L’Assemblea del Coordinamento della Conciliazione Forense,
riunitasi a Pesaro nei giorni 17 e 18 ottobre 2013, alla luce della legge di conversione
(l.98/2013) del cosiddetto Decreto del Fare (D.L. 69/2013), che ha innovato
la disciplina della mediazione civile e commerciale (1) (2), ha di recente
formulato nuovi standard operativi ed indirizzi interpretativi.
Queste le tematiche affrontate:
- assistenza obbligatoria dell’avvocato;
- competenza territoriale;
- spese di mediazione;
- ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
- esecuzione dell’accordo di conciliazione sottoscritto dagli avvocati;
- compensi del l’assistenza tecnica in mediazione.
Sono inoltre stati formulati indirizzi interpretativi anche in tema di formazione
degli avvocati mediatori.
Riportiamo di
seguito i “NUOVI STANDARD OPERATIVI ALLA
LUCE DELLA RIFORMA DEL DECRETO DEL FARE” ed i “NUOVI STANDARD FORMATIVI PER AVVOCATI MEDIATORI ALLA LUCE DELLA RIFORMA
DEL DECRETO DEL FARE”, così come pubblicati sul sito web istituzionale del pubblicati sul Coordinamento della Conciliazione Forense (www.conciliazioneforense.it).
(1) Si veda Decreto legislativo n. 28 del 2010aggiornato alla legge n. 98/2013 di conversione del c.d. Decreto del fare
(Osservatorio Mediazione Civile n. 67/2013).
(2) Di recente si veda G, Falco, G. Spina (a cura di), La
nuova mediazione, Giuffrè, 2013.
(3) Sui primissimi rilievi sul tema di veda G. SPINA, Le novità introdottealla disciplina della mediazione civile dal c.d. “Decreto del fare” convertitoin legge, La Nuova Procedura Civile, PE Editore, 2013.
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 79/2013
Coordinamento della Conciliazione Forense
XI ASSEMBLEA DEI SOCI
PESARO – 17/18 OTTOBRE 2013
NUOVI STANDARD OPERATIVI
ALLA LUCE DELLA RIFORMA
DEL DECRETO DEL FARE
L’Assemblea del
Coordinamento della Conciliazione Forense, riunitasi a Pesaro nei giorni 17 e
18 ottobre 2013, alla luce della legge di conversione (l.98/2013) del
cosiddetto Decreto del Fare (D.L. 69/2013), che ha innovato la disciplina della
mediazione civile e commerciale, formula i seguenti indirizzi interpretativi,
nonché ulteriori standard operativi, da condividere con tutti gli organismi
forensi, con il Consiglio Nazionale Forense e con il Ministero della Giustizia.
Sulla assistenza obbligatoria dell’avvocato.
1)Tutte le parti della
mediazione devono partecipare ad ogni incontro ed all’eventuale stipula
dell’accordo con l’assistenza di un avvocato iscritto all’albo, sia ordinario
che speciale. La domanda di mediazione può essere sottoscritta anche dalla
parte personalmente, eventualmente indicando l’avvocato che provvederà
all’assistenza o riservandosi di avvalersene direttamente all’incontro.
2)L’assistenza
dell’avvocato deve ritenersi obbligatoria per tutti i procedimenti di
mediazione, sia essi obbligatori, facoltativi, disposti dal giudice o
obbligatori in forza di clausola contrattuale.
Sulla competenza territoriale.
3)L’ODM e il mediatore
non sono in alcun modo tenuti a declinare la propria competenza in favore di un
altro organismo eventualmente ritenuto competente per territorio, né sono
tenuti a formulare alcuna eccezione in tal senso. Il modello di domanda di
mediazione può richiamare l’attenzione dell’istante sulle previsioni della
legge che dispongono la competenza territoriale.
4)Il mediatore è tenuto
a dare atto a verbale dell’eventuale eccezione della parte invitata che compaia
al primo incontro o che abbia comunicato tale eccezione per iscritto prima
dell’incontro.
Sulle spese di mediazione.
