilevato come l'attrice abbia depositato, pochi giorni prima della
odierna udienza di discussione una nota di precisazione delle conclusioni, in
cui peraltro ha rassegnato ulteriori deduzioni in fatto e diritto, allegando
contestualmente altri documenti. La nota, eccezion fatta per le conclusioni, è
irrituale. Del pari irrituale e inammissibile risulta la produzione di
documenti.
In tal contesto il giudice ritiene che la mancata partecipazione
all'udienza, a suo tempo fissata dal mediatore dopo l'assegnazione del termine
ex art. 5 D.lgs 28 del 2010 renda la causa improcedibile. Il mancato avverarsi
della condizione di procedibilità era emerso da una semplice lettura del
"Verbale di primo incontro di mediazione stragiudiziale a norma del D.lgs
28 del 2010" del 6.12.2016, nel procedimento n. 571/2016, attestante per
l'appunto la mancata comparizione della parte attrice (cfr . doc. 15 poi
dimesso da parte convenuta per via telematica su invito del giudice).
Oggi, trascorsi 5 mesi dopo che la procedura di mediazione è fallita
per la mancata partecipazione di parte attrice e dopo che la convenuta aveva
eccepito l'improcedibilità, la stessa attrice afferma dunque di aver comunque
riproposto la domanda di mediazione, pochi giorni prima dell'udienza per
riattivare la procedura che era andata perenta per sua responsabilità.
Orbene, pur ritenendo che il termine di cui all'art. art. 5 D.lgs 28
del 2010 che il giudice fissa per attivare la procedura di mediazione non sia
perentorio, nella vicenda in esame l'improcedibilità è una conseguenza della
mancata partecipazione all'udienza di mediazione.
Precisamente l'attrice aveva tempestivamente attivato la procedura
entro il termine fissato, ma non vi ha poi partecipato.
Ora la norma di cui al'art. art. 5 D.lgs 28 del 2010 stabilisce
testualmente, tra l'altro, che 1. L'esperimento del procedimento di mediazione
e condizione di procedibilità della domanda giudiziale. 2. Quando l'esperimento
del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda
giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al
mediatore si conclude senza l'accordo.
Ma nella vicenda tale incontro non si è mai verificato per scelta
imputabile all'attore, non risultando all'evidenza sufficiente il mero deposito
della domanda.
Va ribadito che la condizione di procedibilità si considera avverata,
anzitutto, laddove si sia svolto un primo incontro, in cui le parti si siano
incontrate alla presenza del mediatore e con l'assistenza dei rispettivi
avvocati. Stando al tenore letterale del disposto normativo, all'incontro col
mediatore devono partecipare le parti personalmente, laddove è testualmente
prevista la regola della necessaria dualità soggettiva ("le parti devono
partecipare con l'assistenza dell'avvocato"). Diversamente opinando, non
avrebbe senso prevedere un onere di attività informativa a cura del mediatore
in sede di primo incontro se non a beneficio della parte personalmente
comparsa, dovendosi presumere che il difensore, in quanto mediatore di diritto
e titolare a sua volta degli obblighi informativi ex art. 4, comma 3 nei
confronti del cliente, non necessita chiaramente alcuna ulteriore delucidazione
sulla funzione e modalità di svolgimento della mediazione.
Per la necessaria partecipazione personale delle parti agli effetti del
soddisfacimento della condizione di procedibilità, si sta orientando un
consistente filone giurisprudenziale che prende le mosse da innumerevoli
decisioni del Tribunale di Firenze, a far data dalla nota sentenza Trib.
Firenze 19 marzo 2014.
In taluni precedenti giurisprudenziali si legge l'affermazione secondo
cui la partecipazione in mediazione costituisce attività personalissima che la
parte non può delegare al difensore, pena pronunzia di improcedibilità della
domanda, non ritenendosi in tal caso espletata la procedura compositiva e di
conseguenza assolta la condizione di procedibilità (Trib. Vasto 9 marzo 2015,
Trib. Pavia 9 marzo 2015, Tribunale di Ferrara, 28.7.2016). Questo giudice
ritiene di non aderire ad un orientamento così rigoroso, atteso che, in
particolare ove si controverta di situazioni giuridiche di natura patrimoniale,
nulla osta a che la parte rilasci un'apposita procura speciale a terzi o allo
stesso avvocato, conferendo a costoro poteri di rappresentanza sostanziale da
esercitare in seno al procedimento di mediazione.
Nel caso di specie, tuttavia, giova ripeterlo - dal verbale di
mediazione risulta come addirittura nessuno sia comparso per gli attori avanti
al mediatore. La condizione di procedibilità non può quindi ritenersi
validamente assolta.
Un ripensamento tardivo, con la presentazione di una nuova domanda al
mediatore, in prossimità della udienza di discussione sulla eccezione relativa
alla assenza della condizione di procedibilità, è certo possibile e potrà,
eventualmente essere utilizzato in futuro; tuttavia esso non può sanare, con
efficacia ex tunc, l'improcedibilità della causa già verificatasi. Diversamente
risulterebbe palese la violazione del noto divieto, insisto nei principi
generali dell'ordinamento, di venire contra factum proprium nonché la
violazione del principio costituzionale di ragionevole durata del processo.
Le spese, liquidate in dispositivo, nei mini tariffari con la riduzione
per le pronunce in rito, seguono la soccombenza
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente
pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
dichiara, ai sensi del D.lgs 28/2010, l'improcedibilità dell'azione attorea;
condanna --- a rifondere le spese di lite di --- che liquida come segue (omissis).