La “Commissione
interna al CNF per lo studio e la riforma della mediazione e della
conciliazione” ha predisposto un documento
che affronta le principali problematiche applicative che le modifiche apportate
al d.lgs. n. 28/2010 stanno determinando (1).
Il documento
è stato approvato nella seduta amministrativa del Consiglio del 22 novembre
2013.
Il documento è
stato reso noto con la Circolare 25-C-2013.
Questi i temi affrontati:
- competenza territoriale dell’Organismo di mediazione;
- assistenza tecnica;
- primo incontro di mediazione;
- accordo conciliativo;
- organismi di mediazione forense e revisione delle circoscrizioni giudiziarie.
Riportiamo il testo dell’allegato alla richiamata circolare (pubblicato
sul sito web del CNF), recante “FAQ SULLA
MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE DELLA LITE”.
(1) Si consulti lo Speciale DECRETO del FARE e NUOVA MEDIAZIONE CIVILE.
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 85/2013
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Commissione per lo studio della mediazione
e della conciliazione
Sommario: 1. La competenza
territoriale dell’Organismo di mediazione – 2. L’assistenza tecnica – 3. Il
primo incontro di mediazione – 4- L’accordo conciliativo – 5 Organismi di
mediazione forense e revisione delle circoscrizioni giudiziarie
1. La competenza
territoriale dell’Organismo di mediazione
Come si individua
l’Organismo di mediazione territorialmente competente ai sensi dell’art. 4
d.lgs. 28/2010?
Nella nuova
formulazione del D. Lgs. 28/2010 (legge 98/13), con l’art 4, è stato introdotto
il criterio di competenza territoriale (che in precedenza era stato
appositamente omesso perché ritenuto fonte di ulteriori controversie tra le parti),
prevedendo che la domanda di mediazione debba essere presentata presso un
organismo sito nel luogo del giudice territorialmente competente per la
controversia.
Ne deriva che per
determinare la competenza dell’organismo di mediazione, una volta identificato
il giudice competente secondo le norme del cpc, occorrerà fare riferimento
all’ambito di competenza territoriale previsto per gli uffici giudiziari,
rispettivamente: distretto per la Corte d’Appello, circoscrizione per il
Tribunale, mandamento per il giudice di pace ed ambito territoriale regionale (
ad eccezione di Lombardia e Sicilia che ne hanno due in regione e valle d’Aosta
per la quale si fa riferimento a Torino) per il c.d. tribunale dell’imprese.
La competenza
territoriale dell’Organismo di mediazione, individuata a norma dell’art. 4
d.lgs. 28/2010 è derogabile dalle parti?
Il riferimento alle
norme del codice di procedura civile per individuare l’ODM territorialmente
compente, peraltro, consente di risolvere il quesito teso a sapere se le parti
possono derogare, oppure no, alla competenza territoriale dell’organismo di
mediazione.
ll codice di procedura civile all’art. 28,
com’è noto, disciplina il “foro stabilito per accordo delle parti” prevedendo
che “la competenza per territorio può essere derogata per accordo delle parti,
salvo che per le cause previste nei nn. 1, 2,3 e 5 dell’art. 70, per i casi di
esecuzione forzata, di opposizione alla stessa, di procedimenti cautelari e
possessori, di procedimenti in camera di consiglio e per ogni altro caso in cui
l’inderogabilità sia disposta espressamente dalla legge”. Limitatissime sono
quindi le ipotesi che possono essere richiamate (ad es. la sicura
inderogabilità del foro della P.A. prevista dall’art.25) mentre sappiamo che
l’indicazione di un foro esclusivo, di per sé non implica la non derogabilità
della competenza su accordo delle parti (v. ad es. art.22, foro speciale ed
esclusivo, ma, non per questo inderogabile).Di conseguenza, tutte le volte in
cui l’ordinamento processuale consente alle parti di derogare alla competenza
territoriale dell’autorità giudiziaria non v’è motivo per negare che esse
possano farlo anche con riferimento alla competenza territoriale degli
organismi di mediazione. ( v. un’ esplicita conferma in questo senso,
nell’ordinanza del giudice Buffone , Trib. Milano, 29 ottobre 2013).
Quali sono le diverse modalità con le quali
le parti possono derogare alla competenza territoriale degli organismi di
mediazione?
Premessa la tendenziale derogabilità della
competenza territoriale degli ODM appare opportuno accennare alle modalità
attraverso le quali può essere esercitata l’autonomia privata in ordine alla
competenza territoriale dell’ODM.
