=> Trib. Roma n. 4140 del 2014
La parte va condannata ex art. 96 c.p.c. alla luce del comportamento
da questa tenuto sia nella fase della
mediazione, sia nella fase prettamente processuale (nella specie
la parte, un’assicurazione, non si era
presentata, e senza giustificarsi, nella fase mediatoria e, poi, aveva resistito alla domanda attorea “pur nella
consapevolezza dell’infondatezza delle tesi sostenute” e, peraltro, “nel
difetto della normale diligenza con cui era stata istruita la pratica
assicurativa”).
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 32/2014
Tribunale di Roma
Sezione XII Civile
Sentenza n. 4140/2014
Il rifiuto da parte della --- Ass.ni s.p.a. di non onorare il contratto
perfezionatosi con l’arrivo della proposta transattiva sottoscritta e con il
dato IBAN, non trova giustificazione e pretestuosa appare la scusa avanzata
dalla --- Ass.ni s.p.a., che non si era accorta che l’infortunato non era il
contraente ma la moglie.
La e-mail di accettazione è stata inoltrata alla e-mail dalla quale è
pervenuta la proposta a mezzo pec e nelle modalità indicate dalla ---.
E’ ormai pacifico che l’indirizzo di posta elettronica possa essere
considerato indirizzo ai sensi e per gli effetti dell’art. 1335 c.c, trovando
applicazione in tutti i casi la presunzione di conoscenza (Cass. Civ. Mass
n.689 del 14.01.2005).
Come ormai confermata da costante giurisprudenza (cfr. Cass Civ. III
sez. n. 7420 del 31.03.2011) la conclusione di un contratto si perfeziona al
momento in cui l’accettazione sia giunta all’indirizzo del destinatario e la
revoca della proposta, quale atto unilaterale recettizio, non produce effetti
quando sia pervenuta all’accettante dopo la conclusione del contratto, vale a
dire dopo l’arrivo all’indirizzo del proponente dell’accettazione della
controparte.
Il significato della scusa dello scambio di persona non è comprensibile,
in quanto che la polizza “Persona OK” è una polizza cumulativa con cui viene
complessivamente assicurato un nucleo famigliare per una certa somma (nella
fattispecie € 100.000,00 per morte ed invalidità – con franchigia del 3% - e
3.000,00 per rimborso spese di cura; € 80,00 al giorno per il ricovero ed 40,00
per ogni giorno di gesso).
Quindi anche il contraente Sig. Cocco come l’infortunata erano titolari
di un terzo dei singoli massimali essendo il nucleo famigliare composto da tre
persone (vedi art. 23 C.G.A.).
La ratio di questa tipologia di polizze è il basso costo del premio
assicurativo, essendo il rischio suddiviso su più persone.
L’ultimo comma dell’art. 23 delle Condizioni Generali di Polizza recita:
“Qualora le indennità liquidabili ai sensi di polizza eccedessero le somme
assicurate, esse verranno proporzionalmente ridotte”.
Questa clausola non avrebbe senso se la somma assicurata per ciascun
facente parte del nucleo familiare, pari ad e 33.333,33, non potesse mai essere
superata dall’indennità liquidabile poiché anche una invalidità del 100%
verrebbe liquidata con euro 33.333,33.
La corretta interpretazione dell’art. 23 delle C.G.A è che, fermo il
massimale di e 33.333,33 per ciascun componente il nucleo famigliare, le indennità
vanno rapportate al massimale complessivo di C 100.000,00 per invalidità
permanente, e 80 per ciascuna giornata di ricovero, € 40,00 per ciascuna
giornate di gesso oltre il rimborso delle spese di cura fino ad € 3.000,00.
Solo nell’ipotesi che uno dei garantiti abbia subito un danno con una
permanente, poniamo del 50%, pari ad una indennità di € 50.000,00, questa,
eccedendo la somma assicurata (€ 33.333,33) per ciascuno di loro, verrebbe
proporzionalmente ridotta.
La Sig.ra .--- ha depositato una valutazione delle proprie lesioni pari
a 14 punti di invalidità permanente, mentre la valutazione della --- Ass.ni
s.p.a. pari a 11 punti, non è suffragata da idonea documentazione e sconosciuto
è il nome del relatore.
Non essendo stata esperita una visita collegiale né richiesta una CTU in
corso di causa, questo Giudice, esaminata la sola perizia di parte attorea
redatta dal medico legale Dr. --- insieme con i certificati medici e le spese,
valuta le lesioni residuate all’attrice, causa l’infortunio subito, pari a 13
punti, oltre a 6 gg. di ricovero e 35 gg. di gesso.
Spettano pertanto all’attrice, detratta la franchigia di 3 punti, euro
10.000,00 per la voce “invalidità”, 480,00 per la voce “ricovero”, 1.400,00 per
la voce “gesso”, oltre euro 2.144,81 per le spese mediche documentate.
La Sig.ra --- aveva anche provato a rivolgersi ad un Ente di mediazione
per trovare una soluzione della vertenza, ma, non essendosi presentata la ---
Ass.ni s.p.a., senza addurre motivazioni, la mediazione si è chiusa con la mera
accettazione della proposta del mediatore per euro 9.750,00, anche questa
rimasta inevasa, per cui le spese affrontate dovranno essere rimborsate in
ragione di euro 205,00.
Dalla somma totale di euro 14.024,81, così ottenuta, vanno detratti euro
3.266,52 già corrisposti, e sul totale residuo di euro 10.758,29 vanno
calcolati la rivalutazione e gli interessi legali a far data dal 23.02.2011 ad
oggi in ragione di euro 1.302,00 , per un totale complessivo di euro 12.060,00.
Sul totale delle somme così liquidate per sorte capitale ed interessi,
competono gli interessi legali dalla data della presente decisione al saldo, ex
art 1282 c.c.
Tenuto conto del comportamento della --- Ass.ni S.p.a., sia nella fase
della mediazione che nella fase prettamente processuale, non presentandosi e
senza giustificarsi nella fase mediatoria e resistendo alla domanda attorea pur
nella consapevolezza dell’infondatezza delle tesi sostenute e nel difetto della
normale diligenza con cui era stata istruita la pratica assicurativa, la mera
opinabilità del diritto fatto valere e la consapevolezza della mancanza di
documentazione medica, questa Società viene condannata al pagamento
dell’ulteriore somma di € 2.000,00 ai sensi dell’art. 96 c.p.c. .
La spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in
dispositivo d’ufficio., tenuto conto delle somme in concreto liquidate e dei
valori medi di liquidazione del D.M. 140/12, applicabile alla fattispecie come
da giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass n.16581/ 12).