=> Trib. Roma, 24 ottobre 2013
In merito alla previsione,
anche all’interno dello stesso provvedimento che contiene la proposta del
Giudice ex art. 185-bis c.p.c., di un successivo percorso di mediazione
demandata dal magistrato, va osservato che essendo una delle parti un’azienda sanitaria, laddove ciò dovesse essere
utile per pervenire ad un accordo conciliativo, non vi sono ostacoli a che il funzionario delegato possa gestire la
procedura e, nell'ambito dei poteri
attribuitigli, concludere un accordo, ricorrendone i presupposti, anche
osservando le indicazioni contenute nelle linee guida di cui alla circolare ministeriale
DFP n. 9/2012 (1).
In merito alla previsione,
anche all’interno dello stesso provvedimento che contiene la proposta del
Giudice ex art. 185-bis c.p.c., di un successivo percorso di mediazione
demandata dal magistrato, va osservato che, essendo una delle parti un ente pubblico, l'eventuale deprecata scelta di una condotta agnostica, immotivatamente anodina e
deresponsabilizzata dell'amministrazione pubblica la potrebbe esporre a danno erariale sotto il profilo delle conseguenze
del mancato accordo su una proposta del giudice o mediatoria
comparativamente valutata rispetto al contenuto della sentenza. Conseguenze
che, in relazione alle circostanze del caso concreto, sarebbe doveroso
segnalare agli organi competenti.
In merito alla previsione,
anche all’interno dello stesso provvedimento che contiene la proposta del
Giudice ex art. 185-bis c.p.c., di un successivo percorso di mediazione
demandata dal magistrato, alle parti va assegnato un termine per il raggiungimento di un accordo amichevole sulla base di
tale proposta e, in caso di infruttuosa
scadenza del suddetto termine, decorrerà
quello ulteriore di gg. 15 per depositare presso un organismo di mediazione,
a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la
domanda di cui al secondo comma dell’art. 5 del decreto.
In merito alla possibilità
per le parti di pervenire ad un accordo conciliativo va osservato che, considerati
i gravosi ruoli dei giudici ed i tempi computati in anni per le decisioni delle
cause, una soluzione conciliativa,
che va assunta in un ottica non di
preconcetto antagonismo giudiziario, ma di reciproca rispettosa considerazione e valutazione dei reali interessi
di ciascuna delle parti, non potrebbe che essere vantaggiosa per tutte.
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 17/2014
Tribunale di Roma
Sezione XIII Civile
24 ottobre 2014
Ordinanza
Il Giudice, dott. Massimo Moriconi,
letti gli atti, osserva
Si ritiene che in relazione all’istruttoria fin qui
espletata ed ai provvedimenti già emessi dal Giudice, le parti ben potrebbero
pervenire ad un accordo conciliativo.
Infatti, considerati i gravosi ruoli dei giudici ed
i tempi computati in anni per le decisioni delle cause, una tale soluzione, che
va assunta in un ottica non di preconcetto antagonismo giudiziario, ma di
reciproca rispettosa considerazione e valutazione dei reali interessi di
ciascuna delle parti, non potrebbe che essere vantaggiosa per tutte.
Il Giudice pertanto, ammessa la documentazione
prodotta, si astiene, allo stato degli atti, sia dall'attribuire al consulente
tecnico ulteriori quesiti sia dall'ammettere qualsivoglia prova orale.
Invero la controversia non ha fatto emergere
questioni di diritto complesse, e dubbi tali da richiedere approfondite analisi
e difficili interpretazioni dei testi normativi.
Lo si dice in quanto la condizione postulata
dall’art.185 bis (come introdotto dall’art.77 del d.l. 21.6.2013 n. 69
convertito nella l. 9.8.2013 n. 98) della esistenza di questioni di facile e
pronta soluzione di diritto, trova il suo fondamento logico nell’evidente dato
comune che è meno arduo pervenire ad un accordo conciliativo o transattivo se
il quadro normativo dentro il quale si muovono le richieste, le pretese e le
articolazioni argomentative delle parti sia fin dall’inizio sufficientemente
stabile, chiaro e in quanto tale prevedibile nell’esito applicativo che il
Giudice ne dovrà fare.
Anche la natura ed il valore della controversia in
un accezione rapportata ai soggetti in causa, sono idonei a propiziare la
formulazione di una proposta da parte del Giudice ai sensi della norma citata.
La quale, trattandosi di norma processuale, in
applicazione del principio tempus regit actum, è applicabile anche ai
procedimenti già pendenti alla data della sua entrata in vigore.
In particolare si formula la proposta in calce
sviluppata, che è parte integrante di questa ordinanza.
Benché la legge non preveda che la proposta
formulata dal Giudice ai sensi dell’art. 185 bis c.p.c. debba essere motivata (le
motivazioni dei provvedimenti sono funzionali alla loro impugnazione, e la
proposta ovviamente non lo è, non avendo natura decisionale); tuttavia si
indicano alcune fondamentali direttrici che potrebbero orientare le parti nella
riflessione sul contenuto della proposta e nella opportunità e convenienza di
farla propria, ovvero di svilupparla autonomamente.
