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23 novembre 2017

59/17. CNF, parere 55/2017: la mediazione vale ai fini della pratica forense (Osservatorio Mediazione Civile n. 59/2017)

Di seguito il Parere 2017/0055, rel. Secchieri, pubblicato sulla banca dati del Consiglio Nazionale Forense in materia di deontologia, 13 novembre 2017.

Si segnala in argomento SPINA, Tirocinio Avvocato e ADR: Favorire la diffusione della cultura degli ADR durante la pratica, La Nuova Procedura Civile, 2017 (proposta di riforma normativa – elaborata in seno al Centro Studi Diritto Avanzato – che pare essere del tutto in assonanza con i principi espressi dal Consiglio Nazionale Forense nel parere in oggetto).

Con quesito n. 287, COA di Bologna il “Il COA di Bologna chiede di sapere se la partecipazione alle riunioni–incontri in sede di mediazione ex d. lgs. n. 28/2010, sia di natura obbligatoria che delegata o delle altre ADR può essere equiparata alla partecipazione alle udienze in sede giurisdizionale, ai fini della pratica professionale”.

“La risposta è nei seguenti termini.
L’art. 8, comma 4 del DM 70/2016 prevede che:
“Il consiglio dell’ordine esplica i propri compiti di vigilanza anche mediante verifica del libretto del tirocinio, colloqui periodici, assunzione di informazioni dai soggetti presso i quali si sta svolgendo il tirocinio. Accerta, in particolare, che il praticante abbia assistito ad almeno venti udienze per semestre, con esclusione di quelle di mero rinvio, e abbia effettivamente collaborato allo studio delle controversie e alla redazione di atti e pareri. Richiede al praticante la produzione della documentazione ritenuta idonea a dimostrare lo svolgimento di attività…”
D’altro canto, l’art. 8, comma 2 del DM 70/2016 prevede che:
“Gli avvocati sono tenuti, nei limiti delle loro possibilità, ad accogliere nel proprio studio i praticanti, istruendoli e preparandoli all’esercizio della professione, anche per quanto attiene all’osservanza dei principi deontologici”.
Sottolinea la Commissione l’importanza che la formazione del praticante debba riguardare anche il procedimento di mediazione e in genere tutti i procedimenti di soluzione della lite alternativi alla giurisdizione; e a tal fine ritiene che ben possano essere computati nel novero delle udienze cui il praticante deve assistere ai sensi dell’art. 8, comma 4 del DM 70/2016 anche incontri svolti davanti al mediatore, a condizione che in detti incontri la mediazione sia stata effettivamente svolta (ad esclusione quindi del primo incontro), ed a condizione che la sua presenza sia documentata.
Analogamente può dirsi per quanto attiene alle altre ADR, che si svolgano avanti ad un organo terzo, con esclusione quindi del procedimento di negoziazione assistita”.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 59/2017
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

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