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20 febbraio 2018

11/18. Mediazione attivata oltre il termine (perentorio) assegnato dal giudice: improcedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo (Osservatorio Mediazione Civile n. 11/2018)

=> Tribunale di Vicenza, 11 gennaio 2017

La natura perentoria del termine di cui all’art. 5, d.lgs. 28/2010 (che può desumersi anche in via interpretativa) deriva dalla gravità della sanzione che consegue dalla mancata proposizione dell’istanza (l’improcedibilità della domanda). Pertanto, qualora l’istanza di mediazione sia stata presentata a termini (abbondantemente) scaduti, va dichiarata l’improcedibilità della domanda giudiziale.
In caso dunque di opposizione a decreto ingiuntivo, attivata con ritardo la mediazione, senza che i resistenti siano comparsi, l’opposizione va dichiarata improcedibile e, conseguentemente, il decreto ingiuntivo opposto va dichiarato esecutivo. Difatti, si ritiene corretto individuare nell’opponente il soggetto su cui grava l’onere di coltivare il giudizio e su cui gravano quindi anche gli effetti pregiudizievoli della mancata instaurazione del procedimento di mediazione (soluzione che si concilia e armonizza con l’intero complesso normativo in tema di procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo).


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 11/2018

Tribunale di Vicenza
Sezione prima
Sentenza
11 gennaio 2017

Omissis

Va preliminarmente esaminata la questione emersa già all’udienza del omissis e relativa al mancato deposito dell’istanza di mediazione da parte del ricorrente in opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto se così fosse il procedimento sarebbe improcedibile, assorbendo la dichiarazione di improcedibilità ogni altra questione.
All’udienza odierna parte ricorrente ha depositato due verbali emessi dall’organismo di mediazione omissis dai quali risulta che né al primo incontro fissato per il omissis né al secondo incontro fissato per il omissis i resistenti sono comparsi.
Tuttavia, come emerge dal verbale in data omissis, la domanda di mediazione è stata presentata in data 18.11.2016 e dunque a termini, come assegnati dal giudice all’udienza del 21.06.2016, abbondantemente scaduti.
Come è stato ritenuto dalla giurisprudenza di merito prevalente, il termine di cui all’art. 5 del D. Lgs. 28/2010 è perentorio.
Infatti, la natura perentoria del termine deriva dalla gravità della sanzione che consegue dalla mancata proposizione dell’istanza ovvero l’improcedibilità della domanda.
A sostegno della suesposta interpretazione va richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui il carattere della perentorietà del termine può desumersi, anche in via interpretativa, tutte le volte che, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, lo stesso debba essere rigorosamente osservato (in questo senso Cass. n. 14624/00, 4530/04).
Pertanto l’opposizione è improcedibile.
Quanto alla sorte del decreto ingiuntivo opposto si ritiene corretto individuare nell’opponente il soggetto su cui grava l’onere di coltivare il giudizio e su cui gravano quindi anche gli effetti pregiudizievoli della mancata instaurazione del procedimento di mediazione, con la conseguenza che una volta dichiarata l’improcedibilità dell’opposizione ne deriva la conferma del decreto ingiuntivo opposto. D’altro canto tale soluzione si concilia e armonizza con l’intero complesso normativo in tema di procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e in particolare con il sistema di sanzioni previste dall’ordinamento a fronte dell’inattività del debitore ingiunto, quali ad esempio la dichiarazione di inammissibilità dell’opposizione tardiva ex art.650 c.p.c., la costituzione tardiva dell’opponente ex art.647 c.p.c. o la dichiarazione di estinzione del giudizio di opposizione ai sensi dell’art. 307 c.p.c. ipotesi tutte nelle quali è previsto che, dichiarata l’inammissibilità dell’opposizione o l’estinzione del giudizio, il decreto ingiuntivo acquisti esecutività (art. 653 c.p.c.).
Pertanto, giuste le considerazioni sue esposte, l’opposizione va dichiarata improcedibile e il decreto ingiuntivo opposto va dichiarato esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara improcedibile l’opposizione e, per l’effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo omissis emesso dal Tribunale di Vicenza in data omissis; condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in € omissis per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali. Sentenza pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.

Vicenza, 12 gennaio 2017

Il Giudice
dott. Mirella Ventura

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità. Il collegamenti ipertestuale è a cura della Redazione dell’Osservatorio.

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