=> Corte di appello di Genova, 29 novembre 2018
In caso di pluralità di procedure che vedevano
contrapposte le medesime parti, deve
sussistere anche la prova dell'esatto
contenuto della domanda di mediazione e del suo specifico riferimento alla procedura in questione. Qualora invece
si sia solo in presenza di un verbale
del procedimento piuttosto generico, senza peraltro copia della domanda introduttiva della procedura, non è dato
comprendere a quale delle diverse cause si riferisca; in tale situazione, non deve essere applicata la sanzione
di cui all’art.
8 c. 4-bis, d.lgs. n. 28 del 2010 (I).
(I) Si veda l’art.
8, comma 4-bis, D.lgs. 4 marzo 2010
n. 28 (Osservatorio Mediazione Civile n. 38/2018).
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 31/2019
Corte di appello di Genova
Sentenza
29 novembre 2018
Omissis
Con atto di licenza per finita locazione e citazione per la convalida,
nel luglio 2016, i sig.ri omissis,
premesso: che omissis, alla cui morte
erano succeduti omissis, erano
comproprietarie di un immobile ad uso commerciale locato dal 1987 alla società omissis s.a.s. di omissis; che al socio accomandatario omissis, nel 1993, era succeduta la omissis; che in data 28.7.2015 era stata inoltrata disdetta dal
contratto; convenivano in giudizio parte conduttrice, perché fosse convalidata
la licenza per finita locazione per il 31.12.2016.
Si costituiva in giudizio la società omissis s.a.s. in persona omissis,
socia accomandataria, eccependo che non vi era stata alcuna valida disdetta,
sia perché la raccomandata 28.7.2015 proveniva dal difensore di parte
locatrice, e non dalla stessa personalmente, sia perché essa era stata
indirizzata a omissis s.a.s. di omissis, e proprio il omissis l'aveva ritirata, quando egli
non era più accomandatario e non aveva alcun potere di ritirare gli atti per la
società, mentre nessuna valida disdetta era giunta alla legale rappresentante omissis, per cui il contratto si era
rinnovato per ulteriori sei anni.
Il primo Giudice ordinava il rilascio con esecuzione al 28.2.2017;
quindi, disponeva il mutamento di rito e concedeva termine per il deposito di
memorie. Omissis Parte conduttrice
ribadiva le propri difese.
Con la sentenza qui appellata, il primo Giudice ritenuto che la
disdetta era stata inoltrata alla società, seppure con un errore materiale; che
la lettera di disdetta era stata ritirata dal omissis; che era irrilevante che egli non fosse il legale
rappresentante; che l'atto era giunto alla sede della società; che il difensore
aveva speso il nome dei clienti e solo loro potevano far valere il difetto di
procura, procura che poteva essere rilasciata anche verbalmente; convalidava lo
sfratto, condannando la società al rilascio alla data del 28.2.2017, ed al
pagamento delle spese di lite.
Ha proposto appello la società omissis
s.a.s. lamentando:
1) l'erronea valutazione dei fatti e documenti, e il difetto di
preventiva comunicazione di disdetta omissis.
2) la mancata partecipazione al procedimento di mediazione.
Censura poi l'appellante che il primo Giudice abbia ritenuta
ingiustificata la sua mancata partecipazione al giudizio di mediazione, mentre,
invece, non vi era prova del luogo ove era avvenuta la comunicazione delle
raccomandate di convocazione, nè da esse poteva evincersi a quali procedimento
si riferisse l'invito, precisazione necessaria per la pluralità di giudizi che
contrapponevano le odierne parti (compreso un procedimento di sfratto per
morosità ancora pendente). Comunque, era errato anche il valore della
controversia preso a base della determinazione del contributo unificato, che
avrebbe dovuto determinarsi in Euro 49,00 e non in Euro.118,50 come fatto da
controparte.
3) L'appellante ha poi censurato altri vari errori che omissis imputa alla frettolosità e
superficialità della sentenza omissis.
Si sono costituiti in giudizio i locatori che hanno preliminarmente
eccepito: a) come la mancata partecipazione al procedimento di mediazione,
ovvero la mancata iniziativa da parte della conduttrice circa detto
procedimento rendesse improcedibile ogni sua domanda; b) come l'appello fosse,
comunque, redatto in violazione dell'art. 342 c.p.c. , trattandosi di
ripetizione delle difese già svolte in primo grado, sicché esso era
inammissibile e improcedibile; nel merito, hanno riferito che, dopo l'inoltro
della disdetta del luglio 2015, omissis,
spendendo il nome di omissis sas
aveva scritto ai locatori diverse lettere dal valore confessorio circa il suo
ruolo nella società; ha ribadito come la notifica presso la sede della società
sia pienamente valida se ritirata da chi risulta addetto alla sede, essendo
elemento irrilevante la convivenza o meno tra i due soci, che essi appellati,
comunque, avevano provato con il certificato anagrafico versato in atti. Né era
importante l'errata indicazione di omissis
s.a.s. di omissis, perché la disdetta
aveva raggiunto lo scopo, essendo stata inoltrata e ricevuta alla sede sociale.