La prima e più semplice ipotesi si ha con la
presentazione di una domanda congiunta ad opera delle parti dinanzi ad
un Organismo prescindendo dalla sua competenza territoriale. La seconda
ipotesi di deroga espressa si ha qualora le parti disciplinino la
competenza territoriale con riferimento al procedimento di mediazione, attraverso
l’indicazione, in una clausola contrattuale di mediazione, di una città
e/o di uno, o più specifici ODM che ivi abbiano sede.
Secondo quanto previsto dall’art. 5, comma
5, qualora non sia possibile presentare la domanda davanti all’organismo
indicato, se le parti non raggiungono un successivo accordo di deroga, deve
essere rispettato il requisito della competenza territoriale.
La terza ipotesi, probabilmente più
frequente, sarà quella in cui dalla mancata contestazione della parte
invitata , deriverà l’implicito accordo di deroga. Qui manca l’accordo
preventivo, ma l’accettazione dell’invito a presentarsi davanti ad un ODM in un
luogo diverso da quello di competenza del giudice, provoca, come avviene nel
processo, la tacita accettazione della deroga. Qualora fossero state presentate
più domande in relazione alla stessa controversia, l’organismo davanti al quale
si svolgerà il procedimento di mediazione sarà quello territorialmente
competente presso cui sia stata depositata la prima domanda. E’ quindi necessario
che gli ODM registrino la data e l’ora esatta di deposito delle istanze.
In presenza di una domanda di mediazione
presentata davanti ad un Organismo di mediazione territorialmente incompetente,
quali sono le responsabilità e i compiti dell’Organismo di mediazione e del
mediatore designato per il procedimento?
Né l’ODM né il mediatore sono tenuti a
rilevare l’incompetenza territoriale: sarà onere della parte, eventualmente,
farlo, ma certamente sia l’ODM che il mediatore possono richiamare l’attenzione
delle parti sul punto, fermo restando la sola responsabilità della parte o del
suo avvocato, nella scelta dell’ODM.
Quali sono le conseguenze derivanti
dall’aver presentato una domanda di mediazione davanti ad un organismo di
mediazione territorialmente incompetente?
In relazione alle conseguenze sul processo
di una mediazione presentata dinnanzi ad un organismo territorialmente
incompetente, potrebbe succedere che la controparte non si sia presentata,
oppure che, presentandosi, abbia eccepito l’incompetenza territoriale
dell’organismo.
In entrambi i casi,
e qualora si tratti di controversie in cui il tentativo di mediazione è
previsto dalla legge come condizione di procedibilità, il giudice, se la
parte convocata alla mediazione non è comparsa o pur comparendo abbia eccepito
l’incompetenza territoriale dell’organismo adito, d’ufficio nella prima
udienza o su eccezione della parte chiamata, potrà eccepire l’improcedibilità della
domanda e fissare la successiva udienza dopo la scadenza dei 3 mesi (di cui
all’art. 6) assegnando contestualmente alle parti il termine di 15 giorni per
la presentazione della domanda di mediazione presso un organismo accreditato (e
territorialmente competente). ( nella richiamata ordinanza del giudice Buffone
Trib. Milano, 29 ottobre 2013 si dice: ”La domanda di mediazione presentata
unilateralmente dinanzi all’organismo che non ha competenza territoriale non
produce effetti”.)
Nel caso invece, di
effettivo svolgimento della mediazione dinnanzi ad un organismo
territorialmente incompetente, bisognerà distinguere due ipotesi:
1.- Se le parti
hanno raggiunto l’accordo: nessun problema, questo potrà acquistare l’efficacia
prevista dall’art.12, come novellato.
2.- Non si è
raggiunto l’accordo, la presenza della controparte ha garantito la tacita
deroga alla competenza ( dove consentita) e quindi la condizione di
procedibilità si considererà rispettata.
Nel caso di
Organismo che abbia preveda lo svolgimento del procedimento di mediazione per
via telematica il requisito della competenza territoriale va egualmente
rispettato?
Sì, negli stessi
limiti di cui si è parlato per una procedura tradizionale. In questi casi,
inoltre, qualunque difficoltà legata alla sede viene annullata dalla
possibilità di svolgere la procedura on-line.
2. L’assistenza
tecnica
A seguito delle
novità introdotte dal d.l. 69/2013, conv. con modif. in l. 98/2013,
l’assistenza tecnica dell’avvocato nel procedimento di mediazione è
obbligatoria?
