DIRITTO D'AUTORE


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20 aprile 2018

21/18. Opposizione a decreto ingiuntivo, altro contrasto con la tesi della Cassazione: l’onere della mediazione è del creditore opposto (Osservatorio Mediazione Civile n. 21/2018)

=> Tribunale di Napoli Nord, 15 dicembre 2017

Il tribunale ritiene di dissentire dall’orientamento espresso da Cass. 24629/15 (in Osservatorio Mediazione Civile n. 2/2016) in quanto interpretazione che vìola il principio di difesa, stabilendo l’onere della mediazione obbligatoria (art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010), in caso di opposizione al titolo monitorio, della parte (l’opponente) che, invece, ha come unico strumento per contrastare la pretesa di controparte fondata su un provvedimento idoneo a passare in giudicato, l’attivazione del processo di opposizione (I) (II) (III).



(III) Per approfondimenti si veda:

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 21/2018

Tribunale di Napoli Nord
Ordinanza
15 dicembre 2017

Omissis

a) nel caso in cui non sia attivata la procedura di mediazione ovvero le parti non partecipino al primo incontro la sanzione della improcedibilità;

b) nel caso in cui le parti non partecipino ai successivi incontri, senza giustificato motivo, la sanzione pecuniaria e la valutazione della condotta ai sensi dell’art. 115 c.p.c. La ratio del diverso regime è giustificata dalla particolare importanza del primo incontro nel corso del quale il mediatore deve informare le parti in ordine alla funzione della mediazione e al suo svolgimento, e le parti devono rappresentare la possibilità di svolgere la procedura di mediazione. Questa interpretazione è coerente con le finalità, pubblicistiche e privatistiche, perseguite dal legislatore poiché è strumentale alla reale ed effettiva attivazione della mediazione, invero una differente interpretazione risolverebbe la stessa procedura in un mero adempimento burocratico con il semplice deposito della domanda presso l’organismo di mediazione;

c) le finalità perseguite dal legislatore impongono di ritenere che le ragioni ostative all’inizio della procedura possono essere esclusivamente oggettive e, comunque, non possono ridursi alla mera volontà delle parti di voler procedere alla regolazione in sede giudiziale della propria lite. Infatti, seguendo una differente interpretazione della normativa si concluderebbe che il legislatore ha previsto non un onere della parte attrice di iniziare la procedura di mediazione ma una mera facoltà, frapponendo un ostacolo in via ermeneutica alla piena realizzazione delle finalità perseguite dal legislatore con l’istituto della mediazione;

d) l’onere di impulso, nel termine di cui al dispositivo, deve essere posto a carico di chi presenta la domanda giudiziale e, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo della parte opposta che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, è da ritenersi parte in senso sostanziale con l’esercizio in giudizio dell’azione monitoria di cui la fase di opposizione rappresenta mera prosecuzione eventuale. Il tribunale ritiene di dissentire dall’orientamento di segno contrario espresso dalla Corte di legittimità con provvedimento 24629/15 secondo cui l’ingiungente creditore, attraverso il decreto ingiuntivo, ha sceltola linea deflativa coerente con la logica dell’efficienza processuale e della ragionevole durata del processo e che l’opponente ha il potere e l’interesse a introdurre il giudizio di merito, cioè la soluzione più dispendiosa, osteggiata dal legislatore. Invero, il legislatore dispone l’onere di attivare la procedura di mediazione a carico di colui che vuole far valere in giudizio un diritto e, questa disposizione non può essere interpretata violando il principio di difesa e stabilendo, in via ermeneutica, l’onere, in caso di opposizione al titolo monitorio, della parte che, invece, ha interesse e necessità di introdurre un giudizio di merito al fine di far accertare fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto fatto valere con l’ingiunzione. Invero, l’opponente ha come unico strumento per impugnare il titolo e, quindi, per contrastare la pretesa di controparte fondata su un provvedimento idoneo a passare in giudicato, l’attivazione del processo di opposizione. Infine, il legislatore prevede, in caso di instaurazione del processo di opposizione, che la mediazione deve essere attivata solo dopo il provvedimento del giudice rispetto alla esecutorietà del titolo monitorio, stabilendo, quindi, l’onere dell’opponente di iniziare il giudizio di “impugnazione” del decreto ingiuntivo dinanzi al tribunale;

e) la domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è presentata, ai sensi dell’art. 4 D.lgs. 28/10, mediante deposito di un’istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza;

f) l’art. 8 prevede che il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia (art. 8 co. 3) e il successivo art. 14 co. 2 lett. c), nel delineare gli obblighi del mediatore prevede espressamente che lo stesso debba formulare le proposte di conciliazione nel rispetto dell’ordine pubblico e delle norme imperative. È previsto che il mediatore nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, possa nominare uno o più mediatori ausiliari;

g) l’art. 13 D.lgs. 28/10 detta il regime giuridico delle spese del giudizio successivo allo svolgimento della procedura di mediazione- In particolare l’art. 13 cit dispone: “1.Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4.2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente”.

PQM

Rigetta l’istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto; con riferimento alla procedura di mediazione adotta le seguenti disposizioni: a) che parte opposta esperisca il procedimento di mediazione obbligatorio ex lege entro il termine di gg. 15 a decorrere dal 2.1.2018; b)che a cura della parte attivante il procedimento sia trasmessa copia del presente provvedimento al mediatore e che a cura di ambedue le parti siano depositate, presso l’organo di mediazione, copia di tutti gli atti e i documenti di causa almeno quindici giorni prima della data fissata per il primo incontro; c) che il mediatore, sulla base della lettura degli atti messi a disposizione dalle parti e se del caso previa nomina da parte dell’organo di mediatore ausiliario o avvalendosi di esperto iscritto all’albo anche del Tribunale, formuli, come previsto dalla legge, in caso di mancato accordo, una proposta conciliativa indipendentemente dalla concorde richiesta delle parti; d) che le parti comunichino l’esito della mediazione con nota da depositare in cancelleria almeno 10 gg prima dell’udienza, nota che dovrà contenere informazioni in merito all’eventuale mancata partecipazione delle parti personalmente senza giustificato motivo; agli eventuali impedimenti di natura pregiudiziale che abbiano impedito l’effettivo avvio del procedimento di mediazione; nonché infine, con riferimento al regolamento delle spese processuali, ai motivi del rifiuto dell’eventuale proposta di conciliazione formulata dal mediatore. Fissa la prossima udienza omissis.

Si comunichi

Aversa, 15.12.2017.
Il Giudice istruttore Dr. A. S. Rabuano

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

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