=> Tribunale di Messina, 10 maggio 2017
Qualora l’incontro di mediazione sia stato rinviato, ma
tale rinvio non sia stato comunicato
alle parti convocate (o almeno ciò
non risulta dal verbale di mediazione), la mancata partecipazione non può considerarsi ingiustificata (art. 8, comma 4-bis, d.lgs. 28/2010). Anzi, tale lesione
del contraddittorio determina la nullità
della procedura di mediazione; va quindi disposta la rinnovazione della mediazione (I).
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 20/2018
Tribunale di Messina
10 maggio 2017
Omissis
sciogliendo la riserva assunta all’udienza del ---;
vista l’eccezione di improcedibilità sollevata dai convenuti e dalla
terza chiamata e di nullità della mediazione;
rilevato che la procedura di mediazione è stata promossa dalla parte
attrice;
ritenuto che l’espletamento della mediazione non sia avvenuto nel
rispetto del principio del contraddittorio;
rilevato, invero, che l’incontro del 21.8.2015, al quale erano stati
convocati omissis, è stato rinviato
al 9.9.2015, ma tale rinvio non è stato comunicato alle parti convocate (o
almeno ciò non risulta dal verbale di mediazione);
rilevato che l’incontro del 9.9.2015, su istanza del omissis, è stato rinviato al 29.9.2015,
ma neppure tale rinvio risulta comunicato alle parti convocate;
ritenuto dunque che, in mancanza della comunicazione del rinvio, le
parti convocate non avrebbero potuto partecipare agli incontri del 9.9.2015 e
del 29.9.2015;
rilevato, peraltro, che la omissis
ha chiesto in data 19.8.2015 il differimento dell’incontro fissato per il
21.8.2015 al periodo successivo alla sospensione feriale, e che il 21.9.2015
aveva chiesto comunicazioni in merito alla stessa procedura di mediazione, non
avendo ricevuto più alcun avviso;
ritenuto che la mancata partecipazione della omissis e delle altre parti non possa considerarsi ingiustificata,
come erroneamente affermato nel verbale di mediazione infruttuosa del 9.2015;
ritenuto che la lesione del contraddittorio determini la nullità della
procedura di mediazione;
ritenuto, quindi, di disporre la rinnovazione della mediazione,
assegnando alla parte attrice termine di quindici giorni decorrenti dalla data
del 15.5.2017 per assicurare la comunicazione del presente provvedimento da
parte della Cancelleria;
PQM
Dichiara la nullità della procedura di mediazione già espletata; ordina
la rinnovazione del procedimento di mediazione, assegnando a tal fine alla
parte attrice termine di quindici giorni decorrenti dal 15.5.2017. Rinvia la
causa all’udienza omissis per
verificare l’esito della mediazione. Manda alla Cancelleria per la
comunicazione del presente provvedimento ai procuratori delle parti costituite.
Messina, 10 maggio 2017
Il Giudice
dott.ssa Milena Aucelluzzo