Il tenore letterale
dell’art. 5, comma 1 bis, d.lgs. 28/2010 introdotto dal d.l. 69/2013,
conv. con modif. in l. 98/2013, stabilisce un obbligo di assistenza tecnica
della parte in mediazione («Chi intende esercitare in giudizio un’azione
relativa a una controversia in materia di […] è tenuto, assistito
dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione
[…]»), dalla cui inosservanza deriverebbe l’impossibilità di considerare
espletata la condizione di procedibilità di cui al comma 1 bis dell’art.
5 d.lgs. 28 cit.
Tale obbligo,
tuttavia, sembra riguardare ogni “modello” di mediazione, atteso che il testo
normativo non non fa distinzioni al riguardo. Difatti l’art. 8, 1° comma,
anch’esso modificato dall’intervento normativo del 2013 dispone semplicemente
che
«Al primo
incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono
partecipare con l’assistenza dell’avvocato. Durante il primo incontro il
mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della
mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi
le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la
procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento».
A seguito delle
novità introdotte dal d.l. 69/2013, conv. con modif. in l. 98/2013, è possibile
per la parte che si giovi dell’assistenza del difensore usufruire dei benefici
previsti dalla disciplina del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti?
Nessun ostacolo dovrebbe sussistere nell’ammettere la
possibilità di accedere ai benefici previsti dalla disciplina relativa al
patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, indipendentemente dal quanto
disposto dal nuovo art. 17, comma 5 bis («Quando la mediazione è
condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’articolo 5, comma 1 bis, ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell’articolo 5, comma 2,
del presente decreto, all’organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte
che si trova nelle condizioni per l’ammissione al
patrocinio a spese dello Stato,
ai sensi dell’articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni»). Infatti, l’art. 76 (L) d.p.r. 115/2002 non è stato
modificato in tal senso, ma non contiene nemmeno disposizioni di segno
contrario, mentre in tal senso dispone la c.d. direttiva Legal Aid (Direttiva
2003/8/Ce, art. 7).
A seguito delle novità introdotte dal d.l.
69/2013, conv. con modif. in l. 98/2013, lo svolgimento dell’attività di
assistenza da parte dell’avvocato della parte in mediazione presuppone il
conferimento di apposita procura ad litem?
L’avvocato, per espressa previsione normativa, è chiamato
a prestare attività di “assistenza” e non di “rappresentanza tecnica”.
Ne consegue che:
- non occorre procedere al conferimento
di alcuna procura ad litem ai sensi dell’art. 83 c.p.c.;
- l’avvocato
che compaia agli incontri di mediazione in assenza dell’assistito non deve
dimostrare altro che la sussistenza di un potere di rappresentanza sostanziale.
3. Il primo incontro di mediazione
1-Quando inizia la procedura di mediazione? Con
il deposito della domanda oppure nel momento della manifestazione di volontà
delle parti, in seguito al primo incontro, di voler iniziare la procedura?
Come previsto dall’art. 8, comma 1 del D. Lgs
28/10, la procedura inizia con la presentazione della domanda di mediazione
presso l’Organismo di mediazione. E’ da questo momento che decorre il termine
di trenta giorni entro cui dovrà essere fissato il primo incontro, nonché il
termine di tre mesi di cui all’art. 6 comma 1, relativo alla durata della
procedura.
2-Qual è l’obiettivo del primo incontro?
Come emerge dalla lettura dell’art. 8 comma 1
del D. Lgs. 28/10, nel primo incontro è possibile distinguere due fasi:
-una fase informativa in cui il mediatore
chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione
-una fase decisionale, in cui il mediatore
invita le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la
procedura.
L’obiettivo del primo incontro è quindi
quello di fornire alle parti le informazioni necessarie sulla procedura di
mediazione affinché queste possano, successivamente assumere una decisione
informata, nel rispetto del principio di volontarietà e autodeterminazione.
Per raggiungere tale obiettivo, è chiaro
che il primo incontro non deve ridursi ad un semplice formalismo in cui il
mediatore chiede semplicemente alle parti e ai loro avvocati se ci sono spazi
per trovare una conciliazione, ma richiede che, con la collaborazione degli
avvocati che assistono le parti, l’incontro sia affrontato con le modalità
necessarie per permettere al mediatore di espletare l’onere informativo e
deontologico posto dalla normativa a suo carico.
