Il nuovo primo incontro di
mediazione: un cambio di passo
di Manuela Zanussi
(fonte CassaForense: cfnews.it
del 3.7.2023)
NOTE: per approfondimenti si veda il Focus
tematico Speciale MEDIAZIONE E
RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE DI CUI ALLA L. 206/2021 E AL D.LGS 149/2022, nonché MEDIAZIONE 3.0 - IL
FUTURO DELLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE: mediazione telematica, web 3.0,
Online dispute Resolution e digitalizzazione del procedimento
Entra in vigore il 1° luglio 2023 una delle più
rilevanti novità previste dalla Riforma Cartabia, ovvero la nuova
modalità di svolgimento del primo incontro di mediazione secondo quanto
previsto dall’art. 8 comma 6 del D. Lgs. 28/2010.
Esso si applicherà per le domande di mediazione depositate
dall’ 1.7.2023 e dunque per i primi incontri di mediazione che si terranno
presumibilmente dopo il 20 luglio 2023.
Il nuovo primo incontro sarà di mediazione effettivo e
dunque le parti dovranno essere presenti e dovranno cooperare “in
buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle
questioni controverse” (art. 8 comma 6).
La partecipazione al nuovo primo incontro avrà un costo, stabilito a
scaglioni secondo il valore della controversia e sarà corrisposto dalle parti
oltre all’indennità di avvio, ma in misura inferiore alle attuali indennità complessive
oggi versate a seguito dell’adesione.
Nel caso in cui le parti raggiugano l’accordo o decidano di proseguire
con successivi incontri, viene prevista l’applicazione di un’indennità
integrativa.
A distanza di poche ore dall’entrata in vigore della Riforma,
però, mancano i decreti attuativi che il Ministero non ha
ancora pubblicato e dunque ancora al momento non é possibile conoscere il
dettaglio delle nuove tariffe di cui alle nuove tabelle ministeriali.
Fino al 30 Giugno 2023, come è noto, il D. Lgs. 28/2010 all’art. 8
prevedeva la modalità di svolgimento del primo incontro secondo il modello
dell’incontro “filtro” con scelta c.d. OPT-OUT: sedute al tavolo
dell’incontro, il mediatore verificava l’identità delle parti presenti e
illustrava le modalità dello svolgimento e le caratteristiche della procedura,
i rischi e i costi della mediazione, i benefici fiscali in caso di accordo e
prospettava i rischi e i costi dell’alternativa giudiziale.
Dopo la fase informativa veniva richiesto alle parti di manifestare
adesione alla procedura e quindi di manifestare l’intenzione di
procedere o meno.
In caso in cui anche solo una delle due parti manifestasse volontà
negativa alla prosecuzione, la procedura si concludeva immediatamente dandone
atto a verbale e ciò in modo gratuito. Le parti non erano tenute a pagare
alcuna indennità, in quanto la prima sessione era completamente gratuita (salvo
il pagamento anticipato delle spese di avvio col deposito della domanda o
dell’adesione).
Il precedente impianto normativo configurava infatti il meccanismo che
riservava alle parti la scelta del cosiddetto “OPT-OUT”, cioè la libertà di
decidere nel corso del primo incontro di uscire dalla procedura, senza dover
essere gravati di alcuna spesa, ma purtuttavia soddisfacendo la condizione di
procedibilità di cui all’art. 5 comma 2 bis D. Lgs. 28/2010. Solo se entrambe
le parti dichiaravano la volontà di proseguire nella mediazione, si avviava la
vera e propria fase negoziale e dovevano essere versate le relative indennità
di procedura.
Dal 2013 e quindi da circa una decina d’anni veniva applicato da tutti
gli Organismi di Mediazione il modello dell’incontro filtro e del meccanismo
dell’OPT-OUT.
Dal 1.7.2023 parti ed avvocati, oltre che mediatori,
saranno chiamati a una nuova sfida: tutte le parti già nel
primo incontro saranno chiamate a svolgere con responsabilità e lealtà il
proprio ruolo attivo e consapevole.
Sarà importante che gli avvocati preparino i propri assistiti alla
mediazione individuando e definendo chiaramente negli incontri preparatori le
fasi della strategia negoziale che intendono adottare, individuando chiaramente
con il proprio assistito il cosiddetto “punto di rottura” della mediazione, i
margini estremi della negoziabilità e analizzino anticipatamente i rischi e i
costi processuali di una eventuale scelta di concludere negativamente la
procedura.
Un cambio di passo che la Riforma Cartabia chiede all’avvocatura che
ormai da oltre vent’anni conosce lo strumento della mediazione e ha imparato ad
apprezzare.
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 9/2024