Con
provvedimento del 21 settembre 2011, il Giudice di Pace di Mercato S.
Severino aveva presentato domanda di
pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia UE tema di mediazione civile
(1).
Nell'ambito
del relativo procedimento (causa C-492/11), il servizio giuridico della Commissione europea ha presentato alla Corte,
in data 2 aprile 2012, proprie osservazioni scritte, formulate alla luce della
direttiva 2008/52/CE (2).
In
particolare, in tema di mancata
partecipazione al procedimento di mediazione, la Commissione ha rilevato
che la richiamata direttiva in materia di mediazione non osta ad una normativa
nazionale – come quella italiana di cui al d.l.gs. n. 28 del 2010 (3) – la
quale prevede che la parte che ingiustificatamente non partecipa al
procedimento di mediazione sia sanzionata con la possibilità per il giudice
successivamente investito della controversia di desumere argomenti di prova dalla mancata partecipazione e con la condanna al pagamento di una somma
corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. Dette sanzioni,
peraltro, a detta della Commissione UE “non
risultano tali da ostacolare o rendere particolarmente difficile l’accesso al
giudice”.
Di
contro, la Commissione UE ritiene che la direttiva 2008/52/CE osti ad una
normativa nazionale che assortisca il procedimento
di mediazione di tipo obbligatorio di sanzioni
economiche in grado di incidere sulla libertà delle parti di porre fine al
procedimento di mediazione in qualsiasi momento; così, difatti, si
limiterebbe, “in maniera sproporzionata,
l’esercizio del diritto d’accesso al giudice”.
Con
riferimento poi alla durata massima
prevista del d.lgs. n. 28 del 2010 per la mediazione, la Commissione UE, qualora
si tratti di mediazione obbligatoria, ritiene che il termine di quattro mesi non
appaia tale “da comportare un ritardo
nell’introduzione definizione del successivo giudizio tale da risultare manifestamente
sproporzionato rispetto all’obiettivo di garantire una composizione più rapida
delle controversie”. Su precisa tuttavia che spetta al giudice nazionale “stabilire caso per caso se il ritardo che l’esperimento
della mediazione comporta rispetto al diritto ad una tutela giurisdizionale
effettiva non sia tale da comportare una compressione di questo diritto
suscettibile di ledere la sostanza del diritto stesso”.
Da
ultimo, il servizio giuridico della Commissione europea si è pronunciato sulla
questione dell’onerosità della mediazione
obbligatoria, osservando che, in linea di principio, la direttiva
2008/52/CE osta ad una normativa nazionale che preveda una mediazione
obbligatoria onerosa, spettando tuttavia al giudice nazionale stabilire “caso per caso se i costi della mediazione
obbligatoria siano tali da rendere la
misura sproporzionata rispetto all’obiettivo di una composizione più economica delle
controversie”.
(1)
Si veda Mediazione obbligatoria e principio di tutela giurisdizionale
effettiva: rinvio pregiudiziale alla corte di Giustizia (G.d.P. Mercato San
Severino 21 settembre 2011http://www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.it/2012/02/3712-mediazione-obbligatoria-e.html, in Osservatorio Mediazione Civile n. 37/2012
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).
Al riguardo si rimanda a G. SPINA, Le questioni interpretative sottoposte alla Corte di Giustizia in
materia di mediazione civile, in “Rivista Italiana di Diritto Pubblico
Comunitario”, Giuffrè, n. 3-4/2012 [ISSN 1121-404X].
(2) Si veda Direttivan. 52 del 2008 relativa alla mediazione in materia civile e commerciale, in
Osservatorio Mediazione Civile n. 24/2012 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)
(3) Si veda Decreto legislativo n. 28 del 2010 aggiornato alla
c.d. manovra bis 2011, in Osservatorio Mediazione Civile n. 2/2011
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).
Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 107/2012