=> Tribunale di Vicenza, 11 gennaio 2017
La natura
perentoria del termine di cui all’art. 5, d.lgs. 28/2010 (che può desumersi anche in via interpretativa) deriva
dalla gravità della sanzione che consegue dalla mancata proposizione
dell’istanza (l’improcedibilità della domanda). Pertanto, qualora l’istanza di mediazione sia stata presentata a termini (abbondantemente)
scaduti, va dichiarata l’improcedibilità
della domanda giudiziale.
In caso dunque di opposizione
a decreto ingiuntivo, attivata con ritardo la mediazione, senza che i
resistenti siano comparsi, l’opposizione va dichiarata improcedibile e,
conseguentemente, il decreto ingiuntivo
opposto va dichiarato esecutivo. Difatti, si ritiene corretto individuare
nell’opponente il soggetto su cui grava l’onere di coltivare il giudizio e su
cui gravano quindi anche gli effetti pregiudizievoli della mancata
instaurazione del procedimento di mediazione (soluzione che si concilia e
armonizza con l’intero complesso normativo in tema di procedimento di
opposizione a decreto ingiuntivo).
(I) Per la
versione aggiornata del d.lgs. 28/2010 si veda: D.lgs. 4 marzo 2010
n. 28 aggiornato al d.l. 50/2017 conv. con mod. in l. 96/2017 - manovra
correttiva 2017 (Osservatorio Mediazione Civile n. 46/2017).
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 11/2018
Tribunale di Vicenza
Sezione prima
Sentenza
11 gennaio 2017
Omissis
Va preliminarmente
esaminata la questione emersa già all’udienza del omissis e relativa al mancato deposito dell’istanza di mediazione
da parte del ricorrente in opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto se così
fosse il procedimento sarebbe improcedibile, assorbendo la dichiarazione di
improcedibilità ogni altra questione.
All’udienza odierna
parte ricorrente ha depositato due verbali emessi dall’organismo di mediazione omissis dai quali risulta che né al
primo incontro fissato per il omissis
né al secondo incontro fissato per il omissis
i resistenti sono comparsi.
Tuttavia, come
emerge dal verbale in data omissis,
la domanda di mediazione è stata presentata in data 18.11.2016 e dunque a
termini, come assegnati dal giudice all’udienza del 21.06.2016, abbondantemente
scaduti.
Come è stato
ritenuto dalla giurisprudenza di merito prevalente, il termine di cui all’art.
5 del D. Lgs. 28/2010 è perentorio.
Infatti, la natura
perentoria del termine deriva dalla gravità della sanzione che consegue dalla
mancata proposizione dell’istanza ovvero l’improcedibilità della domanda.
A sostegno della
suesposta interpretazione va richiamato il principio giurisprudenziale secondo
cui il carattere della perentorietà del termine può desumersi, anche in via
interpretativa, tutte le volte che, per lo scopo che persegue e la funzione che
adempie, lo stesso debba essere rigorosamente osservato (in questo senso Cass.
n. 14624/00, 4530/04).
Pertanto
l’opposizione è improcedibile.
Quanto alla sorte
del decreto ingiuntivo opposto si ritiene corretto individuare nell’opponente
il soggetto su cui grava l’onere di coltivare il giudizio e su cui gravano
quindi anche gli effetti pregiudizievoli della mancata instaurazione del
procedimento di mediazione, con la conseguenza che una volta dichiarata
l’improcedibilità dell’opposizione ne deriva la conferma del decreto ingiuntivo
opposto. D’altro canto tale soluzione si concilia e armonizza con l’intero
complesso normativo in tema di procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo
e in particolare con il sistema di sanzioni previste dall’ordinamento a fronte
dell’inattività del debitore ingiunto, quali ad esempio la dichiarazione di
inammissibilità dell’opposizione tardiva ex art.650 c.p.c., la costituzione
tardiva dell’opponente ex art.647 c.p.c. o la dichiarazione di estinzione del
giudizio di opposizione ai sensi dell’art. 307 c.p.c. ipotesi tutte nelle quali
è previsto che, dichiarata l’inammissibilità dell’opposizione o l’estinzione
del giudizio, il decreto ingiuntivo acquisti esecutività (art. 653 c.p.c.).
Pertanto, giuste le
considerazioni sue esposte, l’opposizione va dichiarata improcedibile e il
decreto ingiuntivo opposto va dichiarato esecutivo.
Le spese di lite
seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così
dispone: dichiara improcedibile l’opposizione e, per l’effetto, dichiara
esecutivo il decreto ingiuntivo omissis
emesso dal Tribunale di Vicenza in data omissis;
condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le
spese di lite, che si liquidano in € omissis
per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali. Sentenza
pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Vicenza, 12 gennaio
2017
Il Giudice
dott. Mirella
Ventura