=> Trib. Rimini, 16 luglio 2014
Qualora le parti si siano limitate a rifiutare di iniziare la procedura dopo la mera
illustrazione da parte del mediatore della “funzione e modalità di svolgimento
della mediazione”, la mediazione non
è stata intrapresa effettivamente e, quindi, dove procedersi a mediazione
effettiva, a pena dell’improcedibilità della domanda ex art. 5,2° comma D.Lgs.
n. 28/2010.
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 54/2014
Tribunale di Rimini
16 luglio 2014
Ordinanza
…omissis…
Oggi 16 luglio 2014, alle ore 11.15, innanzi al Giudice dott. Dario Bernardi, sono comparsi:
l’avv. …omissis… per parte
attrice il quale deposita verbale negativo di mediazione;
l’avv. …omissis… per …omissis… parte convenuta.
Entrambi chiedono i termini ex art. 183, 6 comma c.p.c. con decorrenza
differita.
Il Giudice
Rilevato che la mediazione non è stata intrapresa effettivamente,
essendosi le parti limitate a rifiutare di iniziare la procedura dopo la mera
illustrazione da parte del mediatore della “funzione e modalità di svolgimento
della mediazione”.
Dispone procedersi a mediazione effettiva (in mancanza della quale
seguirà la dichiarazione di improcedibilità) ex art. 5,2° comma D.Lgs. n. 28/2010.
Assegna un termine di 15 giorni da oggi per la presentazione della domanda
di mediazione e fissa la successiva udienza al 18.02.2015 ore 11.30.
Il Giudice
Dott. Dario Bernardi