=> Trib. Milano 16 marzo 2012
Deve ritenersi che la categoria di controversie in materia di “contratti finanziari” vada individuata in riferimento alla natura “professionale” di una delle parti (rispettivamente l’impresa bancaria, l’impresa assicurativa e l’intermediario finanziario) più che in riferimento a specifiche tipologie contrattuali, di per sé stesse di difficile ricostruzione sistematica (conclusione avvalorata dalla previsione di cui all’art. 5 d.lgs. n. 28/2010 dell’alternatività alla mediazione obbligatoria del procedimento di conciliazione previsto dal d.lgs. n. 179/2007 “per la risoluzione di controversie tra gli investitori” diversi dai clienti professionali e “gli intermediari per la violazione da parte di questi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori”: previsione questa che pare confermare l’intenzione del legislatore del d.lgs. n. 28 di assoggettare alla mediazione obbligatoria le controversie tra imprenditori bancari ovvero intermediari finanziari e i loro “clienti”). (1)
La controversia avente ad oggetto un contratto di opzione su azioni stipulato tra privati non pare rientrare nell’ambito delle controversie in materia di “contratti finanziari”, per le quali il legislatore nell’art. 5 d.lgs. n. 28/10 ha previsto la soggezione alla mediazione obbligatoria.
(1) Si veda art. 5 Decreto legislativo n. 28 del 2010 aggiornato alla c.d. manovra bis 2011, in Osservatorio Mediazione Civile n. 2/2011 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).
Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 78/2012
Tribunale di Milano
Sezione VIII Civile
16 marzo 2012
…omissis…
Rigettata quindi la richiesta cautelare, vanno poi assegnati alle parti i termini ex art. 183 c.p.c. sesto comma richiesti, non risultando ad avviso del g.i. necessario procedere ad adempimenti ex art. 5 dlgs n.28/2010.
Riguardo a tale ultimo punto va in particolare osservato che la presente controversia ha ad oggetto un contratto di opzione su azioni stipulato tra privati e dunque non pare rientrare nell'ambito delle controversie in materia di “contratti finanziari”, per le quali il legislatore nell’art. 5 citato ha previsto la soggezione alla mediazione obbligatoria.
Come risulta infatti dall’endiadi usata nell’art. 5 “contratti assicurativi, bancari e finanziari” e dalla Relazione al d.lgs., ove si precisa che con tale endiadi il legislatore ha inteso riferirsi a controversie riguardanti “tipologie contrattuali che conoscono una diffusione di massa” “alla base di una parte non irrilevante del contenzioso”, deve ritenersi che la categoria di controversie in discussione vada individuata in riferimento alla natura “professionale” di una delle parti (rispettivamente l’impresa bancaria, l’impresa assicurativa e l’intermediario finanziario) più che in riferimento a specifiche tipologie contrattuali, di per sé stesse di difficile ricostruzione sistematica, posto che il nomen iuris “contratto finanziario” (a differenza di quello di “contratti bancari”, utilizzato nella intestazione del capo capo XVI del titolo II del libro IV del codice civile) non è di per sé stesso utilizzato né nel codice civile né nel TUF (d.lgs. n. 58/1998), ove è data una definizione specifica solo della diversa nozione di “strumenti finanziari”.
Tale conclusione interpretativa è del resto avvalorata dalla previsione - contenuta sempre nell’art. 5 del dlgs n.28/2010 - della alternatività alla mediazione obbligatoria (oltre che del procedimento istituito in attuazione dell’art. 128 del T.U.B. per la risoluzione delle controversie tra le banche e la clientela) anche del procedimento di conciliazione previsto dal d.lgs. n. 179/2007 “per la risoluzione di controversie tra gli investitori” diversi dai clienti professionali e “gli intermediari per la violazione da parte di questi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori”: previsione questa che pare confermare l’intenzione del legislatore del d.lgs. n. 28 di assoggettare alla mediazione obbligatoria appunto le controversie tra imprenditori bancari ovvero intermediari finanziari e i loro “clienti”, per le quali già la legislazione previgente disegnava mezzi di risoluzione alternativa della lite “facoltativi” e giudicati idonei a sostituire - per tali controversie - il procedimento di mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità.
P.Q.M.
visto l'art. 700 cpc, rigetta l'istanza cautelare di parte convenuta;
visto l'art.183 cpc, assegna alle parti i termini di cui al sesto comma di tale norma, fissando per la decisione sulle eventuali istanze istruttorie l'udienza del 25 giugno 2012 ore 10.
Milano, 16 marzo 2012.
Il Giudice
Elena Riva Crugnola
AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.