Perciò sembra opportuno che la lettera di
convocazione indichi la durata presunta del primo incontro (salvo il caso di immediata
prosecuzione della mediazione in seguito allo stesso), che non dovrebbe essere
inferiore a un’ora per permettere l’espletamento di tutte le attività
richieste: fase informativa, valutazioni a carico delle parti e dei loro
avvocati e verbalizzazione dell’incontro.
3-Al primo incontro è importante la
comparizione personale della parte?
L’art. 8 comma 1 fa riferimento a due
soggetti diversi: parti e avvocati.
Data la natura, l’obiettivo del primo
incontro e l’importanza della partecipazione personale delle parti, risulta
essenziale che il regolamento dell’Organismo preveda (come previsto dal DM
180/10 all’art. 7, comma 1, a) la partecipazione personale delle parti al primo
incontro di mediazione, limitando a casi eccezionali la possibilità di essere
sostituite da un rappresentante sostanziale munito dei necessari poteri.
4-La lettera di convocazione del primo
incontro
Per l’organizzazione adeguata del primo
incontro, si ritiene importante che nella lettera di convocazione sia
specificato:
- l’obiettivo del primo incontro e
l’importanza di partecipazione personale delle parti
- le disposizioni contenute nel regolamento
dell’Organismo in relazione all’assistenza tecnica (ad esempio se il
regolamento richiede necessariamente l’assistenza tecnica sia in mediazione
volontaria che obbligatoria)
-la durata indicativa che potrebbe avere il
primo incontro (sicuramente non inferiore ad un’ora)
- l’importo da corrispondere per le spese
di avvio (Euro 40 + IVA)
- le conseguenze previste dalla legge nel
caso di mancata partecipazione senza giustificato motivo
5-E’
opportuno permettere alle parti la possibilità di procedere all’analisi dei
documenti (perizie o altro) in sede del primo incontro, prima della decisione
delle parti di proseguire la mediazione?
In linea di massima no in quanto questo
tipo di attività eccede l’obiettivo del primo incontro e sarebbe appropriato
farlo solo in sede di mediazione. Tuttavia, il mediatore valuterà l’opportunità
in ogni caso e la disponibilità delle parti e dei loro avvocati per procedere
in tal senso.
6-E’ possibile
svolgere sessioni separate durante il primo incontro?
La mediazione inizia con il deposito della
domanda di mediazione, perciò il primo incontro è già parte integrante della
procedura e come accade con le altri fasi della stessa, il mediatore può
condurre il primo incontro senza formalità (artt. 3, 8 comma 2 D. Lgs. 28/10),
nel modo che ritenga più adeguato, quindi predisponendo eventualmente anche
sessioni separate qualora lo ritenga opportuno.
7-E’ necessario far firmare l’impegno alla
riservatezza già nel primo incontro (soprattutto se la parte invitata compare,
senza aver sottoscritto preventivamente alcuna sorta di adesione)?
La comparizione della parte invitata al
primo incontro presuppone già la tacita accettazione del regolamento e quindi
dell’impegno alla riservatezza e sarebbe opportuno che il mediatore lo ricordi
chiaramente alle parti durante l’incontro.
8-E’ possibile che il primo incontro sia
svolto da un mediatore e nel caso di accettazione, la procedura sia condotta da
un altro mediatore?
La normativa non prevede nulla. Le uniche
indicazioni riguardanti la possibilità di sostituzione del mediatore sono
contenute nell’art. 7 comma del DM 180/10, in relazione alla formulazione della
proposta e nell’art. 14 comma 3 del D. Lgs. 28/10, relativamente alla richiesta
formulata da una parte . Tuttavia, tranne casi eccezionali, è opportuno che il
mediatore incaricato della prosecuzione della procedura sia lo stesso che ha
condotto il primo incontro,anche perché il consenso delle parti può avvenire
non solo in considerazione dei vantaggi della procedura di mediazione, ma anche
in relazione alla valutazione della professionalità e competenze (skills) del
mediatore.
9-Quando si conclude il primo incontro?
Il primo incontro si conclude quando il
mediatore ritiene evidente la volontà delle parti di proseguire o meno con la
procedura, oppure quando la mancata comparizione di una esse ne impedisca lo
svolgimento.
Nel caso di mancata comparizione di una
delle parti o di mancato accordo tra le stesse per proseguire la mediazione, il
mediatore dovrà redigere l’apposito verbale che costituirà titolo per
dimostrare l’assolvimento della condizione di procedibilità (art. 5 comma 2 bis
del D. Lgs. 28/10).
