=> Tribunale di Roma, 15 settembre 2020
Va ricordato che la Cassazione
con sentenza n. 8473/19 rileva come la lettera dell'art. 8 del D.lgs.
28/2010 stabilisca la obbligatorietà della presenza delle parti al primo
incontro, aggiungendo che la partecipazione non comporta che si tratti di
attività non delegabile (esito
interpretativo peraltro del tutto conforme ai principi fondamentali del nostro
ordinamento in tema di mandato, pacificamente ritenuti applicabili anche alla
transazione e che appaiono del tutto conformi e funzionali anche allo spirito
del D.Lgs 28/2010). La partecipazione al procedimento di mediazione, pertanto
può essere oggetto di delega. Tale delega, secondo la sentenza de qua, mancando
una previsione espressa, può essere effettuata anche a favore del proprio
difensore.
Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 4/2021
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)
Omissis
La domanda di risoluzione proposta da parte attrice è fondata e pertanto merita accoglimento.
La parte ricorrente, con la produzione del
contratto posto a fondamento della domanda, dal quale risulta la pattuizione
relativa alla durata, ha dato la prova del fatto costitutivo della pretesa
azionata, ai sensi dell'art. 2697, 1° co. c.c.
Dapprima occorre sottolineare che tra le
parti è sorto un regolare contratto che deve essere ricondotto allo schema
locatizio.
La questione preliminare sollevata dal
conduttore in ordine alla procura speciale in sede di mediazione non può essere
accolta. La Cassazione con sentenza n. 8473/19 rileva come la lettera dell'art.
8 del D.lgs. 28/2010 stabilisca la obbligatorietà della presenza delle parti al
primo incontro, aggiungendo che la partecipazione “non comporta che si tratti
di attività non delegabile”, recependo sul punto un orientamento già espresso
da una giurisprudenza minoritaria (cfr. Trib. Massa, 29 maggio 2018, n. 398,
per cui si deve ammettere “la possibilità di delegare ad un terzo 3 soggetto il
potere sostanziale di partecipare al procedimento (e quindi di conciliare la
lite), esito interpretativo peraltro del tutto conforme ai principi
fondamentali del nostro ordinamento in tema di mandato (art. 1392 c.c.),
pacificamente ritenuti applicabili anche alla transazione (Cass. civ. Sez. III
27 gennaio 2012 n. 1181) e che appaiono del tutto conformi e funzionali anche allo
spirito del D.Lgs 28/2010”. La partecipazione pertanto può essere oggetto di
delega.
Tale delega, secondo la sentenza de qua,
mancando una previsione espressa, può essere effettuata anche a favore del
proprio difensore.
Tanto premesso appare evidente che la procura
speciale rilasciata a margine della istanza di mediazione depositata dalla
stessa parte conduttrice raggiunga lo scopo secondo quanto statuito dalla S.C..
Andando ad analizzare la vicenda nel merito è
a dirsi quanto segue.
Con sentenza n. 4575/2016 la omissis ha statuito in ordine alla
validità del contratto azionato nel presente giudizio.
Tale dato vanifica ogni elemento di
contestazione offerto dalla omissis
ed esplicitato nella comparsa di costituzione e nelle memorie ex art. 426 c.p.c.
Nel caso che ci occupa il locatore ha
tempestivamente ed utilmente inviato regolare disdetta inviata 1.2.2017 alla
scadenza del secondo sessennio e tale dato non è in contestazione tra le parti.
Tanto basta per affermare che il contratto è
venuto a cessare alla scadenza del 31.12.2019 pertanto parte conduttrice
dev'essere condannata al rilascio in favore di parte attrice dell'immobile
situato in Roma, Via (omissis) fissando l'esecuzione al 4.1.2021 ex art. 17 bis
L. 77/20.
La presente pronuncia assorbe e travolge in
sé ogni altra questione sollevata dalle parti.
Le spese seguono la soccombenza e la parte
convenuta dovrà essere condannata al pagamento delle spese di lite che liquida
in complessivi
€2.550,00 di cui €550,00 per esborsi oltre
rimborso forfettario -15%- 4 IVA e CPA come per legge.
Esecutiva per legge.
PQM
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal ricorrente nei confronti di omissis srl in persona del l.r.p.t., così provvede: dichiara la cessazione del contratto alla naturale scadenza del 31.12.2019; condanna omissis srl al rilascio in favore di parte attrice dell'immobile omissis fissando l'esecuzione al 4.1.2021 ex art. 17 bis L. 77/20; condanna parte convenuta al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio, liquidate in complessivi euro 2.550,00, di cui euro 550,00 per esborsi oltre rimborso forfettario -15%- IVA e CPA come per legge.
AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.