Il tribunale ritiene di dissentire dall’orientamento espresso da Cass. 24629/15 (in Osservatorio Mediazione Civile n. 2/2016) in quanto interpretazione che vìola il
principio di difesa, stabilendo l’onere della mediazione obbligatoria (art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010), in caso di opposizione al titolo monitorio, della
parte (l’opponente) che, invece, ha come
unico strumento per contrastare la
pretesa di controparte fondata su un provvedimento idoneo a passare in
giudicato, l’attivazione del processo di
opposizione (I) (II) (III).
(II) Si veda Cassazione civile, 3 dicembre 2015, n. 24629, in Osservatorio Mediazione Civile n. 2/2016.
(III) Per
approfondimenti si veda:
- sul contrasto
giurisprudenziale in materia si veda SPINA, SCHEMA Mediazione e opposizione a decreto ingiuntivo, i
contrastanti orientamenti interpretativi sulla sanzione dell’improcedibilità
della domanda, in La Nuova Procedura Civile, 3, 2017.
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 21/2018
Tribunale di Napoli Nord
Ordinanza
15 dicembre 2017
Omissis
a) nel caso in cui non sia attivata la procedura di mediazione ovvero
le parti non partecipino al primo incontro la sanzione della improcedibilità;
b) nel caso in cui le parti non partecipino ai successivi incontri,
senza giustificato motivo, la sanzione pecuniaria e la valutazione della
condotta ai sensi dell’art. 115 c.p.c. La ratio del diverso regime è
giustificata dalla particolare importanza del primo incontro nel corso del
quale il mediatore deve informare le parti in ordine alla funzione della
mediazione e al suo svolgimento, e le parti devono rappresentare la possibilità
di svolgere la procedura di mediazione. Questa interpretazione è coerente con
le finalità, pubblicistiche e privatistiche, perseguite dal legislatore poiché
è strumentale alla reale ed effettiva attivazione della mediazione, invero una
differente interpretazione risolverebbe la stessa procedura in un mero
adempimento burocratico con il semplice deposito della domanda presso
l’organismo di mediazione;
c) le finalità perseguite dal legislatore impongono di ritenere che le
ragioni ostative all’inizio della procedura possono essere esclusivamente
oggettive e, comunque, non possono ridursi alla mera volontà delle parti di
voler procedere alla regolazione in sede giudiziale della propria lite.
Infatti, seguendo una differente interpretazione della normativa si
concluderebbe che il legislatore ha previsto non un onere della parte attrice
di iniziare la procedura di mediazione ma una mera facoltà, frapponendo un
ostacolo in via ermeneutica alla piena realizzazione delle finalità perseguite
dal legislatore con l’istituto della mediazione;
d) l’onere di impulso, nel termine di cui al dispositivo, deve essere
posto a carico di chi presenta la domanda giudiziale e, nel giudizio di
opposizione a decreto ingiuntivo della parte opposta che, secondo il costante
orientamento della giurisprudenza, è da ritenersi parte in senso sostanziale
con l’esercizio in giudizio dell’azione monitoria di cui la fase di opposizione
rappresenta mera prosecuzione eventuale. Il tribunale ritiene di dissentire
dall’orientamento di segno contrario espresso dalla Corte di legittimità con
provvedimento 24629/15 secondo cui l’ingiungente creditore, attraverso il
decreto ingiuntivo, ha sceltola linea deflativa coerente con la logica
dell’efficienza processuale e della ragionevole durata del processo e che
l’opponente ha il potere e l’interesse a introdurre il giudizio di merito, cioè
la soluzione più dispendiosa, osteggiata dal legislatore. Invero, il
legislatore dispone l’onere di attivare la procedura di mediazione a carico di
colui che vuole far valere in giudizio un diritto e, questa disposizione non
può essere interpretata violando il principio di difesa e stabilendo, in via
ermeneutica, l’onere, in caso di opposizione al titolo monitorio, della parte
che, invece, ha interesse e necessità di introdurre un giudizio di merito al
fine di far accertare fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto
fatto valere con l’ingiunzione. Invero, l’opponente ha come unico strumento per
impugnare il titolo e, quindi, per contrastare la pretesa di controparte
fondata su un provvedimento idoneo a passare in giudicato, l’attivazione del
processo di opposizione. Infine, il legislatore prevede, in caso di
instaurazione del processo di opposizione, che la mediazione deve essere
attivata solo dopo il provvedimento del giudice rispetto alla esecutorietà del
titolo monitorio, stabilendo, quindi, l’onere dell’opponente di iniziare il
giudizio di “impugnazione” del decreto ingiuntivo dinanzi al tribunale;
e) la domanda di mediazione relativa alle controversie di cui
all'articolo 2 è presentata, ai sensi dell’art. 4 D.lgs. 28/10, mediante
deposito di un’istanza presso un organismo nel luogo del giudice
territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande
relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti
all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la
prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data
del deposito dell'istanza;
f) l’art. 8 prevede che il mediatore si adopera affinché le parti
raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia (art. 8 co.
3) e il successivo art. 14 co. 2 lett. c), nel delineare gli obblighi del
mediatore prevede espressamente che lo stesso debba formulare le proposte di
conciliazione nel rispetto dell’ordine pubblico e delle norme imperative. È
previsto che il mediatore nelle controversie che richiedono specifiche
competenze tecniche, possa nominare uno o più mediatori ausiliari;
g) l’art. 13 D.lgs. 28/10 detta il regime giuridico delle spese del
giudizio successivo allo svolgimento della procedura di mediazione- In
particolare l’art. 13 cit dispone: “1.Quando il provvedimento che definisce il
giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice
esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha
rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della
stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente
relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio
dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo
unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice
di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano
altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso
dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4.2. Quando il provvedimento
che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della
proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno
escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per
l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di
cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella
motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo
precedente”.
PQM
Rigetta l’istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo
opposto; con riferimento alla procedura di mediazione adotta le seguenti
disposizioni: a) che parte opposta esperisca il procedimento di mediazione
obbligatorio ex lege entro il termine di gg. 15 a decorrere dal 2.1.2018; b)che
a cura della parte attivante il procedimento sia trasmessa copia del presente
provvedimento al mediatore e che a cura di ambedue le parti siano depositate,
presso l’organo di mediazione, copia di tutti gli atti e i documenti di causa
almeno quindici giorni prima della data fissata per il primo incontro; c) che
il mediatore, sulla base della lettura degli atti messi a disposizione dalle
parti e se del caso previa nomina da parte dell’organo di mediatore ausiliario
o avvalendosi di esperto iscritto all’albo anche del Tribunale, formuli, come
previsto dalla legge, in caso di mancato accordo, una proposta conciliativa
indipendentemente dalla concorde richiesta delle parti; d) che le parti
comunichino l’esito della mediazione con nota da depositare in cancelleria
almeno 10 gg prima dell’udienza, nota che dovrà contenere informazioni in
merito all’eventuale mancata partecipazione delle parti personalmente senza
giustificato motivo; agli eventuali impedimenti di natura pregiudiziale che
abbiano impedito l’effettivo avvio del procedimento di mediazione; nonché
infine, con riferimento al regolamento delle spese processuali, ai motivi del
rifiuto dell’eventuale proposta di conciliazione formulata dal mediatore. Fissa
la prossima udienza omissis.
Si comunichi
Aversa, 15.12.2017.
Il Giudice istruttore Dr. A. S. Rabuano
AVVISO. Il
testo riportato non riveste carattere di ufficialità.