Anche nel caso, di concorde volontà delle
parti per proseguire la mediazione, è opportuno redigere un verbale che dia
atto di tale circostanza, allo scopo di determinare chiaramente la conclusione
del primo incontro e l’inizio delle fasi successive della procedura, con il
conseguente obbligo per le parti di provvedere al pagamento delle indennità
relative.
10-Il verbale negativo
L’art. 8 comma 1 prevede che il mediatore,
dopo aver chiarito alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della
mediazione inviti le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di
iniziare la procedura di mediazione. Pertanto, sembra opportuno che il verbale
conclusivo del primo incontro di mediazione contenga le risposte delle parti a
tale invito (verbalizzando soltanto chi è favorevole alla prosecuzione e chi
no, senza aggiungere le rispettive motivazioni), preferibilmente utilizzando un
modulo preconfezionato che contenga SI/NO per ogni parte, per evitare eventuali
richieste di verbalizzare le loro motivazioni.
In relazione ad altri argomenti, il
principio è che in linea generale i verbali dovrebbero sempre fotografare la
situazione (presenza delle parti, degli avvocati, eventuale assenza
dell’avvocato di una delle parti, ecc).
11-Nel caso di accordo tra le parti per la
prosecuzione della mediazione in seguito al primo incontro, bisogna rinviare la
seduta?
E’ opportuno non rinviare la seduta. Perciò
verificata la disponibilità dell’Organismo, delle parti, degli avvocati e del
mediatore, sarebbe quindi preferibile proseguire la seduta subito dopo la
verbalizzazione dell’accordo delle parti in tal senso e il versamento delle
spese di mediazione o indennità dovute a seconda del valore della controversia.
12-Come deve intendersi la prescrizione
contenuta nell’art. 17, comma 5 ter del D. Lgs. 28/10 (“nel caso di mancato
accordo all’esito del primo incontro non è dovuto nessun compenso all’Organismo
di mediazione”)?
Il compenso “non dovuto” a cui fa
riferimento la normativa è quello relativo all’indennità (in particolare le
“spese di mediazione”), ovvero all’importo posto a carico degli utenti per la
fruizione del servizio di mediazione.
Tuttavia, bisogna distinguere tale importo
dalle “spese di avvio”. Infatti, con la circolare interpretativa del 20/12/11,
emanata in relazione al DM 145/11, il Ministero aveva distinto l’indennità o
spese di mediazione (oggi non dovute nel caso di mancato accordo per la
prosecuzione della mediazione), dalle spese di avvio, previste a copertura dell’attività
prodromica dell’organismo per lo svolgimento del servizio di mediazione, che
invece sono dovute (nella misura di 40 € + IVA da corrispondere, per la parte
istante al momento del deposito della domanda e per la parte convocata, al
momento dell’accettazione), oltre alle eventuali spese vive dovutamente
documentate.
Soltanto nel momento in cui le parti,
insieme ai loro avvocati esprimeranno la volontà di proseguire con lo
svolgimento della procedura di mediazione, maturerà il diritto dell’Organismo a
richiedere il pagamento delle “spese di mediazione” previste in base allo
scaglione di riferimento e l’obbligo delle parti a corrisponderlo. Ogni
organismo deciderà la modalità per il pagamento ma potrebbe essere molto utile
offrire la possibilità di farlo attraverso bancomat.
13-E’ possibile svolgere il primo incontro
on line?
L’utilizzo del
servizio telematico da parte degli Organismi a ciò attrezzati, includendo un
regolamento on line, può riguardare l’intero procedimento di mediazione: dalla
presentazione della domanda alla sottoscrizione del verbale, includendo la
gestione delle singole fasi (deposito dei documenti, comunicazioni con la
Segreteria e la conseguente gestione della procedura, quindi anche del primo
incontro).
Anche ad una procedura “tradizionale”,
potrebbe sempre essere affiancata qualche forma di modalità telematica
(comunicazioni telefoniche, via fax, posta, e-mail), e l’eventuale richiesta di
svolgimento del primo incontro in tale modalità (ad es. via skype). Tuttavia, in
considerazione degli obiettivi specifici e l’importanza del primo incontro,
sarebbe preferibile limitare tale modalità ai casi strettamente necessari.
4. L’accordo conciliativo
- qual è l'oggetto specifico dell'atto
previsto dall'art. 2643, n. 12-bis?
