Con la Direttiva
5 novembre 2013, il Ministero
della Giustizia detta le priorità
operative cui uniformare l'azione ministeriale in materia di mediazione e
conciliazione, dopo la conversione in l. n. 98/2013 del d.l. n. 69/13 (c.d. decreto
del fare) (1) (2).
Questi i principali obiettivi:
- operare affinché l'istituto della mediazione non sia “un vuoto ed oneroso adempimento burocratico, una mera condizione di procedibilità prima di potersi rivolgere al giudice”, ma, attesa la sua strettissima correlazione con l'attività giurisdizionale (la cui efficienza costituisce uno degli elementi sui quali si misura la funzionalità del sistema economico nonché l'affidabilità internazionale del nostro Paese), rappresenti un “effettivo momento di composizione delle possibili future controversie giudiziarie”;
- garantire che "il procedimento di mediazione si svolga in maniera tale da assicurare ai cittadini “un elevato livello di preparazione professionale dei mediatori”;
- assicurare “l'effettiva imparzialità e terzietà degli organismi di mediazione e dei loro mediatori”;
- vigilare sullo svolgimento della funzione paragiurisdizionale della mediazione “allo scopo di impedire, in particolare, la costituzione di rapporti di interesse, di qualunque specie o natura, tra gli organismi di mediazione ed i mediatori da una parte, e le parti che partecipano al procedimento dall'altra” (ciò tramite una rigorosa attività di controllo);
- garantire che l'accesso al procedimento di mediazione si caratterizzi per il contenimento dei costi per i cittadini.
Riportiamo il testo
della Direttiva 5 novembre 2013 del Ministero
della Giustizia, così come pubblicata sul sito web istituzionale del Ministero.
(1) Si veda G.
Falco - G. Spina (a cura di), La nuova
mediazione. Regole e tecniche dopo le modifiche introdotte dal "Decreto
del fare" (d.l. 69/2013, conv., con mod., in l. 98/2013), Giuffrè,
2014, in Osservatorio Mediazione Civile n. 84/2013.
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 87/2013
Direttiva
5 novembre 2013
Mediazione
civile
Ministero
della Giustizia
L'art. 84 della
legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del decreto legge 21 giugno 2013, n.
69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, ha modificato
il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 reintroducendo l'obbligatorietà del
procedimento di mediazione nell'ambito di una rilevante serie di controversie
civili, ciò in attuazione del dettato della sentenza 24 ottobre 2012, n. 272
della Corte Costituzionale.
La rinnovata
rilevanza attribuita dal legislatore al procedimento di mediazione e
conciliazione eleva l'istituto a fondamentale strumento di deflazione del
contenzioso civile, volto a incrementare l'efficienza del sistema giudiziario
che costituisce, come noto, uno degli elementi sui quali si misura la
funzionalità del sistema economico nonché l'affidabilità internazionale del
nostro Paese.
In consonanza con
le linee direttrici dell'azione del Governo, l'istituto della mediazione non
deve, pertanto, costituire un vuoto ed oneroso adempimento burocratico, una
mera condizione di procedibilità prima di potersi rivolgere al giudice. Al
contrario, l'istituto, attesa la sua strettissima correlazione con l'attività
giurisdizionale, deve rappresentare un effettivo momento di composizione delle
possibili future controversie giudiziarie.
È evidente come, al
fine di conseguire il raggiungimento degli obiettivi prefissati in questo campo
dal legislatore, sia necessario garantire, innanzitutto, che il procedimento di
mediazione si svolga in maniera tale da assicurare ai cittadini che debbano o
intendano avvalersene un elevato livello di preparazione professionale dei
mediatori.
Dovrà essere,
inoltre, assicurata l'effettiva imparzialità e terzietà degli organismi di
mediazione e dei loro mediatori rispetto alle parti coinvolte nel procedimento.
Conseguentemente,
il Ministero della Giustizia dovrà operare affinché una funzione, tanto
delicata da potersi definire paragiurisdizionale, si conformi al fondamentale
principio di trasparenza che informa tutta l'attività amministrativa, vigilando
allo scopo di impedire, in particolare, la costituzione di rapporti di
interesse, di qualunque specie o natura, tra gli organismi di mediazione ed i
mediatori da una parte, e le parti che partecipano al procedimento dall'altra.
A tale fine, dovrà
essere cura delle competenti strutture ministeriali di eseguire ogni più
rigoroso controllo, nell'esercizio del potere di vigilanza attribuito dalla
legge, anche a mezzo dell'Ufficio dell'Ispettorato Generale.
Si dovrà, infine,
garantire che l'accesso al procedimento di mediazione si caratterizzi per il
contenimento dei costi per i cittadini, profilo che appare oltremodo necessario
nell'attuale difficile momento economico in cui versa il Paese. Non deve,
infatti, accadere che la congiuntura economica comprometta l'accesso alla
tutela giuridica dei diritti che costituisce, come noto, uno dei compiti
primari dello Stato.
Gli obiettivi sopra
indicati rappresentano priorità operative cui dovrà uniformarsi, in forza della
presente direttiva, l'azione dell'intera struttura amministrativa ministeriale
in materia di mediazione e conciliazione.
Roma, 5 novembre
2013
Il Ministro
Annamaria
Cancellieri