Sulla Gazzetta Ufficiale 23.3.2023, Serie generale, n. 70, è stato pubblicato il d.lgs. 10 marzo 2023, n. 28, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE.”.
L’art. 2, d.lgs. 28/2023 cit. ha novellato il d.lgs. n. 28 del 2010 in tema di mediazione c.d. obbligatoria e demandata dal giudice come segue: “All’articolo 5, comma 6, lettera h), del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, le parole: «all’articolo 37» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 37 e 140-octies».
L’art. 5, comma 6, lett. h), d.lgs. 28/2010, come novellato
dalla recente riforma del processo civile di cui al d.lgs. 149/2022,
prevede le ipotesi in cui non trovano applicazione le riformate discipline:
- della c.d. mediazione obbligatoria di cui all’art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2011;
- della mediazione demandata dal giudice di cui all’art. 5-quater, d.lgs. 28/2010.
Alla luce della novella normativa del 2023, dunque, le dette discipline non si applicano, tra l’altro, nell'azione inibitoria non solo di cui all'art. 37 cod. consumo (d.lgs. 206/2005), ma anche di cui all’art. 140-octies cod. consumo, come introdotto dal d.lgs. 28/2023.
Il detto d.lgs. 28/2023, difatti, ha novellato il richiamato cod. consumo di cui al d.lgs. 206/2005 disponendo, tra l’altro, all’art. 1 (che ha inserito il nuovo titolo II.1 al cod. consumo, recante “Azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori”), il nuovo art. art. 140-octies, che si riporta di seguito:
“Art. 140-octies – Provvedimenti inibitori
1. Gli enti legittimati
possono proporre azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei
consumatori per ottenere l’adozione di provvedimenti inibitori.
2. Il ricorso è notificato al
pubblico ministero.
3. Si applicano i commi dal
quarto al quattordicesimo dell’articolo 840 -quinquies del codice di procedura civile.
4. L’ente legittimato non è
onerato di provare la colpa o il dolo del professionista, né le perdite o i
danni effettivi subiti dai singoli consumatori interessati.
5. Quando ricorrono giusti
motivi di urgenza, gli enti legittimati di cui al comma 1 possono chiedere in
corso di causa un provvedimento provvisorio teso a far cessare una condotta
omissiva o commissiva o a inibire la reiterazione di una condotta che appaia
costituire una violazione delle disposizioni di cui all’articolo 140-ter , comma 2. Si applicano gli
articoli 669 -quater, primo,
secondo e quarto comma, 669-sexies ,
669-octies, ottavo e nono
comma, 669-decies, primo comma,
669-duodecies e 669–terdecies del codice di procedura
civile.
6. Il provvedimento
provvisorio perde efficacia se la domanda di provvedimento inibitorio è
dichiarata inammissibile, anche se avverso l’ordinanza è stato proposto reclamo,
ovvero rigettata nel merito con sentenza anche non passata in giudicato.
7. Si applicano il settimo e
l’ottavo comma dell’articolo 840-sexiesdecies
del codice di procedura civile.
8. In ogni caso l’azione di
cui al presente articolo può essere proposta solo dopo che siano decorsi
quindici giorni dalla data in cui gli enti legittimati abbiano richiesto al professionista,
a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta
elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato,
la cessazione del comportamento lesivo degli interessi dei consumatori e degli
utenti.”.
Si segnala che l’art. 4, d.lgs. 28/2023 cit., in tema di disposizioni transitorie e finali, prevede, in via generale, che “le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 25 giugno 2023”.
Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 10/2023(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)