5)La parte che attiva un
procedimento di mediazione è tenuta a corrispondere, al momento del deposito
della domanda, le spese di avvio, nella misura forfettaria, già prevista dal
D.M. 180/2010, di Euro 40,00, oltre alle ulteriori spese documentate che l’ODM
volesse richiedere. Tutte le altre parti della mediazione sono parimenti tenute
a corrispondere le spese di avvio al momento dell’adesione o, in ogni caso, al
momento della comparizione al primo incontro. Ogni ulteriore indennità è dovuta
soltanto in caso di prosecuzione della mediazione oltre il primo incontro o,
comunque, in caso di accordo di conciliazione.
Il Coordinamento formula
inoltre le seguenti proposte, auspicando gli opportuni chiarimenti
interpretativi o i necessari interventi regolamentari:
-stante l’obbligatorietà
dell’assistenza dell’avvocato, si auspica che, nei casi di cui all’art. 17,
comma 5 bis, d. lgs. 28/2010, sia consentito espressamente, ai soggetti che si
trovano nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di
poter beneficiare delle stesse condizioni di assistenza giudiziale anche in
sede di mediazione, con possibilità di liquidazione delle spese da parte del
giudice del successivo eventuale giudizio;
-si ritiene che l’accordo
di conciliazione che sia stato sottoscritto anche dagli avvocati, ai sensi del
novellato art. 12, comma 1, d. lgs. 28/2010, possa essere posto in esecuzione
dall’ufficiale giudiziario, con la sola produzione del titolo in originale e
senza alcuna necessità di apposizione di una formula esecutiva;
-in vista
dell’approvazione dei nuovi parametri forensi, in attuazione della legge
247/2012, si ritiene utile e necessario che sia prevista, in conformità alla
proposta del Consiglio Nazionale Forense, una voce autonoma di parametro per
l’assistenza dell’avvocato nella procedura di mediazione ed una distinta voce
per l’assistenza alla redazione dell’accordo di conciliazione; con riferimento
alla prima delle due voci, si potrebbe utilmente precisare che il compenso non
è dovuto all’avvocato, ove la mediazione fallisca al primo incontro, non
svolgendosi pertanto alcuna effettiva attività di mediazione.
COORDINAMENTO DELLA CONCILIAZIONE FORENSE
Pesaro 18 ottobre 2013
NUOVI STANDARD FORMATIVI PER AVVOCATI MEDIATORI
ALLA LUCE DELLA RIFORMA DEL DECRETO DEL FARE
L’Assemblea del
Coordinamento della Conciliazione Forense, riunitasi a Pesaro nei giorni 17 e
18 ottobre 2013, alla luce della legge di conversione (l.98/2013) del
cosiddetto Decreto del Fare (D.L. 69/2013), che ha innovato la disciplina della
mediazione civile e commerciale, formula i seguenti indirizzi interpretativi in
tema di formazione degli avvocati mediatori, da condividere con tutti gli
organismi forensi, con il Consiglio Nazionale Forense e con il Ministero della
Giustizia.
Preso atto, che ai sensi
dell’art. 16, comma 4bis, il controllo della formazione degli avvocati
mediatori è attribuito a ciascun Organismo di mediazione, il Coordinamento
ritiene opportuno formulare i seguenti criteri applicativi:
la formazione iniziale
dell’avvocato iscritto all’albo che voglia esercitare l’attività di mediazione
deve essere improntata principalmente all’acquisizione di adeguate competenze
tecniche sulla gestione di una procedura di mediazione (teoria del conflitto;
mediazione e processo; tecniche di negoziazione e comunicazione efficace; le
fasi e la dinamica della procedura di mediazione; l’ascolto attivo e l’utilizzo
adeguato del linguaggio, gli ostacoli cognitivi, percettivi ed emotivi).
Ciò premesso si ritiene
unanimemente che gli ODM Forensi possano richiedere un percorso formativo per
gli avvocati (mediatori di diritto ex art 16, comma 4bis), analogo a quello
attualmente previsto dalla norma (art. 18 d.m. 180/10).
