=> Trib. Verona, 27 gennaio 2014
In linea generale può escludersi che la sospensione del giudizio possa determinare anche
sospensione del procedimento di mediazione che sia stato disposto nel corso di
esso, dal momento che questo incidente, pur inserendosi nel giudizio, ha
una propria autonomia, ricollegabile
alla sua esclusiva finalità conciliativa, cosicché non pare risentire delle
sorti del processo (un riscontro a tale ricostruzione è rinvenibile nel
disposto dell’art. 6,. comma 2, d. Lgs. 28/2010 che prevede che il termine per
lo svolgimento della mediazione non è soggetto a sospensione feriale).
L’art. 4,
comma 1, d.Lgs. 28/2010 non
attribuisce rilievo, ai fini della determinazione della competenza per territorio
dell’organismo di mediazione, a criteri diversi da quelli contenuti nella sezione III del titolo primo del c.p.c.,
cosicché non rilevano, ai fini della
determinazione della competenza territoriale dell’organismo di mediazione
ove svolgere il tentativo di mediazione disposto dal giudice, eventi processuali come la litispendenza o
continenza (tanto più che esse, a rigore, non costituiscono ipotesi di
incompetenza; inoltre, nella specie il convenuto non ha contestato che il
Tribunale sia competente per territorio per la causa introdotta dall’attore ai
sensi dell’art. 20 c.p.c.).
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 16/2014
Tribunale di Verona
27 gennaio 2014
Ordinanza
Il Giudice
Dott. Massimo Vaccari
Ha emesso la seguente
ORDINANZA
nel procedimento promosso da ---
CONTRO
---
A scioglimento della riserva assunta all’udienza
del 23 gennaio 2014;
RILEVATO CHE
la causa di cui in epigrafe è stata promossa
dall’attore al fine di far accertare l’insussistenza di qualsiasi ragione di
credito del convenuto nei propri confronti, per prestazioni giudiziali e
stragiudiziali dallo stesso svolte in favore di --- in liquidazione s.r.l.;
alla scorsa udienza la difesa del convenuto ha
chiesto che questo giudice dichiari, ai sensi dell’art. 39, comma 2 c.p.c., la
continenza tra la presente causa e quella promossa, nelle forme del rito
sommario di cognizione, dall’avv. --- nei confronti dell’avv. --- davanti al
Tribunale di Reggio Emilia e nella quale il primo ha svolto domanda di condanna
del secondo al pagamento in proprio favore della somma di euro 499.476,96 a
titolo di compenso per le suddette attività;
l’eccezione del convenuto si fonda sul duplice
rilievo che l’oggetto delle due cause è
il medesimo, o meglio quello della presente causa è speculare a quello della
causa pendente davanti al Tribunale emiliano, con la conseguenza che vi sarebbe
un rapporto di continenza della prima nella seconda, e che il Tribunale di
Reggio Emilia, sarebbe il giudice preventivamente adito, avuto riguardo al
momento in cui è stato depositato il ricorso introduttivo del procedimento
sommario pendente presso di esso;
alla scorsa udienza la difesa del convenuto ha
dimesso, a ulteriore conforto della propria eccezione, il provvedimento con il
quale il giudice unico del Tribunale di Reggio Emilia, in data 16 gennaio 2014,
ha rigettato l’eccezione di incompetenza per continenza o di litispendenza
sollevata in quel giudizio dalla difesa dell’avv. --- e ha disposto il
mutamento di rito ai sensi dell’art.702 ter c.p.c., mentre la difesa dell’attore
ha anticipato che proporrà regolamento di competenza avverso detto provvedimento;
prima di provvedere in ordine a tale istanza è
opportuno, ad avviso di questo giudice, disporre il procedimento di mediazione,
ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 28/2010, come modificato dall’art.
