Di seguito quanto esposto dal Ministero della Giustizia, Direzione della giustizia civile, con provvedimento 28 luglio 2020 (Foglio Informativo n. 1/2021)
QUESITO
La notifica della diffida per mancato
pagamento indennità all’organismo di mediazione e quella del verbale di mediazione e della fattura
per l’indennità per l’attività mediazione rientrano nell’esenzione bollo e
spese ex art.
17 comma 2 d.lgs. 28/2010?
RISPOSTA del Ministero della Giustizia, Direzione della giustizia civile.
Le attività
propedeutiche o successive al procedimento di mediazione non possono
considerarsi, ai sensi dell’art.
17, comma 2, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, “atti, documenti o
provvedimenti relativi al procedimento di mediazione” ai fini dell’esenzione “dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi
specie e natura”.
Pertanto, non ricadono nel regime di favore del
citato art.
17, comma 2, la notifica della
diffida per mancato pagamento dell’indennità di cui all’art.
17, stesso d.lgs. 28/2010, nonché la notifica
del verbale di mediazione unitamente alla fattura concernente la liquidazione
dell’indennità dovuta all’organismo di mediazione, trattandosi di attività
“esterne” al predetto procedimento, il cui nucleo è costituito dal tentativo
di conciliazione ex art.
1, lett. c) stesso d.lgs.(I) (II).
(I) Il grassetto e i collegamenti ipertestuali sono a cura della Redazione dell’Osservatorio.
(II) Si veda l’art. 17, D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (Osservatorio Mediazione Civile n. 38/2018).
Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 5/2021 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)