Di seguito alcuni dei passaggi più significativi della
risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2017:
- “esistono alcune difficoltà in relazione al
funzionamento pratico dei sistemi di mediazione nazionali, principalmente
dovute alla tradizione del
contraddittorio e all'assenza di una
cultura della mediazione negli Stati membri, al basso livello di conoscenza della mediazione nella maggioranza
degli Stati membri … meccanismi di controllo della qualità per i mediatori”;
- “molti Stati membri forniscono alle parti incentivi finanziari affinché ricorrano
alla mediazione, sotto forma di riduzione dei costi o di assistenza legale, o
prevedendo sanzioni per il rifiuto
ingiustificato di valutare il ricorso alla mediazione … i risultati conseguiti
in questi paesi dimostrano che la
mediazione può garantire una risoluzione extragiudiziale delle controversie
rapida e con un buon rapporto costi-efficacia, grazie a procedure adeguate alle necessità delle
parti”;
- “ritiene che l'adozione di codici di condotta costituisca un
importante strumento per assicurare la qualità
della mediazione; osserva a tale riguardo che il Codice europeo di condotta per mediatori è direttamente utilizzato
dalle parti in causa o è fonte di ispirazione per i codici nazionali o di
settore”;
- “deplora la difficoltà di ottenere dati statistici globali sulla mediazione,
inclusi il numero di casi mediati, la durata media e le percentuali di successo
delle procedure di mediazione; osserva che, in assenza di una banca dati
affidabile, è molto difficile promuovere
ulteriormente la mediazione e accrescere la fiducia dei cittadini nella sua
efficacia”;
- “si compiace della particolare importanza
della mediazione nell'ambito del diritto
di famiglia”;
- “ferma restando la natura volontaria della
mediazione, è necessario adottare
ulteriori misure per garantire l'esecutività degli accordi mediati in maniera
rapida e accessibile, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e del diritto dell'Unione e nazionale”;
- “invita gli Stati membri a profondere maggiori sforzi per incoraggiare il
ricorso alla mediazione nelle controversie civili e commerciali, anche
attraverso opportune campagne di
informazione che forniscano ai cittadini e alle persone giuridiche
informazioni adeguate e complete sulla validità della procedura e sui suoi
vantaggi in termini di economicità dei tempi e delle spese, nonché per
assicurare una migliore cooperazione tra
i professionisti della giustizia a tal fine; sottolinea al riguardo la
necessità di uno scambio di migliori pratiche nelle varie giurisdizioni
nazionali, sostenuto da misure adeguate a livello di Unione, al fine di
aumentare la consapevolezza dell'utilità della mediazione”.
Per approfondimenti
si veda la sezione Unione
europea all'interno della pagina "NORMATIVA" curata dall’Osservatorio.
Di seguito il testo della Risoluzione.
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre
2017 sull'attuazione della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione
in materia civile e commerciale (la "direttiva sulla mediazione")
(2016/2066(INI))
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 56/2017
Il Parlamento
europeo,
– vista la direttiva 2008/52/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti
della mediazione in materia civile e commerciale(1) (la "direttiva sulla
mediazione"),
– vista la relazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo
sull'applicazione della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e
commerciale (COM(2016)0542),
– vista la raccolta di analisi approfondite
della direzione generale delle Politiche interne dal titolo "The
implementation of the Mediation Directive – 29 November 2016"
(L'attuazione della direttiva sulla mediazione – 29 novembre 2016)(2) ,
– visto lo studio della Commissione dal titolo
"Study for an evaluation and implementation of Directive 2008/52/EC – the
'Mediation Directive'"(Studio per una valutazione e attuazione della
direttiva 2008/52/CE – la "direttiva sulla mediazione") del 2014(3) ,
– visto lo studio della direzione generale
delle Politiche interne dal titolo "Rebooting the Mediation Directive:
Assessing the limited impact of its implementation and proposing measures to
increase the number of mediations in the EU" (Riesame della direttiva
sulla mediazione: valutazione dell'impatto limitato della sua attuazione e
proposta di misure per incrementare il numero di mediazioni nell'UE)(4) ,
– vista la valutazione dell'attuazione europea
della direttiva sulla mediazione elaborata dall'unità Valutazione d'impatto ex