Considerato che,
dall’entrata in vigore del d. lgs. 28/10, alcuni Ordini e Fondazioni Forensi
hanno organizzato corsi di negoziazione e/o corsi per avvocati che assistono le
parti in mediazione, si propone di considerare tali corsi validi ai fini
dell’assolvimento della parte introduttiva del predetto percorso formativo
obbligatorio, per un numero di ore complessive non superiore alle 18 ore; ferma
restando, in ogni caso, la necessità di completare il percorso formativo
pratico per le 32 ore restanti (e quindi per un totale complessivo di 50 ore)
con la frequentazione di un corso presso Enti accreditati, o presso gli stessi
Ordini e Fondazioni
Forensi attraverso formatori accreditati. Le 18 ore di formazione introduttiva
devono necessariamente precedere il corso pratico di 32 ore e devono essere
state svolte nell’arco di un triennio antecedente alla frequentazione di
quest’ultimo corso.
In ogni caso, l’avvocato mediatore di diritto, al
pari di qualunque mediatore iscritto c/o l’ODM, potrà essere nominato mediatore
solo dopo aver assistito in qualità di uditore ad almeno 5 procedimenti alla
presenza delle parti, di cui almeno 3 proseguiti oltre il primo incontro di cui
all’art. 8, comma 1, d. lgs. 28/2010, come novellato dalla L. 98/2013.
Si propone che l’aggiornamento degli avvocati
iscritti quali mediatori abbia una cadenza annuale di almeno 9 ore che potranno
essere svolte presso enti accreditati o presso gli stessi Ordini e Fondazioni
Forensi attraverso formatori accreditati. Quanto ai tirocini di cui al decreto
145/2011, si propone che essi, fermo restando il numero di 20 nel biennio,
possano essere sostituiti, anche ora per allora, su decisione del singolo ODM,
da incontri di supervisione e/o confronto tra mediatori, nonché dalla
partecipazione ad incontri di mediazione effettivi ai quali si assiste in
qualità di avvocati che accompagnano la parte.
In relazione alla questione dei tirocini si ritiene
che il CCF debba comunque segnalare al Ministero l’opportunità di consentire a
chi non ha potuto a soddisfare il numero minimo di tirocini previsto ex lege
entro i termini di scadenza del proprio biennio di iscrizione, anche a causa
degli effetti di cui alla nota sentenza della Corte Costituzionale, di
integrare il numero degli stessi tirocini anche successivamente alla scadenza
dei suddetti termini, attraverso un apposito provvedimento di proroga.
Quanto alla revisione degli standard di qualità dei
mediatori e degli organismi, in attuazione dei deliberati di Modena e
dell’articolato di Pescara, che si intendono qui richiamati, si propone che
ogni ODM proceda entro il 31 dicembre prossimo all’individuazione ed alla
segnalazione dei nominativi di coloro che potranno svolgere la funzione di
osservatori esterni, professionalmente qualificati, che potranno anche fornire
una valutazione dell’operato dei mediatori in funzione della permanenza nelle
liste.
Agli stessi soggetti, una volta individuati, si
proporrà di svolgere l’incarico in forma gratuita, fermo restando il
riconoscimento delle spese di viaggio, vitto e alloggio. A titolo di
riconoscimento dell’impegno assunto, gli ODM si impegnano a richiedere agli
Ordini di riferi mento l’attribuzione
di crediti validi ai fini della formazione forense, nonché a riconoscere la
validità degli incontri cui hanno partecipato ai fini del tirocinio ed
aggiornamento obbligatorio.
Una volta completata la lista sulla base dei
nominativi indicati, si affiderà agli stessi osservatori il compito di
coordinarsi, entro la prossima riunione del CCF, per l’individuazione dei
criteri e delle modalità di assolvimento del proprio incarico, nell’ottica di
garantire l’uniformità dell’attività di osservazione e di valutazione dei
mediatori. Tali modalità e criteri verranno comunque sottoposti
all’approvazione del CCF.
L’incarico di osservatore “esterno” avrà durata non
superiore ad un biennio e sarà rinnovabile, salvo comunque il diritto di
rinunziarvi in ogni momento previa comunicazione all’ODM di riferimento.
** *** **
Sintesi del nuovo standard formativo da adottarsi
per gli avvocati mediatori che vogliano iscriversi ed operare per un organismo
di mediazione.
