=> Tribunale Torino, 25 marzo 2021
In applicazione dell'art. 8, comma 4 bis, d.lgs. 28/2010 la parte
che non ha partecipato al procedimento di mediazione e non ha fornito alcuna
giustificazione di tale mancata partecipazione deve essere condannata
a versare all'entrata del bilancio dello Stato una somma di importo
corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio. Si
tratta di una prescrizione (versamento dell'importo a favore dello Stato) che prescinde
dall'esito del giudizio e la cui ratio risiede nella violazione di quello
che è ormai un principio immanente dell'ordinamento giuridico e cioè che
la partecipazione alla mediazione è un valore in sé, a prescindere dal
merito e quindi dal convincimento di non dover incorrere nella soccombenza (I).
(I) Si veda l’art. 8, D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (Osservatorio Mediazione Civile n. 38/2018).
Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 33/2021(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)
Omissis
Le doglianze sul punto di parte attrice non risultano quindi fondate,
dovendosi anche osservare che l'art. 198 (richiamato in ordinanza ma comunque
operante a prescindere) opera con il consenso di tutte le parti che,
ovviamente, sono libere di prestarlo o meno.
Ciò premesso, si ritiene che la domanda attorea debba essere respinta
perché non provata: in mancanza degli estratti conto (non prodotti e non
richiesti ai sensi delle norme sopra citate) non è stato infatti possibile
effettuare alcuna verifica delle doglianze formulate da parte attrice. Il CTU
ha pertanto dovuto limitare la sua indagine alla documentazione contrattuale in
atti, riferendo che - in presenza degli estratti conto - avrebbe considerato
legittimo l'anatocismo (nei termini indicati nel quesito) atteso che il contratto
20.9.2004 riporta la clausola di pari periodicità trimestrale e la
sottoscrizione del cliente e che - sempre in presenza degli estratti conto
mancanti in atti - non avrebbe operato alcuno storno delle somme addebitate a
titolo di cms in quanto il contratto prevede la corretta indicazione di tale
commissione e di varie voci di spese. Non è stato possibile, al CTU, effettuare
ulteriori considerazioni attesa la carenza della documentazione contabile che
era onere (non assolto) di parte attrice produrre o far confluire in giudizio.
Resta solo da aggiungere che, in questo contesto, l' eccezione di prescrizione
formulata da parte convenuta risulta assorbita.
Atteso quanto sopra esposto, la domanda attorea deve essere respinta
senza necessità di nuova CTU e/o di integrazione della CTU esperita e le spese
del giudizio, liquidate nella misura che verrà indicata in dispositivo, seguono
la soccombenza (DM 2014 n. 55, scaglione fino ad euro 52.000, valori medi).
Anche le spese di CTU, come già liquidate (decreto 4.12.20) vanno poste
a carico di parte attrice. Si richiama inoltre il principio giurisprudenziale
in base al quale: "in tema di consulenza tecnica di ufficio, il compenso
dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso
che l' attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla
realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva
nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è
regolata dal diverso principio della soccombenza" (Cass. civ., sez. II,
30/12/2009, n. 28094).
In applicazione dell'art. 8, comma 4 bis del d. lgs. 2010 n. 28 - a norma del quale "Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'art. 5, non ha partecipato al procedimento [di mediazione] senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio"- omissis, che non ha partecipato al procedimento di mediazione e non ha fornito alcuna giustificazione di tale mancata partecipazione, deve essere condannata a versare all'entrata del bilancio dello Stato una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio. Si tratta, come è noto, di una prescrizione (versamento dell'importo a favore dello Stato) che prescinde dall'esito del giudizio e la cui ratio risiede nella violazione di quello che è ormai un principio immanente dell'ordinamento giuridico e cioè che la partecipazione alla mediazione è un valore in sé, a prescindere dal merito e quindi dal convincimento di non dover incorrere nella soccombenza.
PQM
Il Tribunale, decidendo nel procedimento iscritto nel RG al n. 6773/19, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta o dichiarata assorbita o inammissibile, così provvede: rigetta le domande omissis; condanna omissis, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare a omissis, in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese del giudizio, che liquida in euro 7.254,00, oltre IVA e cpa come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%; pone le spese di CTU, come già liquidate, a definitivo carico di omissis, in persona del legale rappresentante pro tempore; condanna omissis, in persona del legale rappresentante pro tempore, a versare all' entrata del bilancio dello Stato una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.