=> Trib. Milano, 21.3.2014
Dato che la causa ha già avuto un corso sproporzionato rispetto ai termini
reali della controversia, che avevano indotto il difensore di una delle parti ad ipotizzare un
ragionevole componimento della controversia, anche alla luce della dubbia rilevanza e congruenza dei mezzi di
prova offerti da ambo le parti, il giudice invita le parti ex art. 185 bis c.p.c. a valutare la sua proposta di definizione transattiva della causa e, ove le parti
rifiutassero immotivatamente tale proposta, si riserva di avviarle a mediazione ai sensi dell'art. 5 co. 2° del d. lgs. n.
28/2010.
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 30/2014
Tribunale di Milano
Sez. specializzata in materia
di impresa
21 marzo 2014
Ordinanza
Il giudice istruttore,
letti gli atti introduttivi e le sei memorie depositate ex art. 183 co.
6° c.p.c.,
ed esaminati i documenti prodotti dalle parti,
sciogliendo la riserva automaticamente assunta il 18/3/2014,
rilevato
A. che non vi è specifica contestazione, ad opera della --- s.r.l., in
merito alla quantificazione del residuo credito 'provvigionale' (in realtà,
partecipazioni agli utili del Punto vendita napoletano dell'associante)
maturato dal --- alla cessazione del rapporto (ottobre 2012) e risultante dalle
fatture prodotte dall'attore sub doc. 12;
B. che non vi è altresì stata specifica contestazione ad opera
dell'associato del conteggio relativo ai cc.dd. sospesi riferiti agli introiti
di biglietteria, come documentato dalla società convenuta ai suoi documenti 6
& 7, portanti un residuo credito dell'Associante dell'ammontare di €
1.363,00;
C. che per il resto le parti si addebitano reciproci inadempimenti - di
dubbia fondatezza - dai quali sarebbero discesi danni di cui, l'uno chiedendone
accertamento giudiziale in via equitativa e l'altra cumulando ogni possibile
penale contrattuale, hanno chiesto il risarcimento nella rispettiva misura di €
88.814,94 ed € 53.850,00;
ritenuto
D. che, così stando le cose e a quasi un anno e mezzo dai fatti, la
causa ha già avuto un corso sproporzionato rispetto ai termini reali della
controversia, che avevano indotto il difensore della società convenuta - già
nel primissimo scambio di corrispondenza alla fine del 2012 - ad ipotizzare un
ragionevole componimento riconoscendo "le eventuali competenze maturate
dal sig. --- (...) a seguito del regolare adempimento di tutte le obbligazioni
contrattuali dal medesimo assunte in merito alla gestione degli incassi e delle
prenotazioni effettuate" (cfr. doc. 5 conv.);
E. che pertanto, anche alla luce della dubbia rilevanza e congruenza –
nella parte in cui possono ritenersi ammissibili - dei mezzi di prova orale
offerti da ambo le parti nelle rispettive memorie ex art. 183 co. 6° n. 2
c.p.c., le parti vanno piuttosto invitate ex art. 185 bis c.p.c. a valutare
attentamente una ipotesi di definizione transattiva della causa in termini di
riconoscimento e corresponsione dalla --- al --- del saldo residuo di €
16.934,11 (18.297,00 - 1.363,00), con reciproca rinuncia a tutte le altre pretese
risarcitorie ed alla refusione delle spese di lite da ciascuno di essi sin qui
sostenute;
F. che sin d'ora lo scrivente, ove le parti rifiutassero immotivatamente
tale proposta, si riserva di avviarle a mediazione ai sensi dell'art. 5 co. 2°
del d. lgs. n. 28/2010.
PQM
letti gli artt. 183 co. 7° e 185 bis c.p.c.,
1) formula alle parti la proposta transattiva indicata al punto E. della
parte motiva della presente ordinanza;
2) invita le parti a riferire delle determinazioni in proposito assunte
- ovvero sin d'ora per innescare, se lo riterranno, il meccanismo processuale
di cui all'art. 309 c.p.c. - all'udienza del 16 settembre 2014 alle ore 11,20;
3) manda la cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza
alle
parti.
Milano, 21.3.2014.
Il Giudice, Dr. G. Vannicelli