=> Trib. Roma, 23 settembre
2013/2
Benché la legge non
preveda che la proposta formulata dal Giudice ai sensi dell’art.185 bis cpc
debba essere motivata, si possono indicare alcune fondamentali direttrici che
potrebbero orientare le parti nella riflessione sul contenuto della proposta e
nella opportunità e convenienza di farla propria, ovvero di svilupparla autonomamente.
Sotto tale ultimo profilo, vale a dire la possibilità che le parti, assistite
dai rispettivi difensori, possano trarre utilità dall’ausilio, nella ricerca di
un accordo, ed anche alla luce della proposta del Giudice, di un mediatore
professionale di un organismo che dia garanzie di professionalità e di serietà,
è possibile prevedere, anche all’interno dello stesso provvedimento che
contiene la proposta del Giudice, un successivo percorso di mediazione
demandata dal magistrato.
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 77/2013
Tribunale di Roma
Sezione XIII
23 settembre 2013
Ordinanza
Il Giudice, dott. Massimo
Moriconi,
letti gli atti, osserva:
Si ritiene che in relazione
all’istruttoria fin qui espletata ed ai provvedimenti già emessi dal Giudice,
le parti ben potrebbero pervenire ad un accordo conciliativo.
Infatti, considerati i gravosi
ruoli dei giudici ed i tempi computati in anni per le decisioni delle cause,
una tale soluzione, che va assunta in un ottica non di preconcetto antagonismo
giudiziario, ma di reciproca rispettosa considerazione e valutazione dei reali
interessi di ciascuna delle parti, non potrebbe che essere vantaggiosa per
entrambe.
Il Giudice pertanto si astiene
dal disporre la convocazione del consulente tecnico di ufficio, come richiesto
dalla compagnia assicuratrice convenuta, rinviando ad un eventuale prosieguo la
questione.
Invero la controversia non ha
fatto emergere questioni di diritto complesse, e dubbi tali da richiedere approfondite
analisi e difficili interpretazioni dei testi normativi.
Lo si dice in quanto la
condizione postulata dall’art.185 bis (come introdotto dall’art.77 del d.l.21.6.2013
n.69 conv.nella l.9.8.2013 n.98) della esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, trova il suo fondamento logico nell’evidente dato
comune che è meno arduo pervenire ad un accordo conciliativo o transattivo se
il quadro normativo dentro il quale si muovono le richieste, le pretese e le
articolazioni argomentative delle parti sia fin dall’inizio sufficientemente
stabile, chiaro e in quanto tale prevedibile nell’esito applicativo che il
Giudice ne dovrà fare.
Anche la natura ed il valore
della controversia in un accezione rapportata ai soggetti in causa, sono idonei
a propiziare la formulazione di una proposta da parte del Giudice ai sensi
della norma citata.
La quale, trattandosi di norma
processuale, in applicazione del principio tempus regit actum, è applicabile anche ai procedimenti già pendenti
alla data della sua entrata in vigore.
In particolare si formula la
proposta in calce sviluppata, che è parte integrante di questa ordinanza.
Benché la legge non preveda che
la proposta formulata dal Giudice ai sensi dell’art.185 bis cpc debba essere
motivata (le motivazioni dei provvedimenti sono funzionali alla loro
impugnazione, e la proposta ovviamente non lo è, non avendo natura
decisionale); tuttavia si indicano alcune fondamentali direttrici che
potrebbero orientare le parti nella riflessione sul contenuto della proposta e
nella opportunità e convenienza di farla propria, ovvero di svilupparla autonomamente.
Sotto tale ultimo profilo, vale a
dire la possibilità che le parti, assistite dai rispettivi difensori, possano
trarre utilità dall’ausilio, nella ricerca di un accordo, ed anche alla luce
della proposta del Giudice, di un mediatore professionale di un organismo che dia
garanzie di professionalità e di serietà, è possibile prevedere, anche
all’interno dello stesso provvedimento che contiene la proposta del Giudice, un
successivo percorso di mediazione demandata dal magistrato. Non in questo caso,
fosse altro per motivo attinente alla fase nella quale si trova la causa. Alle
parti si assegna termine fino alla data dell’udienza per il raggiungimento di
un accordo amichevole sulla base di tale proposta.
Viene infatti fissata un’udienza
alla quale in caso di accordo le parti potranno anche non comparire; viceversa,
in caso di mancato accordo, potranno, volendo, in quella sede fissare a verbale
quali siano state le loro posizioni al riguardo, anche al fine di consentire al
Giudice l’eventuale valutazione giudiziale della condotta processuale delle
parti ai sensi degli artt. 91 e 96 III° cpc.
P.Q.M
.
INVITA
le parti a raggiungere un accordo
conciliativo/transattivo sulla base della proposta
che il Giudice trascrive in
calce; concedendo termine fino alla data dell’udienza;
INVITA
i difensori delle parti ad
informare tempestivamente i loro assistiti della presente
ordinanza;
RINVIA
all’udienza del 19.12.2013 h.10
per quanto di ragione.
Roma lì 23.9.2013
Il Giudice
dott. cons. Massimo Moriconi
PROPOSTA FORMULATA dal GIUDICE ai SENSI
dell’ART.185 bis cpc
Il Giudice,
letti gli atti della causa,
ritenutolo opportuno,
considerato che i fatti che hanno
dato luogo alla stessa sono in grande parte pacifici (incisione con i cerchioni
di metallo del manto autostradale per un lungo e determinato tratto da parte di
un automezzo pesante che aveva
perso i due pneumatici gemellari sinistri con danneggiamento
dello speciale asfalto drenante
ricostituito con mastice bituminoso che non ha, a seguito delle esperite prove
tecniche da parte del CTU alla presenza dei CTP, gli stessi valori di aderenza,
tanto da necessitare la
ricostituzione di tutto il tratto stradale, per la corsia interessata,
non essendo idonea e sicura la
semplice riparazione parziale della lunga linea incisa); come
indiscutibile è il danno (nell’an) e la responsabilità esclusiva del proprietario
dell’automezzo
e quindi dell’assicuratore;
PROPONE
il
pagamento a favore della spa --- ed a
carico della compagnia di assicurazioni spa ---- in persona del suo legale
rappresentante pro tempore, della somma di €.480.000,00 oltre ad €.12.000,00
più accessori per compensi, ed il pagamento della metà delle spese di consulenza
tecnica di ufficio.
Il
Giudice.