L'oggetto specifico è l'accordo con cui le
parti danno atto che si è verificata l'usucapione di un diritto reale su un
bene immobile. Deve trattarsi di un diritto usucapibile e non è necessario che
l'accordo abbia i requisiti della transazione (reciproche concessioni).
- può essere trascritto l'accordo che ha
un contenuto diverso dall'accertamento dell'avvenuta usucapione?
Se l'accordo contiene disposizioni
ulteriori rispetto all'accertamento dell'avvenuta usucapione, esso può essere
trascritto ai sensi del n. 13 dell'art. 2643 c.c. [le transazioni che hanno per
oggetto controversie sui diritti menzionati nei numeri precedenti].
- è sufficiente l'autenticazione degli
avvocati?
No. La sottoscrizione dell'accordo deve
essere autenticata da un notaio: ciò è previsto espressamente dalla norma («con
la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a
ciò autorizzato») e discende comunque dall'art. 2657 c.c.
- solo l'accordo raggiunto in sede di
mediazione può essere trascritto?
No. La disposizione contenuta nell'art.
2643 n. 12-bis c.c. è generale, e quindi - purché autenticato dal notaio -
l'accordo che accerta l'usucapione può essere trascritto qualunque sia la sede
in cui è raggiunto.
- che contenuto deve avere l'accordo per
acquisire efficacia esecutiva?
L'accordo ha efficacia esecutiva se ha il
contenuto previsto dall'art. 474 c.p.c.: in esso devono quindi essere previsti
obblighi di una o di ambo le parti.
- cosa devono attestare gli avvocati?
Gli avvocati devono attestare che l'accordo
non è contrario all'ordine pubblico (cioè non contiene pattuizioni contrastanti
con i principi fondamentali dell'ordinamento: ad es., viene accordato un
risarcimento per l'inadempimento ad un obbligo derivante da un contratto
illecito) o a norme imperative. In relazione a quest'ultime peraltro occorre
precisare che le disposizioni imperative che disciplinano un rapporto non si
applicano all'accordo che risolve una controversia relativa a quel rapporto. Ad
es., le norme imperative in materia di locazione non si applicano ad un accordo
che risolve una controversia locativa.
- se manca la
sottoscrizione o l'attestazione degli avvocati, l'accordo è invalido?
No, perché la sottoscrizione e
l'attestazione degli avvocati sono richieste ai soli fini dell'efficacia
esecutiva.
- se manca la sottoscrizione o
l'attestazione degli avvocati, l'accordo può acquistare efficacia esecutiva?
Sì, mediante l'omologazione del presidente
del tribunale, che è alternativa (<<In tutti gli altri casi>>,
prevede l'art. 12) alla sottoscrizione degli avvocati.
- quale natura ha il titolo esecutivo
costituito dell'accordo sottoscritto dagli avvocati?
Si tratta di scrittura privata, e pertanto
esso viene utilizzato in originale come titolo esecutivo.
- è necessaria l'apposizione della
formula esecutiva?
No, in quanto l'art. 475 c.p.c. prevede che
la formula esecutiva deve essere apposta ai titoli esecutivi utilizzati in
copia e non a quelli utilizzati in originale (scritture private, cambiali,
assegni)..
- è necessario notificare alla
controparte, insieme al precetto, anche una copia del titolo esecutivo?
No, in quanto l'art. 474 c.p.c. stabilisce
che le scritture private non debbono essere notificate, ma debbano essere
integralmente trascritte nel precetto, come accade per i titoli di credito.
- vi è differenza fra l'efficacia
esecutiva dell'accordo sottoscritto dagli avvocati e quello omologato dal giudice?
Nonostante la diversa dizione utilizzata
dall'art. 12 per l'accordo sottoscritto dagli avvocati (espropriazione forzata,
esecuzione per consegna e rilascio, esecuzione degli obblighi di fare e non
fare) e per l'accordo omologato (espropriazione forzata ed esecuzione in forma
specifica) non vi è differenza, in quanto con il termine <<esecuzione in
forma specifica>> si intende l'esecuzione per consegna e rilascio e
l'esecuzione per obblighi di fare e di non fare.
5. Organismi di mediazione forense e revisione
delle circoscrizioni giudiziarie
Gli Organismi di
mediazione forense costituiti presso gli Ordini degli Avvocati ne condividono
le sorti. Di conseguenza a far data dalla soppressione dell’Ordine, andranno
ricostituiti presso la sede di quello che avrà inglobato le competenze del
primo.