Come noto, l’art. 39, comma 9 d.l. n. 98 del 2011 ha introdotto nel d.lgs. n. 546 del 1992 l’art. 17-bis il quale disciplina gli istituti del reclamo e della mediazione (1).
Al riguardo sul sito dell’Agenzia delle entrate è stata pubblicata la Circolare 19 marzo 2012 n. 9, con oggetto: “Mediazione tributaria – Chiarimenti e istruzioni operative”.
Il nuovo strumento del reclamo, si legge nella Circolare, è uno strumento deflativo del contenzioso, “con il quale si prevede la presentazione obbligatoria di un’istanza che anticipa il contenuto del ricorso, nel senso che con essa il contribuente chiede l’annullamento totale o parziale dell’atto sulla base degli stessi motivi di fatto e di diritto che intenderebbe portare all’attenzione della Commissione tributaria provinciale nella eventuale fase giurisdizionale.
E’ in facoltà del contribuente inserire nell’istanza anche una proposta di mediazione”.
La ratio deflativa dell’istituto in parola dovrebbe peraltro rendere “difficilmente giustificabile l’instaurazione del contenzioso in presenza di istanze fondate e concretamente mediabili”.
La Circolare in parola specifica poi che “il procedimento di mediazione si svolge su di un piano di sostanziale parità fra contribuente e Ufficio, peraltro in una situazione in cui entrambi hanno manifestato e documentato in maniera completa e definitiva le proprie posizioni”.
Quanto alle parti in lite, la Circolare n. 9 /2012 specifica che “in ragione dello stretto nesso tra l’istanza di mediazione e il ricorso giurisdizionale, vi è perfetta coincidenza tra la legittimazione processuale attiva nel giudizio tributario e la legittimazione a presentare l’istanza di cui all’articolo 17-bis”.
L’istanza di mediazione, inoltre, va presentata alla Direzione che ha emanato l’atto impugnato o non ha emanato l’atto richiesto.
L’istanza, inoltre:
- va notificata a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto che il contribuente intende impugnare;
- nel caso di rifiuto tacito opposto a una domanda di rimborso, può essere proposta dopo il novantesimo giorno dalla domanda di rimborso presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d’imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto (cfr. articolo 21, comma 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992).
Questo l’indice della circolare.
PREMESSA
1. L’AMBITO DI APPLICAZIONE DEL NUOVO ISTITUTO
1.1 La tipologia di atto impugnato
1.1.1 Gli atti non riconducibili all’attività dell’Agenzia delle entrate
1.1.2 Gli atti di recupero degli aiuti di Stato illegittimi
1.2 L’Agenzia delle entrate quale parte del giudizio
1.3 Il valore della controversia
1.3.1 La rettifica delle perdite
1.3.2 Le controversie di valore indeterminabile
1.4 I contributi previdenziali e assistenziali
1.5 L’entrata in vigore
2. L’ISTANZA DI MEDIAZIONE
2.1 La legittimazione a presentare l’istanza
2.2 Il litisconsorzio necessario
2.3 I coobbligati
2.4 Il contenuto dell’istanza
2.5 L’imposta di bollo e il contributo unificato
2.6 Gli atti e i documenti da allegare all’istanza
2.7 Le notificazioni
2.8 L’Ufficio dell’Agenzia a cui presentare l’istanza
2.9 I termini di presentazione
3. GLI EFFETTI DELLA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
3.1 Gli effetti sostanziali della presentazione dell’istanza
3.2 Gli effetti processuali della presentazione dell’istanza
4. LA SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE
5. LA TRATTAZIONE DELL’ISTANZA
5.1 La struttura competente
5.2 L’esame preliminare dell’istanza
5.3 L’accoglimento dell’istanza
5.4 La valutazione della mediazione
5.4.1 L’incertezza della questione controversa
5.4.2 Il grado di sostenibilità della pretesa
5.4.3 Il principio di economicità dell’azione amministrativa
5.5 La limitazione della responsabilità
6. L’ACCORDO DI MEDIAZIONE
6.1 Il contraddittorio con il contribuente
6.2 La riduzione delle sanzioni in caso di mediazione
6.3 Le modalità di conclusione dell’accordo
6.4 La sottoscrizione della mediazione
7. IL PERFEZIONAMENTO DELLA MEDIAZIONE
7.1 Le modalità di versamento delle somme dovute
7.2 Gli effetti del perfezionamento della mediazione
8. IL DINIEGO ALL’ISTANZA
9. LA NOTIFICA DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
10. L’INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO
10.1 La costituzione in giudizio del contribuente
10.1.1 La costituzione in giudizio del contribuente a seguito di impugnazione di atti emessi dall’Agente della riscossione
10.1.2 La costituzione in giudizio del contribuente a seguito di impugnazione cumulativa
10.1.3 La costituzione in giudizio del contribuente in caso di mancato pagamento delle somme dovute a seguito della mediazione
10.2 La costituzione in giudizio dell’Ufficio
10.3 Lo svolgimento successivo della controversia e la disciplina delle spese di giudizio
ALLEGATO
(1) Si veda Mediazione tributaria; in vigore dal 1° aprile 2012, in Osservatorio Mediazione Civile n. 67/2012 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).
Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 69/2012
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)