Ritenuto che la mediazione
obbligatoria (art. 5 d.lgs. 28/2010) sia sempre connessa
e funzionale alla fase processuale, ancorché questa possa rimanere eventuale, in caso di raggiungimento
del fine che si è preposto il Legislatore con l’istituto stesso, va affermato
che l’art. 75 del D.P.R. n. 115/2002,
in tema di ambito di applicabilità
dell’ammissione al patrocinio, nella parte in cui prevede che essa è valida
per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse,
debba essere interpretato nel senso che al suo interno sia compresa anche la fase della mediazione obbligatoria pre-processuale
(cfr. Tribunale di Firenze, ord. 13.12.2016). Va quindi accolta l’istanza, proposta dall’avvocato di parte ammessa al patrocinio a
spese dello Stato, per la liquidazione del compenso professionale relativo all’attività svolta in sede di
mediazione conclusasi col raggiungimento
dell’accordo (I) (II).
(I) Si veda l’art.
5, comma 1-bis, D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 aggiornato al d.l. 50/2017 conv. con mod. in l. 96/2017 - manovra correttiva 2017 (Osservatorio Mediazione Civile n. 46/2017).
(II) in senso
conforme si veda Tribunale di Firenze, 13 dicembre 2016, in Osservatorio Mediazione Civile n. 24/2017.
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 25/2018
Tribunale di Trieste
Decreto
29 novembre 2017
Omissis
Il Presidente della sezione civile del Tribunale di Trieste, delegato
alla trattazione degli affari civili di competenza del Presidente del
Tribunale, vista l’istanza dell’avv. omissis,
quale difensore di omissis, per la liquidazione
del compenso professionale relativo all’attività svolta in sede di mediazione,
obbligatoria, in vista della proposizione di una azione per la reintegrazione
della quota di legittima, per la quale era stato ammesso a patrocinio a spese
dello Stato con provvedimento del Consiglio dell’Ordine degli avvocati del 18.2.2014;
visto l’accordo raggiunto in sede di mediazione;
ritenuto che la mediazione, siccome obbligatoria, sia sempre connessa e
funzionale alla fase processuale, ancorché questa possa rimanere eventuale, in
caso di raggiungimento del fine che si è preposto il Legislatore con l’istituto
stesso;
stimato che l’articolo 75 del D.P.R. n.115/2002, in tema di ambito di
applicabilità dell’ammissione al patrocinio, nella parte in cui prevede che
essa è valida per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali,
comunque connesse, debba essere interpretato nel senso che al suo interno sia
compresa anche la fase della mediazione obbligatoria pre-processuale,
richiamando sul punto le condivise considerazioni di giurisprudenza di dottrina
e merito (Tribunale di Firenze, ord. 13.12.2016, Pres. Est. Br., pluriedita, e che richiama
altro precedente dello stesso ufficio);
osservato che la liquidazione deve avvenire sulla base dei parametri
indicati degli artt. 18, 19, 20 e 21 del D.M. 55/2014 (attività
stragiudiziale), considerando il valore medio con riduzione alla metà ai sensi
dell’art. 130 D.P.R. n. 115/02;
apprezzata la natura dell’impegno professionale profuso da quanto
emerge dalla documentazione allegata,
appare congruo liquidare all’Avv. omissis
in relazione all’attività espletata la somma di Euro 4320 per compensi (scaglione
da Euro 26.001,00 a 52.000,01 in base al valore della quota rivendicata,
ridotti ad Euro 1.986,00 ex art. 130 cit., oltre alle spese generali pari al
7%, oltre IVA e CAP, senza aumento per la conciliazione, attesa la
incompatibilità della voce con la procedura stessa, in quanto finalizzata
proprio alla conciliazione;
tutto ciò premesso
conferma in via definitiva l’ammissione al patrocinio a spese dello
Stato di nel procedimento suindicato; liquida omissis Euro 1.986,00 per compensi, oltre alle spese generali nella
misura del 7%, oltre IVA e CAP.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di
ufficialità. Il collegamento ipertestuale alla giurisprudenza richiamata è
stato inserito a cura dell’Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile.