DIRITTO D'AUTORE


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27 marzo 2020

15/20. Posizioni troppo distanti nelle trattative precedenti alla mediazione: giustificato motivo per la mancata partecipazione? (Osservatorio Mediazione Civile n. 15/2020)

=> Tribunale di Treviso, 22 novembre 2019, n. 2456

Il dissenso alla mediazione deve essere supportato da adeguate ragioni giustificative, che siano non solo pertinenti al merito della controversia, ma anche dotate di plausibilità logica, prima ancora che giuridica, tali non essendo, ad esempio, quelle basate sulla convinzione dell'insuperabilità del contrasto tra le parti. Va quindi condannata la parte al pagamento dell'importo corrispondente al contributo unificato ex art. 8, comma 4 bis, d.lgs. n. 28 del 2010 per non aver partecipato, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione al quale sia stata ritualmente invitata, qualora affermi che la mancata adesione alla procedura di mediazione sia stata determinata dalla consapevolezza dell'impossibilità di trovare un accordo, avendo le parti assunto posizioni troppo distanti nel corso delle trattative avviate prima della presentazione della domanda di mediazione. (I).


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 15/2020

Tribunale di Treviso
Sentenza n. 2456
22 novembre 2019

Omissis

La domanda di restituzione dell'importo di euro 23.700,00 non è fondata.
Anche se le difese svolte dall'attore negli atti di causa risultano confuse e, a volte contraddittorie, dalla prospettazione fatta dal medesimo si evince che le somme in questione sono state corrisposte al Condominio convenuto a titolo di prestiti non restituiti. In particolare, omissis Ne consegue che la contestazione del convenuto il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma di denaro, neghi però la sussistenza di un mutuo ed adduca una causale diversa, non costituisce un'eccezione in senso sostanziale, tale da far ricadere su di lui l'onere di provare la diversa causale, atteso che negare l'esistenza di un contratto di mutuo non significa eccepirne l'inefficacia o la sua estinzione, ma significa soltanto contestare l'accoglibilità dell'azione per mancanza della prova a supporto della domanda, rimanendo onere dell'attore provare l'esistenza dell'obbligo di restituzione, posto che esso non è dal convenuto riconosciuto (Cass. 29/11/2018 n. 30944; Cass. 07/05/2014 n. 9864; Cass. 22/04/2010 n. 9541).
Tanto precisato in linea di diritto, si osserva in fatto che il convenuto ha negato che la consegna dell'importo di euro 23.700,00 sia stata fatta a titolo di prestito sostenendo che i versamenti erano stati, invece, effettuati per la definizione di rapporti pregressi.
Alla luce dell'insegnamento giurisprudenziale sopra riportato, atteso che la prospettazione del convenuto deve ritenersi una mera difesa e non già un'eccezione in senso stretto, spetta all'attore provare di avere consegnato al Condominio EEE la somma di euro 23.700,00 a titolo di mutuo con conseguente obbligo di restituzione. omissis
Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'azione generale di arricchimento ingiustificato ha natura complementare e sussidiaria nel senso che può essere esercitata solo quando manchi un titolo specifico sul quale possa essere fondato un diritto di credito, per cui si differenzia da ogni altra azione sia per presupposti che per limiti oggettivi ed integra un'azione autonoma per diversità di petitum e causa petendi rispetto alle azioni fondate su titolo negoziale o di altro genere. Tale azione può essere proposta in via subordinata quando l'azione tipica, avanzata in via principale, abbia avuto esito negativo per carenza del titolo posto a suo fondamento; tale principio non opera se la domanda ordinaria è stata rigettata per l'assenza di prove sufficienti all'accoglimento, dato che in tale ipotesi il titolo specifico, fonte del credito azionato, in teoria sussiste, ma è infondato (Cass. 15/10/2015 n. 20871; Cass. 10/08/2007 n. 17647).
Nello specifico, non può essere accolta la domanda subordinata di arricchimento in quanto la domanda principale formulata dall'attore è stata rigettata per mancanza di prova.
Anche la domanda di ripetizione dell'indebito non merita accoglimento non avendo l'attore dimostrato, come era suo preciso onere, l'inesistenza di una causa giustificativa dei pagamenti in questione. omissis
La domanda attorea è, pertanto, infondata e va rigettata nel merito.
In tema di legittimazione degli ex soci di società estinta ad agire per la tutela di un credito sociale ancora pendente dopo la cancellazione dell'ente dal registro delle imprese, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che non sussista un'ipotesi di litisconsorzio necessario in quanto l'iniziativa singola dell'ex socio per riscuotere un credito dell'estinta società giova automaticamente anche agli altri ex soci per cui, intervenuto il pagamento da parte del debitore della cancellata società, si determina solo l'obbligo del socio che ha agito di ripartire tra gli ex soci il dovuto in proporzione alle quote di partecipazione (Cass. S. U. 12/03/2013 n. 6070; Cass. ordinanza 04/07/2018 n. 17492). Ne consegue che omissis, pur essendo legittimato ad agire individualmente quale ex socio di omissis Srl, non è tuttavia titolare del credito che ha fatto valere poiché non è succeduto alla società nella posizione creditoria de qua essendosi questa estinta per effetto della rinuncia. omissis
Sulle spese.
Ai sensi dell'art. 92, 2° comma, c.p.c. va disposta l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio, in ragione della reciproca soccombenza.
Da ultimo, si ritiene di dover condannare il Condominio EEE al pagamento dell'importo corrispondente al contributo unificato ex art. 8, comma 4 bis, del D. Lgs. n. 28/2010 per non aver partecipato, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione al quale era stato ritualmente invitato. La difesa del convenuto ha affermato che la mancata adesione alla procedura di mediazione è stata determinata dalla consapevolezza dell'impossibilità di trovare un accordo avendo le parti assunto posizioni troppo distanti nel corso delle trattative avviate prima della presentazione della domanda di mediazione. Il fatto di partecipare alla mediazione avrebbe, quindi, comportato soltanto un aumento dei costi per entrambe le parti.
Poiché il dissenso alla mediazione deve essere supportato da adeguate ragioni giustificative, che siano non solo pertinenti al merito della controversia, ma anche dotate di plausibilità logica, prima ancora che giuridica, tali non essendo, ad esempio, quelle basate sulla convinzione dell'insuperabilità del contrasto tra le parti, si ritiene nello specifico che i motivi addotti a sostegno della mancata adesione alla richiesta di mediazione non costituiscano una valida giustificazione.

PQM

Il Tribunale Ordinario di Treviso, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede: rigetta le domande formulate da omissis; dichiara la carenza di legittimazione passiva di omissis in ordine alle domande riconvenzionali proposte dal Condominio EEE; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite; condanna il Condominio EEE, ex art. 8, comma 4 bis, del D.Lgs. n. 28/2010, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al contributo unificato dovuto per il presente giudizio, in ragione della ingiustificata mancata partecipazione al procedimento di mediazione.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità. 

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