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17 settembre 2012

107/12. Osservazioni della Commissione europea sul d.lgs. n. 28 del 2010 nell’ambito della causa C-492/11 (Osservatorio Mediazione Civile n. 107/2012)


Con provvedimento del 21 settembre 2011, il Giudice di Pace di Mercato S. Severino aveva presentato domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia UE tema di mediazione civile (1).

Nell'ambito del relativo procedimento (causa C-492/11), il servizio giuridico della Commissione europea ha presentato alla Corte, in data 2 aprile 2012, proprie osservazioni scritte, formulate alla luce della direttiva 2008/52/CE (2).

In particolare, in tema di mancata partecipazione al procedimento di mediazione, la Commissione ha rilevato che la richiamata direttiva in materia di mediazione non osta ad una normativa nazionale – come quella italiana di cui al d.l.gs. n. 28 del 2010 (3) – la quale prevede che la parte che ingiustificatamente non partecipa al procedimento di mediazione sia sanzionata con la possibilità per il giudice successivamente investito della controversia di desumere argomenti di prova dalla mancata partecipazione e con la condanna al pagamento di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. Dette sanzioni, peraltro, a detta della Commissione UE “non risultano tali da ostacolare o rendere particolarmente difficile l’accesso al giudice”.

Di contro, la Commissione UE ritiene che la direttiva 2008/52/CE osti ad una normativa nazionale che assortisca il procedimento di mediazione di tipo obbligatorio di sanzioni economiche in grado di incidere sulla libertà delle parti di porre fine al procedimento di mediazione in qualsiasi momento; così, difatti, si limiterebbe, “in maniera sproporzionata, l’esercizio del diritto d’accesso al giudice”.

Con riferimento poi alla durata massima prevista del d.lgs. n. 28 del 2010 per la mediazione, la Commissione UE, qualora si tratti di mediazione obbligatoria, ritiene che il termine di quattro mesi non appaia tale “da comportare un ritardo nell’introduzione definizione del successivo giudizio tale da risultare manifestamente sproporzionato rispetto all’obiettivo di garantire una composizione più rapida delle controversie”. Su precisa tuttavia che spetta al giudice nazionale “stabilire caso per caso se il ritardo che l’esperimento della mediazione comporta rispetto al diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva non sia tale da comportare una compressione di questo diritto suscettibile di ledere la sostanza del diritto stesso”.  

Da ultimo, il servizio giuridico della Commissione europea si è pronunciato sulla questione dell’onerosità della mediazione obbligatoria, osservando che, in linea di principio, la direttiva 2008/52/CE osta ad una normativa nazionale che preveda una mediazione obbligatoria onerosa, spettando tuttavia al giudice nazionale stabilire “caso per caso se i costi della mediazione obbligatoria  siano tali da rendere la misura sproporzionata rispetto all’obiettivo di una composizione più economica delle controversie”.

(1) Si veda Mediazione obbligatoria e principio di tutela giurisdizionale effettiva: rinvio pregiudiziale alla corte di Giustizia (G.d.P. Mercato San Severino 21 settembre 2011http://www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.it/2012/02/3712-mediazione-obbligatoria-e.html, in Osservatorio Mediazione Civile n. 37/2012 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).  Al riguardo si rimanda a G. SPINA, Le questioni interpretative sottoposte alla Corte di Giustizia in materia di mediazione civile, in “Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario”, Giuffrè, n. 3-4/2012 [ISSN 1121-404X].



Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 107/2012

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