Di seguito il Parere 2017/0055, rel. Secchieri,
pubblicato sulla banca dati del Consiglio Nazionale Forense in materia di deontologia, 13 novembre 2017.
Si segnala in
argomento SPINA,
Tirocinio Avvocato e ADR: Favorire la
diffusione della cultura degli ADR durante la pratica, La Nuova Procedura Civile, 2017
(proposta di riforma normativa – elaborata in seno al Centro Studi Diritto
Avanzato – che pare essere del tutto in assonanza con i principi espressi dal
Consiglio Nazionale Forense nel parere in oggetto).
Con quesito n. 287, COA di Bologna il “Il COA di
Bologna chiede di sapere se la partecipazione alle riunioni–incontri in sede di
mediazione ex d. lgs. n. 28/2010, sia di natura obbligatoria che delegata o
delle altre ADR può essere equiparata alla partecipazione alle udienze in sede
giurisdizionale, ai fini della pratica professionale”.
“La risposta è nei seguenti termini.
L’art. 8, comma 4 del DM 70/2016 prevede che:
“Il consiglio dell’ordine esplica i propri compiti di
vigilanza anche mediante verifica del libretto del tirocinio, colloqui
periodici, assunzione di informazioni dai soggetti presso i quali si sta
svolgendo il tirocinio. Accerta, in particolare, che il praticante abbia
assistito ad almeno venti udienze per semestre, con esclusione di quelle di
mero rinvio, e abbia effettivamente collaborato allo studio delle controversie
e alla redazione di atti e pareri. Richiede al praticante la produzione della
documentazione ritenuta idonea a dimostrare lo svolgimento di attività…”
D’altro canto, l’art. 8, comma 2 del DM 70/2016 prevede
che:
“Gli avvocati sono tenuti, nei limiti delle loro
possibilità, ad accogliere nel proprio studio i praticanti, istruendoli e
preparandoli all’esercizio della professione, anche per quanto attiene
all’osservanza dei principi deontologici”.
Sottolinea la Commissione l’importanza che la
formazione del praticante debba riguardare anche il procedimento di mediazione
e in genere tutti i procedimenti di soluzione della lite alternativi alla
giurisdizione; e a tal fine ritiene che ben possano essere computati nel novero
delle udienze cui il praticante deve assistere ai sensi dell’art. 8, comma 4 del
DM 70/2016 anche incontri svolti davanti al mediatore, a condizione che in
detti incontri la mediazione sia stata effettivamente svolta (ad esclusione
quindi del primo incontro), ed a condizione che la sua presenza sia
documentata.
Analogamente può dirsi per quanto attiene alle altre
ADR, che si svolgano avanti ad un organo terzo, con esclusione quindi del
procedimento di negoziazione assistita”.
AVVISO. Il
testo riportato non riveste carattere di ufficialità.
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 59/2017
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)