=> Trib. Mantova, 25 giugno 2012
Nell’ambito della procedura di mediazione non è obbligatoria l’assistenza tecnica di un difensore, per cui non può ritenersi che le domande proposte in sede di mediazione debbano essere compiutamente ed esattamente formulate sotto il profilo giuridico, essendo sufficiente, come espressamente previsto dall’art. 4 D.Lgs. n. 28/10, che l’istanza contenga l’indicazione dell’oggetto e delle ragioni della pretesa, al fine di consentire alle parti di raggiungere un accordo conciliativo in merito.
Il diritto reale di servitù appartiene alla categoria dei diritti c.d. autodetrminati, che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte, per cui, com’è noto, la modificazione del titolo, anche in corso di causa, non costituisce “domanda nuova”; non costituiscono quindi domande nuove i diversi titoli allegati in atto di citazione a fondamento della domanda di accertamento proposto; avendo pertanto la presente causa il medesimo “oggetto” della procedura, fallita, di mediazione, l’azione proposta dagli attori deve ritenersi procedibile, a nulla rilevando altresì che sia stata richiesta la determinazione di modalità di esercizio del diritto di passaggio ulteriori rispetto a quelle indicate in sede di mediazione, essendo detto esercizio regolato dal titolo o, in mancanza, dagli artt. 1065 e ss. c.c..
Fattispecie: a fronte dell’eccezione di improcedibilità dell’azione per non esservi corrispondenza ed identità fra le domande contenute nell’istanza di mediazione prodromica ed obbligatoria e le domande proposte in giudizio, il giudice ha ritenuto che l’oggetto della causa fosse il medesimo della procedura di mediazione, ovvero l’accertamento del diritto di servitù di passaggio e la determinazione delle modalità di esercizio del suddetto diritto. Caso in cui nell’istanza di mediazione veniva indicato come oggetto della mediazione l’“accertamento della sussistenza del diritto di servitù gravante sul fondo servente a favore del fondo di proprietà degli istanti e fissazione delle modalità di esercizio della servitù secondo determinati criteri”, mentre nell’atto di citazione veniva richiesto l’accertamento della regolare costituzione del diritto di servitù di passaggio a favore del fondo di loro proprietà come previsto in atto notarile o, in subordine, a seguito del decorso del ventennio necessario per usucapire detto diritto reale, ovvero per destinazione del padre di famiglia e avanzato, in via principale e subordinata, domande di determinazione, con diversa modalità, dell’esercizio di detto diritto, oltre al risarcimento del danno.
Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 106/2012
Tribunale di Mantova
25 giugno 2012
Ordinanza
…Omissis…
Premesso che parte convenuta ha eccepito in via pregiudiziale l’improcedibilità dell’azione proposta dagli attori ex art. 5 D.Lgs. n. 28/10, per non esservi corrispondenza ed identità fra le domande contenute nell’istanza di mediazione prodromica ed obbligatoria e le domande proposte nel presente giudizio;
rilevato che la procedura di mediazione obbligatoria è stata promossa dagli attori (v. doc. 16 parte convenuta) con istanza in cui sono stati illustrati i fatti relativi alla controversia fra le parti e in cui è stato indicato, come oggetto della domanda l’“accertamento della sussistenza del diritto di servitù gravante sul fondo servente di proprietà dei --- a favore del fondo di proprietà degli istanti e fissazione delle modalità di esercizio della servitù secondo i seguenti criteri: --- Gli odierni istanti inoltre chiedono a ristoro dei disagi patiti --- il riconoscimento di una somma da determinarsi in via equitativa”;
che nell’atto di citazione con cui è stata promossa la presente controversia gli attori hanno richiesto l’accertamento della regolare costituzione del diritto di servitù di passaggio a favore del fondo di loro proprietà come previsto in atto notarile o, in subordine, a seguito del decorso del ventennio necessario per usucapire detto diritto reale, ovvero per destinazione del padre di famiglia e avanzato, in via principale e subordinata, domande di determinazione, con diversa modalità, dell’esercizio di detto diritto, oltre al risarcimento del danno;
che nell’ambito della procedura di mediazione non è obbligatoria l’assistenza tecnica di un difensore, per cui non può ritenersi che le domande proposte in sede di mediazione debbano essere compiutamente ed esattamente formulate sotto il profilo giuridico, essendo sufficiente, come espressamente previsto dall’art. 4 D.Lgs. n. 28/10 che l’istanza contenga l’indicazione dell’oggetto e delle ragioni della pretesa, al fine di consentire alle parti di raggiungere un accordo conciliativo in merito;
che nel caso l’oggetto della pretesa è costituito dall’accertamento del diritto di servitù di passaggio vantato dagli attori sul fondo dei convenuti e dalla determinazione delle modalità di esercizio del suddetto diritto;
che il diritto reale di servitù appartiene alla categoria dei diritti c.d. autodetrminati, che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte, per cui, com’è noto, la modificazione del titolo, anche in corso di causa, non costituisce “domanda nuova”;
che sulla base di tale principio non costituiscono quindi domande nuove i diversi titoli allegati in
atto di citazione a fondamento della domanda di accertamento proposto;
rilevato pertanto che, avendo la presente causa il medesimo “oggetto” della procedura, fallita, di mediazione, l’azione proposta dagli attori deve ritenersi procedibile, a nulla rilevando altresì che sia stata richiesta la determinazione di modalità di esercizio del diritto di passaggio ulteriori rispetto a quelle indicate in sede di mediazione, essendo detto esercizio regolato dal titolo o, in mancanza, dagli artt. 1065 e ss. c.c.;
ritenuto per quanto esposto che l’eccezione sollevata dai convenuti è infondata e deve essere rigettata rilevato che deve disporsi per la prosecuzione del giudizio così come indicato in dispositivo, in conformità alle richieste delle parti;
P.Q.M.
Visto l’art. 5 D.Lgs. n. 28/2010;
Rigetta l’eccezione di improcedibilità dell’azione sollevata dai convenuti;
assegna alle parti i termini di cui all’art. 183, VI° c. c.p.c. per deposito di memorie, con
decorrenza dei termini dal 27.06.2012;
fissa per la decisione in ordine alle istanze istruttorie che verranno formulate l’udienza
dell’11.12.2012 ad ore 9.30, alla quale rinvia.
Si comunichi.
Mantova, 25 giugno 2012
Il Giudice
dott. ALESSANDRA VENTURINI