Circa la legittimazione del difensore, hanno affermato che la disdetta può
essere data dal difensore e ratificata validamente dai locatori a termine
scaduto.
All'udienza di discussione del 31.10.2018 le parti si sono richiamate
alle loro difese insistendo come in esse, e la causa è stata decisa dandosi
lettura dell'allegato dispositivo.
Innanzitutto si rileva che l'eccezione preliminare svolte dagli
appellati in merito all'improcedibilità delle domande avverse per mancata
proposizione del procedimento di mediazione ex art. 5 c.2 D.Lgs. n. 28 del
2010, non può essere accolta, siccome tale eccezione è stata sollevata solo in
questo grado, quindi, tardivamente.
Nè può ritenersi sussista la violazione dell'art. 342 c.p.c., poiché,
se è ben vero che l'atto di appello motivato deve essere redatto in modo più
organico e strutturato rispetto al passato, nel caso in esame, l'appellante
contesta con sufficiente puntualità la sentenza impugnata nelle parti in ordine
alle quali chiede che venga riformata, soddisfacendo, quindi, il requisito
della specificità dei motivi di cui all'art. 342 c.p.c..
Circa i motivi di appello si osserva:
1) il difetto di preventiva comunicazione di disdetta omissis.
2) sulla mancata partecipazione al procedimento di mediazione.
Deve, invece, ritenersi fondata la doglianza in merito all'intervenuta
applicazione dell'art. 8 c.4 bis D.Lgs. n. 28 del 2010 , avendo la sentenza
ritenuta ingiustificata la mancata partecipazione di omissis al giudizio di mediazione, e così avendola condannata al
versamento del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Ritiene, infatti, il Collegio che, essendo pacifica la pluralità di
procedure che vedevano contrapporsi le odierne parti, anche ritenuto che le raccomandate
di convocazione per il procedimento di mediazione siano giunte presso la
società, per esprimere un giudizio sulla ingiustificata assenza al
procedimento, avrebbe dovuto sussistere anche la prova dell'esatto contenuto
della domanda di mediazione e del suo specifico riferimento a questa procedura.
Invece, in atti risulta soltanto il verbale del procedimento (cfr.
verbale omissis) piuttosto generico ,
sicchè non è dato comprendere a quale delle diverse cause si riferisca; nè
risulta una copia della domanda introduttiva della procedura.
In tale situazione, il motivo di appello deve essere accolto,
dichiarandosi che non deve essere applicata la suddetta sanzione.
3) Non meritano seguito, invece, le generiche doglianze su errori vari
che affliggerebbero la sentenza.
Relativamente all'errore della data del contratto, si tratta di un mero
errore materiale che non inficia la validità della pronuncia, poichè da esso
non è derivato alcun errore circa la data di cessazione del contratto.
Quanto al fatto, poi, che nel dispositivo della sentenza sia stato
convalidato lo sfratto per finita locazione, mentre tale pronuncia avrebbe
dovuto assumersi con ordinanza ed inoltre, essendo la locazione ancora in
corso, non avrebbe dovuto essere emessa una convalida di sfratto, si osserva
che essendovi stato il mutamento di rito per l'opposizione di parte
conduttrice, il giudizio ordinario così instaurato doveva concludersi con una
sentenza, che è intervenuta, comunque, dopo che, come affermato nella parte
motiva, il contratto era già cessato in data 31.12.2016. Avendo ritenuta infondata
l'opposizione, quindi, non avrebbe che potuto confermarsi il provvedimento di rilascio
già disposto con l'ordinanza ex art. 665 c.p.c., essendo, comunque, evidente
che la convalida dell'intimazione equivale ad una pronuncia di risoluzione del
contratto.
In ordine, poi, alle prove dedotte, come già detto, si tratta di
capitoli inammissibili omissis.
Nella prevalente soccombenza dell'appellante, le spese di lite gravano
sulla stessa e si liquidano secondo il D.M. n. 55 del 2014 come segue: quanto
al primo grado in complessivi Euro 3.400,00 per compensi (fase di studio Euro
620,00; fase introduttiva Euro.620,00; fase istruttoria Euro 1080,00; fase
decisoria Euro 1080,00); quanto al secondo grado in complessivi Euro 3777,00
per compensi (fase di studio Euro 1080,00; fase introduttiva Euro. 877,00; fase
decisoria Euro. 1820,00), oltre spese generali ed accessori di legge per i due
gradi.
PQM
La Corte d'appello di Genova, definitivamente pronunciando; in parziale
accoglimento dell'appello dichiara non applicabile la sanzione di cui all’art. 8
D.Lgs. n. 28 del 2010; conferma le restanti statuizioni di merito; dichiara
tenuta e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida a
favore di parte appellata quanto al primo grado, in complessivi Euro 3.400,00
per compensi e quanto al presente grado in complessivi Euro 3.777,00, per
compensi, oltre oneri accessori per i due gradi.