FORMAZIONE BASE: N. 2 MODULI (18 + 32 ORE)
I modulo: introduzione teorico-pratica alla
mediazione per avvocati che assistono le parti (18 ore per un massimo di
120 partecipanti). Contenuti essenziali del modulo:
- La cultura della mediazione fra società,
professione e persona.
- La teoria del conflitto.
- Mediazione e processo: sistemi avversariali e
consensuali.
- Principi fondamentali in tema di negoziazione e
comunicazione efficace.
- La nuova legge sulla mediazione civile e
commerciale.
- Profili giuridici nazionali ed europei della
mediazione.
- Il ruolo dell’avvocato in mediazione. Aspetti
deontologici.
- I regolamenti. La scelta dell’organismo di
mediazione.
N.B. la formazione prevista in questo modulo può
ritenersi assolta per tutti gli avvocati che possono comprovare l’acquisizione
di n. 18 crediti formativi, conseguiti a seguito della partecipazione a corsi
ed eventi forma tivi in tema di mediazione, negoziazione o preparazione
dell’avvocato che assiste la parte in mediazione. Gli avvocati che non abbiano
già frequentato tali percorsi possono partecipare a nuovi percorsi formativi
presso gli enti accreditati o presso gli stessi Ordini e Fondazioni Forensi, che
si avvalgano di formatori accreditati.
II modulo: corso base di avviamento alla mediazione
per avvocati mediatori (32 ore per un massimo di 30 partecipanti,
con moduli di esercitazione). Contenuti essenziali del modulo:
Le fasi e la dinamica
della procedura di mediazione.
La gestione del primo
incontro.
Incontri preliminari,
sessioni congiunte e sessioni private: obiettivi e opportunità.
Il ruolo del mediatore,
delle parti e dell’avvocato.
Tecniche di negoziazione:
posizioni e interessi.
L’ascolto e la
comprensione delle posizioni delle parti.
La comunicazione
nell’intervento del mediatore. Empatia e ascolto attivo.
L’utilizzo del linguaggio
neutrale e l’utilizzo delle domande.
Ostacoli cognitivi,
percettivi ed emotivi. Momenti critici ed impasse.
L’incidenza dei parametri
negoziali nella mediazione (MAAN e PAAN).
La conclusione del
procedimento di mediazione.
Verbale e accordo di
conciliazione: forma, contenuto ed effetti.
La formulazione della
proposta e le conseguenze sul processo.
Percorso di valutazione
teorica e autovalutazione responsabile.
N.B. tale modulo pratico di avviamento alla
mediazione può essere tenuto da enti accreditati o da Ordini e Fondazioni
Forensi, che si avvalgano di formatori accreditati.
UDITORATO DI ACCESSO ALLA LISTA DEI MEDIATORI
L’avvocato che abbia svolto il percorso formativo
delineato, e che non abbia ancora esercitato come mediatore, potrà essere
nominato solo dopo aver assistito in qualità di uditore ad almeno 5
procedimenti alla presenza delle parti, di cui almeno 3 proseguiti oltre il
primo incontro.
FORMAZIONE DI AGGIORNAMENTO (9 ore annuali,
per un massimo di 30 partecipanti)
L’avvocato che voglia
mantenere l’iscrizione alla lista di un ODM deve svolgere un aggiornamento, con
cadenza annuale, della durata di almeno 9 ore, che potranno essere tenute da
enti accreditati o dagli stessi Ordini e Fondazioni Forensi attraverso
formatori accreditati. Il percorso formativo deve articolarsi in corsi teorici
e pratici avanzati, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti,
con moduli di approfondimento sulle tecniche di mediazione o di
specializzazione sulle diverse materie oggetto di controversia.
ATTIVITA’ DI UDITORATO PERMANENTE O CONFRONTO TRA
MEDIATORI
L’attività di tirocinio assistito
di cui al D.M. 145/2011, fermo restando il numero di 20 nel biennio, può essere
sostituita, su decisione del singolo ODM, da incontri di supervisione e/o
confronto tra mediatori, nonché dalla partecipazione ad incontri di mediazione
effettivi in qualità di avvocati che assistono la parte.