post dei Servizi di ricerca del Parlamento europeo (EPRS)(5) ,
– visto lo studio della direzione generale
delle Politiche interne dal titolo "Quantifying the cost of not using
mediation – a data analysis" (Quantificare i costi derivanti dal mancato
ricorso alla mediazione – un'analisi dei dati)(6) ,
– visti l'articolo 67 e l'articolo 81,
paragrafo 2, lettera g), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
(TFUE),
– visti l'articolo 52 del suo regolamento,
nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione
della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa
alla concessione dell'autorizzazione ad elaborare relazioni di iniziativa,
– vista la relazione della commissione
giuridica (A8-0238/2017),
A. considerando che la direttiva 2008/52/CE è
stata un'importante pietra miliare per quanto riguarda l'introduzione e l'uso
delle procedure di mediazione nell'Unione europea; che, sebbene la sua
attuazione differisca notevolmente tra gli Stati membri, in funzione della
previa esistenza o meno di sistemi di mediazione nazionali, e che alcuni Stati
membri hanno optato per un'applicazione relativamente letterale delle sue
disposizioni, altri per una revisione approfondita di modalità alternative di
risoluzione delle controversie (come, ad esempio, nel caso dell'Italia, dove il
ricorso alla procedura di mediazione è sei volte superiore rispetto al resto
d'Europa), mentre altri ancora hanno ritenuto che le disposizioni nazionali in
vigore fossero già in linea con la direttiva sulla mediazione;
B. considerando che la maggior parte degli Stati
membri ha esteso l'ambito di applicazione delle rispettive misure di
recepimento nazionali anche ai casi nazionali e solo tre Stati membri hanno
scelto di trasporre la direttiva unicamente per quanto riguarda i casi
transfrontalieri(7) , producendo un impatto decisamente positivo sugli
ordinamenti degli Stati membri e sulle categorie di controversie interessate;
C. considerando che le difficoltà emerse nella
fase di trasposizione della direttiva riflettono in larga parte le divergenze
di cultura giuridica tra gli ordinamenti nazionali; che occorre pertanto dare
priorità al cambiamento di mentalità giuridica attraverso lo sviluppo di una cultura
della mediazione basata sulla risoluzione amichevole delle controversie – una
questione che è stata ripetutamente sollevata dalle reti europee di
professionisti del diritto fin dalla genesi della direttiva dell'Unione e poi
nella sua trasposizione nazionale da parte degli Stati membri;
D. considerando che l'applicazione della
direttiva sulla mediazione ha apportato un valore aggiunto dell'UE
sensibilizzando i legislatori nazionali in merito ai vantaggi della mediazione
e determinando un certo grado di armonizzazione per quanto riguarda il diritto
procedurale e le varie pratiche negli Stati membri;
E. considerando che la mediazione, in quanto
procedura extragiudiziale alternativa, volontaria e confidenziale, può essere
uno strumento utile per alleviare il carico dei sistemi giudiziari in taluni
casi e fatte salve le necessarie misure di salvaguardia, dal momento che
consente alle persone fisiche e giuridiche di comporre le controversie
rapidamente e a basso costo – tenuto conto che l'eccessiva durata dei
procedimenti giudiziari viola la Carta dei diritti fondamentali – garantendo
nel contempo un migliore accesso alla giustizia e contribuendo alla crescita
economica;
F. considerando che è evidente che gli obiettivi
enunciati all'articolo 1 della direttiva sulla mediazione, vale a dire
promuovere il ricorso alla mediazione e in particolare garantire
"un'equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario",
non sono stati raggiunti, visto che la mediazione è utilizzata mediamente in
meno dell'1 % dei casi nei tribunali della maggior parte degli Stati membri(8)
;
G. considerando che la direttiva sulla
mediazione non ha creato un sistema dell'Unione per la risoluzione
extragiudiziale delle controversie in senso stretto, ad eccezione dell'introduzione
di disposizioni specifiche riguardanti i termini di prescrizione e decadenza
nei procedimenti di mediazione e per quanto riguarda gli obblighi di
riservatezza per i mediatori e il loro personale amministrativo;
Conclusioni
principali
1. si compiace che, in molti Stati membri, i
sistemi di mediazione siano stati recentemente sottoposti a modifiche e
revisioni, mentre in altri siano previste modifiche della legislazione
applicabile(9) ;
2. deplora che solo tre Stati membri abbiano scelto