84, comma 1, del d.l. 21 giugno 2013 n.69, convertito con modificazioni nella
legge 9 agosto 2013 n.98;
tale istituto, infatti, ai sensi del comma 2
dell’art.84 sopra citato, è applicabile anche
nei processi in corso alla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 2013,
qualunque sia l’oggetto del loro contendere e purché abbiano ad oggetto diritti
disponibili;
una soluzione conciliativa della presente
controversia è auspicabile ed anche possibile, in questo momento processuale, alla luce delle
seguenti considerazioni:
1) le parti hanno riferito di aver tentato, senza
esito, la conciliazione davanti all‘ordine degli avvocati senza però spiegare
le ragioni che hanno impedito un esito positivo di tale confronto;
2) l’entità del credito fatto valere dal convenuto
è tale da rendere possibile la individuazione di una somma inferiore a quella
massima richiesta dallo stesso che costituisca una reciproca concessione delle
parti;
3) è probabile che l’iter del contenzioso si
complicherà, con conseguente lievitazione dei costi per le parti, dal momento
che la difesa dell’avv. --- ha preannunziato la proposizione di un regolamento
di competenza avverso l’ordinanza sopra citata e si è opposta all’accoglimento
della istanza avanzata dal convenuto a questo giudice, ed è comunque possibile
che questo giudice, con riguardo alla questione del rapporto esistente tra i
due giudizi, non sia dello stesso
avviso del giudice emiliano;
4) una volta superati i profili processuali controversi
si dovrà dar corso ad una attività istruttoria diretta a chiarire il rapporto
intercorso tra le parti e della quale il tribunale di Reggio Emilia ha già
ravvisato la necessità;
non è di ostacolo alla prospettiva sopra indicata
l’eventualità che nell’arco di tempo necessario per lo svolgimento del
procedimento di mediazione l’attore nel presente giudizio proponga regolamento
di competenza avverso l’ordinanza, sopra citata, del Tribunale di Reggio Emilia
poiché tale iniziativa potrà determinare la sospensione del giudizio pendente
davanti al tribunale emiliano ma non potrà avere lo stesso effetto sul presente
giudizio che resterà distinto da quello fino a quando questo giudice non si
pronuncerà sulla istanza di parte convenuta;
peraltro in linea generale, può escludersi che la sospensione
del giudizio possa determinare anche sospensione del procedimento di mediazione
che sia stato disposto nel corso di esso, dal momento che questo incidente, pur
inserendosi nel giudizio, ha una propria autonomia, ricollegabile alla sua
esclusiva finalità conciliativa, cosicché non pare risentire delle sorti del
processo (un riscontro a tale ricostruzione è rinvenibile nel disposto
dell’art. 6,. comma 2, d. Lgs. 28/2010 che prevede che il termine per lo
svolgimento della mediazione non è soggetto a sospensione feriale);
nemmeno è di ostacolo allo svolgimento del procedimento
di mediazione nel caso di specie la circostanza che la --- in liquidazione, pur
convenuta nel presente giudizio, sia rimasta contumace, atteso che le parti non
hanno avanzato domande nei suoi confronti, cosicché deve ritenersi che essa sia
stata coinvolta dall’attore al solo fine di renderle opponibile l’accertamento
negativo richiesto e quindi le eventuali concessioni che potranno verificarsi
nel procedimento di mediazione competono solo ad attore e convenuto;
al fine di prevenire possibili dubbi o
contestazioni delle parti, connessi alle posizioni che hanno assunto, è
opportuno indicare l’organismo di mediazione territorialmente competente al
quale le stesse potranno rivolgersi;
l’art. 84, comma 1, lett. a) del d.l. 69/2013,
integrando il primo comma dell’art. 4 del D.Lgs. 28/2010, ha infatti
introdotto un criterio determinativo della competenza per territorio
dell’organismo di mediazione prevedendo che: “La domanda di mediazione relativa
alle controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di
un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente
per la controversia”;
alla luce dei chiarimenti forniti dal Ministero
della giustizia con la circolare 27 novembre
2013 è poi sufficiente che nel circondario del Tribunale territorialmente competente
per la controversia si trovi una sede secondaria dell’organismo di mediazione,
regolarmente comunicata e iscritta presso il dicastero della giustizia, perché
il procedimento possa considerarsi correttamente radicato presso di essa;
ciò detto si tratta di individuare l’organismo di
mediazione territorialmente competente
nel caso di specie;
per le mediazioni che si svolgano nella pendenza
del giudizio in dottrina si è sostenuto, sia pure con riguardo alla disciplina
originaria del D.Lgs. 28/2010, che vi è una “attrazione” del luogo di
svolgimento del procedimento di mediazione davanti ad un organismo che abbia la
propria sede nel circondario del tribunale o nel distretto della corte
d’appello nel quale la controversia è pendente, sulla falsariga di quanto dispone
l’art. 669 quater c.p.c. per la competenza per la trattazione dei procedimenti cautelari
in corso di causa, ma, in mancanza di una espresso richiamo a tale criterio, la
soluzione non pare consentita;
nel caso di specie è invece possibile affermare che
competente a trattare il procedimento di mediazione delegato da questo giudice
è un organismo di mediazione sito nel circondario di questo Tribunale sulla
base di altre considerazioni;
a tal fine giova infatti evidenziare, da un lato,
che l’art. 4, comma 1, d.Lgs. 28/2010
non attribuisce rilievo, ai fini della determinazione della competenza per territorio
dell’organismo di mediazione, a criteri diversi da quelli contenuti nella sezione
III del titolo primo del c.p.c., cosicché non rilevano, al fine suddetto,
eventi processuali come la litispendenza o continenza prospettate nel caso di
specie, tanto più che esse, a rigore, non costituiscono ipotesi di
incompetenza, e, dall’altro, che il convenuto non ha contestato che il
Tribunale di Verona sia competente per territorio per la causa introdotta
dall’attore ai sensi dell’art. 20 c.p.c.;
P.Q.M
Dichiara la contumacia di --- in liquidazione;
DISPONE l’espletamento del procedimento di
mediazione avvisando le parti che esso è condizione di procedibilità della
domanda giudiziale.
FISSA nuova udienza per il giorno 22 maggio 2014
ore 10.00, assegnando alle parti il
termine di quindici giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la presentazione
della domanda di mediazione, da depositarsi presso un organismo di mediazione
avente sede anche secondaria, come meglio definita dalla circolare del ministero
della Giustizia del 27 novembre 2013, nel circondario di questo Tribunale.
Verona 27 gennaio 2014
Il Giudice
AVVISO. Il
testo riportato non riveste carattere di ufficialità.