DIRITTO D'AUTORE


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2 aprile 2012

67/12. Mediazione tributaria; in vigore dal 1° aprile 2012 (Osservatorio Mediazione Civile n. 67/2012)

Il processo tributario è disciplinato dal d.lgs. n. 546 del 1992.

All’interno di tale testo normativo, al fine di assicurare una maggiore efficienza del sistema della giustizia tributaria, garantendo altresì imparzialità  e  terzietà del corpo giudicante, l’art. 39, comma 9 d.l. n. 98 del 2011 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011 n. 111, manovra correttiva 2011) ha introdotto l’art. 17-bis il quale disciplina gli istituti del reclamo e della mediazione.

Al riguardo, in via generale, si osservi quanto segue.

A norma dell’art. 17-bis d.l. n. 98/11, per le controversie di valore non superiore a 20.000 € relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate (comma 1), chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare reclamo alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale che ha emanato l'atto, le quali provvedono attraverso apposite strutture diverse ed autonome da  quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili (comma 5).

La presentazione del reclamo volto all'annullamento totale o parziale dell'atto (che può contenere una motivata proposta di mediazione; comma 7) é condizione di ammissibilità del ricorso (inammissibilità che è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio; comma 2).  

Ciò considerato, si rileva come detto procedimento sia affidato ad un organismo interno all’Amministrazione stessa (che è parte della controversia).

Quanto al procedimento, il comma 8 dispone che l’organo destinatario del reclamo, se non  intende accoglierlo, né intende accogliere l'eventuale proposta di mediazione di cui al comma 7, formula d'ufficio una proposta di mediazione (i criteri a tal fine da seguire sono: l’incertezza delle questioni controverse, il grado  di  sostenibilità  della  pretesa  ed il principio di economicità dell’azione amministrativa).

A norma poi del seguente comma 9, decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso.
 
A norma dell'art. 39, comma 11 d.l. 6 luglio 2011, n. 98 (così come convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111), le disposizioni del nuovo art. 17-bis introdotte dall'art. 39, comma 9 del medesimo decreto legge, si applicano con riferimento agli atti suscettibili di reclamo notificati a decorrere dal 1° aprile 2012.
La procedura descritta, per quanto visto, non pare sposarsi del tutto con la logica della mediazione, ispirata invece a procedure flessibili, maggiore centralità delle parti, definizione della controversie che guardi all’interezza dei reciproci rapporti tra le parti in lite ed affidata alla figura professionale del mediatore, chiamato ad aiutare le parti affinché esse stesse trovino una definizione della loro controversia.

Si ripropone di seguito il testo dell’art. 17-bis, D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 67/2012

Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413
(in Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 1993 n. 9 - Suppl. Ordinario n. 8)

Art. 17-bis
Il reclamo e la mediazione.

1. Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi  dall'Agenzia delle entrate, chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a  presentare reclamo secondo le disposizioni seguenti ed è esclusa la conciliazione giudiziale di cui all'articolo 48.

2. La presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso. L’inammissibilità è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

3. Il valore di cui al comma 1  è determinato secondo le disposizioni di cui al comma 5 dell’articolo 12.

4. Il presente articolo non si applica alle controversie di cui all’articolo 47-bis.

5. Il reclamo va presentato alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale che ha  emanato l'atto, le quali provvedono attraverso apposite strutture diverse ed autonome da  quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili.

6. Per il procedimento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12, 18, 19, 20, 21 e al comma 4 dell'articolo 22,  in  quanto compatibili.

7. Il reclamo può contenere una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell’ammontare della pretesa.

8. L’organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo volto all’annullamento totale o parziale dell'atto, né l’eventuale proposta di mediazione, formula d’ufficio una proposta di  mediazione avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni  controverse, al  grado  di  sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell’azione amministrativa. Si applicano le disposizioni dell’articolo 48, in quanto compatibili.

9. Decorsi  novanta giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento  del  reclamo  o  senza  che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. I termini  di
cui agli articoli 22 e 23 decorrono dalla predetta data. Se l'Agenzia delle entrate respinge il reclamo in  data  antecedente, i  predetti termini decorrono dal ricevimento del diniego. In   caso di accoglimento parziale del reclamo, i predetti termini decorrono dalla notificazione dell'atto di accoglimento parziale.

10. Nelle controversie di cui al comma 1 la parte soccombente è condannata a rimborsare, in aggiunta  alle  spese  di  giudizio, una somma pari al 50 per cento  delle  spese  di  giudizio  a  titolo di rimborso delle spese del procedimento disciplinato dal presente articolo. Nelle medesime controversie, fuori dei casi di  soccombenza reciproca, la commissione tributaria, puç compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti solo se ricorrono giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, che hanno indotto la parte soccombente a disattendere la proposta di mediazione.

NOTA: Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano con riferimento agli atti suscettibili di reclamo notificati a decorrere dal 1° aprile 2012 (art. 39, comma 11, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla l. 15 luglio 2011, n. 111.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

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