Sotto tale ultimo profilo, vale a dire la
possibilità che le parti, assistite dai rispettivi difensori, possano trarre
utilità dall’ausilio, nella ricerca di un accordo, ed anche alla luce della
proposta del Giudice, di un mediatore professionale di un organismo che dia
garanzie di professionalità e di serietà, è possibile prevedere, anche
all’interno dello stesso provvedimento che contiene la proposta del Giudice, un
successivo percorso di mediazione demandata dal magistrato.
Trattandosi di azienda sanitaria, si ricorda che,
laddove ciò dovesse essere utile per pervenire ad un accordo conciliativo, non
vi sono ostacoli a che il funzionario delegato possa gestire la procedura e,
nell'ambito dei poteri attribuitigli, concludere un accordo, ricorrendone i
presupposti, anche osservando le indicazioni contenute nelle linee guida in
materia di mediazione nelle controversie civili e commerciali per l'attuazione
dei procedimenti di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n.
28, recante "Attuazione dell'art. 60 della Legge 18 giugno 2009, n.69 in
materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili
e commerciali" circolare DFP 33633 10/08/2012 n. 9/2012 per le
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001.
Vale altresì sottolineare che l'eventuale deprecata
scelta di una condotta agnostica, immotivatamente anodina e deresponsabilizzata
dell'amministrazione pubblica la potrebbe esporre a danno erariale sotto il
profilo delle conseguenze del mancato accordo su una proposta del giudice o
mediatoria comparativamente valutata rispetto al contenuto della sentenza.
Conseguenze che, in relazione alle circostanze del
caso concreto, sarebbe doveroso segnalare agli organi competenti.
Va infine precisato che la proposta del Giudice è
in questa fase illuminata da una dose di equità che è propria solo di questa
fase.
Alle parti si assegna termine fino alla data del
31.1.2014 per il raggiungimento di un accordo amichevole sulla base di tale
proposta.
Dalla eventuale infruttuosa scadenza del suddetto
termine, decorrerà quello ulteriore di gg.15 per depositare presso un organismo
di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi
proceda, la domanda di cui al secondo comma dell’art.5 del decreto; con il
vantaggio di poter pervenire rapidamente ad una conclusione, per tutte le parti
vantaggiosa, anche da punto di vista economico e fiscale (cfr. artt. 17 e 20
del d.lgs. 4.3.2010 n. 28), della controversia in atto.
Viene infine fissata un’udienza alla quale in caso
di accordo le parti potranno anche non comparire; viceversa, in caso di mancato
accordo, potranno, volendo, in quella sede fissare a verbale quali siano state
le loro posizioni al riguardo (relativamente alla sola proposta del giudice),
anche al fine di consentire l’eventuale valutazione giudiziale della condotta
processuale delle parti ai fini degli artt. 91 e 96 III° c.p.c., e di
quant'altro.
PQM
- invita
le parti a raggiungere un accordo conciliativo/transattivo sulla base
della proposta che il Giudice redige in calce; concedendo termine fino alla
data del 31.1.2014;
- dispone che le parti, in caso di mancato
raggiungimento dell’accordo, procedano alla mediazione della controversia;
- invita i difensori delle parti ad informare i loro assistiti della
presente ordinanza nei termini di cui all’art. 4, co. 3° d.lgs. 28/2010;
- informa
le parti che l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione
di procedibilità della domanda ai sensi dell’art.5, co. 2° e che ai sensi
dell’art. 8 d.lgs. 28/10 la mancata partecipazione senza giustificato motivo al
procedimento di mediazione comporta le conseguenze previste dalla norma stessa;
- fissa termine fino al quindicesimo giorno dalla scadenza del primo termine
indicato supra per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle
parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al
secondo comma dell’art. 5 d.lgs. 28/10;
- rinvia all’udienza del 29.5.2014 h.10,15 per quanto
di ragione.
Roma lì 24.10.2013
Il Giudice
dott. cons. Massimo Moriconi
PROPOSTA FORMULATA DAL
GIUDICE AI SENSI DELL’ART.185 BIS CPC
Il Giudice,
letti gli atti del procedimento,
ritenutolo opportuno,
considerato che è stata disposta ed acquisita
consulenza tecnica di ufficio approfondita e motivata;
viste le varie posizioni della giurisprudenza in
relazione all'assenza del consenso informato;
considerato che nel caso di specie il decesso non è
avvenuto se non a distanza di significativo e consapevole distacco temporale
rispetto ai primi atti sanitari su ---, successivamente deceduto;
PROPONE
il pagamento da parte della USL --- delle somme di
seguito indicate, oltre ad €.20.000,00 più accessori per compensi, oltre al
pagamento per intero delle spese di consulenza tecnica di ufficio.
Spese di causa compensate quanto alla Regione
Lazio.
---: €.315.000
---: €.265.000
---: €.265.000
---: €.130.000 ciascuna
Il Giudice