L’art. 75 D.P.R.
n. 115 del 2002, secondo cui l'ammissione
al gratuito patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo
e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse,
comprende la fase della mediazione
obbligatoria preprocessuale (art. 5, d.lgs. 28/2010) anche quando la
mediazione, per il suo esito positivo, non sia seguita dal processo (I)
(II). Vanno quindi liquidate le spettanze
del difensore di persona ammessa a gratuito patrocinio per l'attività compiuta
in sede di mediazione obbligatoria, positivamente conclusasi con la
sottoscrizione di un accordo tra le parti necessarie avanti al mediatore.
(I) Per la
versione aggiornata del d.lgs. 28/2010 si veda: D. lgs. 4 marzo 2010 n. 28 aggiornato al d.l. 50/2017 conv. con mod. in l. 96/2017 - manovra correttiva 2017 (Osservatorio Mediazione Civile n. 46/2017).
(II) In senso
conforme si veda Tribunale di Firenze, 13 dicembre 2016, in Osservatorio Mediazione Civile n. 24/2017.
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 10/2018
Tribunale di Bologna
Decreto del presidente del Tribunale
13 settembre 2017
Omissis
esaminata l'istanza
di liquidazione del compenso dell'avv. ---, difensore di ---, ammessa a
patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento di divisione ereditaria
definito a seguito di mediazione presso l'organismo di Mediazione dell'Ordine
degli Avvocati di Bologna;
considerato che si
tratta di liquidare le spettanze del difensore di persona ammessa a gratuito
patrocinio per l'attività compiuta in sede di mediazione obbligatoria,
positivamente conclusasi con la sottoscrizione di un accordo tra le parti
necessarie avanti al mediatore;
esaminati gli atti
e la documentazione allegata;
rilevato che al
professionista istante spetta la liquidazione del compenso per l'attività
svolta in favore della cliente nell'ambito del preliminare obbligatorio
procedimento di mediazione (n. ---) per le perspicue, pregevoli e ragionevoli
argomentazioni esposte in analogo precedente del Tribunale di Firenze, prodotto
dall'istante;
ritenuto che
l'articolata e completa motivazione del giudice fiorentino nella sentenza
del 13.12.2016 va qui richiamata per relationem e posta a fondamento
integrale della decisione, per la perfetta corrispondenza delle questioni di
diritto svolte in fattispecie in fatto del tutto analoga a quella di cui ci si
occupa;
che va in
conclusione condivisa l'affermazione della richiamata sentenza secondo cui
"l'art. 75 D.P.R. n. 115 del 2002, secondo cui l'ammissione al gratuito
patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le
eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse, comprenda la
fase della mediazione obbligatoria preprocessuale anche quando la mediazione,
per il suo esito positivo, non sia seguita dal processo. Si tratta infatti di
una procedura strettamente connessa al processo, dal momento che condiziona la
possibilità di avviarlo (o proseguirlo, per la mediazione demandata dal
giudice); d'altronde nel caso di successo della mediazione, si realizza il
risultato migliore non solo per le parti, ma anche per lo Stato che non deve
sostenere le spese del giudizio";
ritenuto che
dovendosi procedere alla liquidazione sulla base dei parametri indicati negli
artt. 18, 19, 20 e 21 del D.M. n. 55 del 2014 (attività stragiudiziale), va
considerato il valore medio della controversia con riduzione alla metà ai sensi
dell'art 130 D.P.R. n. 115/ 2002 e il valore della quota, come stabilito dal
comma 21 comma terzo del citato D.M. ("per l'assistenza in affari di
successioni, divisioni e liquidazioni si ha riguardo al valore della quota
attribuita al cliente");
che il valore medio
della controversia va perciò determinato in relazione allo scaglione inferiore
a 26 mila euro, trattandosi della quota di un quarto di un compendio stimato
103.500 euro;
che trattandosi di
un valore nell'intorno dei 26 mila euro il valore medio può essere
ragionevolmente arrotondato fino a 3 mila euro, determinandosi cosi il compenso
del difensore da prendere a base prima della riduzione alla metà, ai sensi
dell'art. 130 D.P.R. 115/2012, sicché il compenso finale da erogare a carico
dello Stato ammonta a 1.500,00 euro, oltre alle spese generali pure esse
ridotte della metà.
P.T.M.
In accoglimento
della domanda dell'avv. --- liquida in favore del medesimo per la difesa di ---,
ammessa a patrocinio a spese dello Stato nel procedimento di mediazione avanti
all'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, n. ---, la
somma di € 1.500,00 oltre spese generali nella misura forfettaria del 7,5% e
accessori di legge.
Si comunichi.
Bologna, 11
settembre 2017.
Il Presidente
Francesco M. Caruso
Depositato in
Cancelleria il 13 settembre 2017.
AVVISO. Il
testo riportato non riveste carattere di ufficialità. Il collegamenti
ipertestuale è a cura della Redazione dell’Osservatorio.