di trasporre la direttiva solo per quanto riguarda i casi transfrontalieri e
osserva che esistono alcune difficoltà in relazione al funzionamento pratico
dei sistemi di mediazione nazionali, principalmente dovute alla tradizione del
contraddittorio e all'assenza di una cultura della mediazione negli Stati
membri, al basso livello di conoscenza della mediazione nella maggioranza degli
Stati membri, nonché a un'insufficiente conoscenza di come trattare i casi
transfrontalieri e del funzionamento dei meccanismi di controllo della qualità
per i mediatori(10) ;
3. sottolinea che tutti gli Stati membri
prevedono la possibilità che gli organi giurisdizionali invitino le parti a
ricorrere alla mediazione o, almeno, a partecipare a sessioni informative sulla
mediazione; osserva che, in determinati Stati membri, la partecipazione a dette
sessioni informative è obbligatoria, su ordine del giudice(11) o per legge per
determinate controversie, come nel caso del diritto di famiglia(12) ; rileva
altresì che determinati Stati membri fanno obbligo agli avvocati di informare i
propri clienti circa la possibilità di ricorrere alla mediazione o richiedono
che nelle domande presentate all'organo giurisdizionale sia indicato se il
tentativo di mediazione è stato esperito o se sussistono motivi che lo
ostacolano; osserva che l'articolo 8 della direttiva sulla mediazione assicura
che alle parti che scelgono la mediazione nel tentativo di dirimere una
controversia non sia successivamente impedito di essere ascoltate in tribunale a
causa del tempo trascorso in mediazione; sottolinea che, a tale riguardo, gli
Stati membri non hanno segnalato nessun problema;
4. constata altresì che molti Stati membri
forniscono alle parti incentivi finanziari affinché ricorrano alla mediazione,
sotto forma di riduzione dei costi o di assistenza legale, o prevedendo
sanzioni per il rifiuto ingiustificato di valutare il ricorso alla mediazione;
osserva che i risultati conseguiti in questi paesi dimostrano che la mediazione
può garantire una risoluzione extragiudiziale delle controversie rapida e con
un buon rapporto costi-efficacia, grazie a procedure adeguate alle necessità
delle parti;
5. ritiene che l'adozione di codici di condotta
costituisca un importante strumento per assicurare la qualità della mediazione;
osserva a tale riguardo che il Codice europeo di condotta per mediatori è
direttamente utilizzato dalle parti in causa o è fonte di ispirazione per i
codici nazionali o di settore; osserva inoltre che la maggior parte degli Stati
membri dispone di procedure di accreditamento obbligatorie per i mediatori e di
registri di mediatori;
6. deplora la difficoltà di ottenere dati
statistici globali sulla mediazione, inclusi il numero di casi mediati, la
durata media e le percentuali di successo delle procedure di mediazione;
osserva che, in assenza di una banca dati affidabile, è molto difficile
promuovere ulteriormente la mediazione e accrescere la fiducia dei cittadini
nella sua efficacia; sottolinea, d'altro canto, il ruolo sempre più importante della
rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale nel migliorare la
raccolta dei dati nazionali sull'applicazione della direttiva sulla mediazione;
7. si compiace della particolare importanza
della mediazione nell'ambito del diritto di famiglia (soprattutto in
procedimenti riguardanti la custodia dei figli, i diritti di accesso e i casi
di sottrazione di minore), in quanto può creare un'atmosfera costruttiva di
discussione e garantire rapporti equi tra i genitori; osserva inoltre che le
composizioni amichevoli tendono a essere durature e nell'interesse superiore
del minore, dal momento che possono riguardare, oltre alla residenza principale
del minore, le disposizioni di visita o gli accordi relativi al mantenimento
del minore; sottolinea al riguardo l'importante ruolo svolto dalla rete
giudiziaria europea in materia civile e commerciale, che elabora
raccomandazioni intese a incrementare l'uso della mediazione familiare in un
contesto transfrontaliero, in particolare nei casi di sottrazione di minore;
8. sottolinea l'importanza di sviluppare e
mantenere una sezione separata del portale europeo della giustizia elettronica
dedicata alla mediazione transfrontaliera nell'ambito del diritto di famiglia,
che fornisca informazioni sui sistemi di mediazione nazionali;
9. accoglie con favore, pertanto, l'impegno
della Commissione di cofinanziare diversi progetti volti a promuovere la
mediazione e la formazione per i giudici e altri operatori della giustizia
negli Stati membri;
10. sottolinea che, ferma restando la natura
