=> Trib. Roma, 23 settembre
2013
Alla luce della
disposizione di cui all’art.185 bis c.p.c. (come introdotto dall’art.77
del d.l.21.6.2013 n.69 conv. nella l.9.8.2013 n.98), il giudice può formulare una
proposta conciliativa la quale, sebbene l’art. 185 bis c.p.c. non
preveda debba essere motivata, possa anche indicare alcune fondamentali
direttrici che potrebbero orientare le parti nella riflessione sul
contenuto della proposta e nella opportunità e convenienza di farla propria,
ovvero di svilupparla autonomamente. Sotto tale ultimo profilo, vale a dire la
possibilità che le parti, assistite dai rispettivi difensori, possano trarre
utilità dall’ausilio, nella ricerca di un accordo, ed anche alla luce della
proposta del Giudice, di un mediatore professionale di un organismo che dia
garanzie di professionalità e di serietà, è possibile prevedere, anche all’interno
dello stesso provvedimento che contiene la proposta del Giudice, un successivo
percorso di mediazione demandata dal magistrato.
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 74/2013
Tribunale di Roma
Sezione XIII
23 settembre 2013
Ordinanza
Si ritiene che in
relazione all’istruttoria fin qui espletata ed ai provvedimenti già emessi dal
Giudice, le parti ben potrebbero pervenire ad un accordo conciliativo.
Infatti, considerati i
gravosi ruoli dei giudici ed i tempi computati in anni per le decisioni delle
cause, una tale soluzione, che va assunta in un ottica non di preconcetto
antagonismo giudiziario, ma di reciproca rispettosa considerazione e
valutazione dei reali interessi di ciascuna delle parti, non potrebbe che
essere vantaggiosa per entrambe.
Il Giudice pertanto si
astiene dal disporre, come richiesto dai convenuti, la convocazione del
consulente tecnico di ufficio, o la rinnovazione della consulenza, così come
l’ammissione delle
prove orali, rinviando ad un eventuale prosieguo la questione.
prove orali, rinviando ad un eventuale prosieguo la questione.
Invero la controversia
non ha fatto emergere questioni di diritto complesse, e dubbi tali da
richiedere approfondite analisi e difficili interpretazioni dei testi
normativi.
Lo si dice in quanto la
condizione postulata dall’art.185 bis (come introdotto dall’art.77 del
d.l.21.6.2013 n.69 conv. nella l.9.8.2013 n.98) della esistenza di questioni di
facile e pronta soluzione di diritto, trova il suo fondamento logico
nell’evidente dato comune che è meno arduo pervenire ad un accordo conciliativo
o transattivo se il quadro normativo dentro il quale si muovono le richieste,
le pretese e le articolazioni argomentative delle parti sia fin dall’inizio
sufficientemente stabile, chiaro e in quanto tale prevedibile nell’esito
applicativo che il Giudice ne dovrà fare.
Anche la natura ed il
valore della controversia in un accezione rapportata ai soggetti in causa, sono
idonei a propiziare la formulazione di una proposta da parte del Giudice ai
sensi della norma citata. La quale, trattandosi di norma processuale, in
applicazione del principio tempus regit actum, è applicabile anche ai
procedimenti già pendenti alla data della sua entrata in vigore.
In particolare si formula la proposta in calce sviluppata, che è parte integrante di questa ordinanza.
Benché la legge non preveda che la proposta formulata dal Giudice ai sensi dell’art.185 bis cpc debba essere motivata (le motivazioni dei provvedimenti sono funzionali alla loro impugnazione, e la proposta ovviamente non lo è, non avendo natura decisionale); tuttavia si indicano alcune fondamentali direttrici che potrebbero orientare le parti nella riflessione sul contenuto della proposta e nella opportunità e convenienza di farla propria, ovvero di svilupparla autonomamente.
In particolare si formula la proposta in calce sviluppata, che è parte integrante di questa ordinanza.
Benché la legge non preveda che la proposta formulata dal Giudice ai sensi dell’art.185 bis cpc debba essere motivata (le motivazioni dei provvedimenti sono funzionali alla loro impugnazione, e la proposta ovviamente non lo è, non avendo natura decisionale); tuttavia si indicano alcune fondamentali direttrici che potrebbero orientare le parti nella riflessione sul contenuto della proposta e nella opportunità e convenienza di farla propria, ovvero di svilupparla autonomamente.
Sotto tale ultimo
profilo, vale a dire la possibilità che le parti, assistite dai rispettivi
difensori, possano trarre utilità dall’ausilio, nella ricerca di un accordo, ed
anche alla luce della proposta del Giudice, di un mediatore professionale di un
organismo che dia garanzie di professionalità e di serietà, è possibile
prevedere, anche all’interno dello stesso provvedimento che contiene la
proposta del Giudice, un successivo percorso di mediazione demandata dal
magistrato. Non in questo caso, fosse altro per motivo attinente alla fase
nella quale si trova la causa.
Alle parti si assegna termine fino alla data dell’udienza per il raggiungimento di un accordo amichevole sulla base di tale proposta.
Alle parti si assegna termine fino alla data dell’udienza per il raggiungimento di un accordo amichevole sulla base di tale proposta.
Viene infatti fissata
un’udienza alla quale in caso di accordo le parti potranno anche non comparire;
viceversa, in caso di mancato accordo, potranno, volendo, in quella sede
fissare a verbale quali siano state le loro posizioni al riguardo, anche al
fine di consentire al Giudice l’eventuale valutazione giudiziale della condotta
processuale delle parti ai sensi degli artt.91 e 96 III° cpc .
Il sequestro
conservativo disposto a carico di --- va revocato, non sussistendone, allo
stato degli atti, i presupposti.
P.Q.M.
REVOCA il sequestro conservativo trascritto a favore di --- ed a carico di --- in data --- e ne ordina la cancellazione al Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma;
INVITA le parti a
raggiungere un accordo conciliativo/transattivo sulla base della proposta che
il Giudice trascrive in calce; concedendo termine fino alla data dell’udienza;
INVITA i difensori
delle parti ad informare tempestivamente i loro assistiti della presente
ordinanza;
RINVIA all’udienza
del 30.01.2014 ore 10.00 per quanto di ragione.
Roma, lì 23.9.2013
dott. cons. Massimo
Moriconi
PROPOSTA FORMULATA DAL
GIUDICE AI SENSI DELL’ART. 185 bis c.p.c.
Il Giudice,
letti gli atti della
causa,
ritenuto opportuno,
considerato che talune indubbie lacune probatorie devono gravare su chi, anche
se convenuto, ne è onerato per il principio di prossimità dei fatti da provare
(es. cartella clinica lacunosa); mentre per altra parte sussistono carenze di
prova documentale a carico dell’attrice, dovendosi quanto a quella orale,
prestare la dovuta attenzione al contenuto della sentenza penale emessa nei confronti
dei convenuti all’esito di un dibattimento nel quale sono stati sentiti i
protagonisti (parti e testi) della vicenda;
PROPONE
il pagamento a favore di
--- ed a carico di --- con manleva da parte della S.p.a. Fondiaria Sai, della
somma di €.45.000,00 oltre ad €.12.000,00 più accessori per compensi, ed il
pagamento delle spese di consulenza tecnica di ufficio. Compensazione delle
spese fra --- e ---.
Il Giudice.
Il Giudice.