volontaria della mediazione, è necessario adottare ulteriori misure per
garantire l'esecutività degli accordi mediati in maniera rapida e accessibile,
nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e del diritto dell'Unione e
nazionale; rammenta a tale riguardo che l'esecutività a livello nazionale di un
accordo raggiunto dalle parti in uno Stato membro è, di norma, subordinata
all'omologazione di un'autorità pubblica, il che dà origine a costi
supplementari e richiede molto tempo per le parti dell'accordo, e può pertanto
influire negativamente sulla circolazione di accordi di mediazione esteri,
soprattutto nel caso di controversie minori;
Raccomandazioni
11. invita gli Stati membri a profondere maggiori
sforzi per incoraggiare il ricorso alla mediazione nelle controversie civili e
commerciali, anche attraverso opportune campagne di informazione che forniscano
ai cittadini e alle persone giuridiche informazioni adeguate e complete sulla
validità della procedura e sui suoi vantaggi in termini di economicità dei
tempi e delle spese, nonché per assicurare una migliore cooperazione tra i
professionisti della giustizia a tal fine; sottolinea al riguardo la necessità
di uno scambio di migliori pratiche nelle varie giurisdizioni nazionali, sostenuto
da misure adeguate a livello di Unione, al fine di aumentare la consapevolezza
dell'utilità della mediazione;
12. invita la Commissione a valutare la necessità
di elaborare norme di qualità a livello di Unione relative alla fornitura di
servizi di mediazione, segnatamente sotto forma di norme minime a garanzia
della coerenza, pur tenendo conto del diritto fondamentale di accesso alla
giustizia e delle differenze locali nelle culture della mediazione, così da
promuovere ulteriormente il ricorso a tale istituto;
13. invita inoltre la Commissione a valutare la
necessità per gli Stati membri di creare e mantenere registri nazionali dei
procedimenti mediati, che potrebbero costituire una fonte di informazione per
la Commissione, ma anche essere utilizzati dai mediatori nazionali per trarre
vantaggio dalle migliori pratiche europee; sottolinea che qualsiasi registro
deve essere creato nel pieno rispetto del regolamento generale sulla protezione
dei dati (regolamento (UE) 2016/679)(13) ;
14. chiede alla Commissione di effettuare uno
studio dettagliato sugli ostacoli alla libera circolazione degli accordi di
mediazione esteri nell'Unione e sulle varie opzioni esistenti per promuovere
l'utilizzo della mediazione quale modalità valida, accessibile ed efficace di
risoluzione delle controversie interne e transfrontaliere nell'Unione, tenendo
conto dello Stato di diritto e degli attuali sviluppi internazionali in questo
ambito;
15. invita la Commissione, nel contesto della
riflessione sulla revisione normativa, a trovare soluzioni al fine di
estendere, se possibile, l'ambito di applicazione della mediazione anche ad
altre questioni civili o amministrative; sottolinea tuttavia che è necessario
prestare particolare attenzione ai risvolti che la mediazione può avere su
alcune tematiche sociali, ad esempio il diritto di famiglia; raccomanda al
riguardo alla Commissione e agli Stati membri di applicare e mettere in atto
misure di salvaguardia adeguate nei processi di mediazione al fine di limitare i
rischi per le parti più deboli e proteggerle da eventuali abusi di processo o
di posizione imputabili alle parti più forti, nonché di fornire dati statistici
pertinenti ed esaustivi; sottolinea inoltre l'importanza di assicurare il
rispetto di criteri di equità in materia di costi, con particolare riguardo
alle tutele per le categorie svantaggiate; osserva tuttavia che la mediazione
potrebbe perdere attrattività e valore aggiunto se dovessero essere introdotti
standard troppo stringenti per le parti;
16. incarica il suo Presidente di trasmettere la
presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai
parlamenti degli Stati membri.
(1) GU L 136 del 24.5.2008, pag. 3.
(2) PE 571.395.
(3) http://bookshop.europa.eu/en/study-for-an-evaluation-and-implementation-of-directive-2008-52-ec-the-mediation-directive--pbDS0114825/
(4) PE 493.042.
(5) PE 593.789.
(6) PE 453.180.
(7) Si veda COM(2016)0542, pag. 5.
(8) PE 571.395, pag. 25.
(9) Croazia, Estonia, Grecia, Irlanda, Italia,
Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Spagna e Ungheria.
(10) Si veda COM(2016)0542, pag. 4.
(11) Ad esempio nella Repubblica ceca.
(12) Ad esempio in Lituania, Lussemburgo,
Inghilterra e Galles.
(13) GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.