=> Tribunale di Verona, 11 maggio 2017
La parte può conferire procura speciale ad altro soggetto, compreso il suo difensore, per
farsi rappresentare nel procedimento di
mediazione di cui al d.lgs. 28/2010 (I) (II).
(I) Per la
versione aggiornata del d.lgs. 28/2010 si veda: D.lgs.4 marzo 2010 n. 28 aggiornato al d.l. 50/2017 conv. con mod. in l. 96/2017 -manovra correttiva 2017 (Osservatorio Mediazione Civile n. 46/2017). Per approfondimenti si veda SPINA, CODICE OPERATIVO DEI NUOVI ADR,Pacini ed., Pisa, 2016 (Osservatorio Mediazione Civile n. 64/2016).
(II) Per
approfondimenti si veda SPINA, Mediazione: sì alla procura specialeper farsi rappresentare, Altalex, 2017.
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 47/2017
Tribunale di Verona
Sezione terza
Ordinanza
11 maggio 2017
Omissis
Rilevato che
la condizione di
procedibilità non può ritenersi realizzata poiché al procedimento di mediazione
espletato ante causam, su iniziativa dell’attrice, la convenuta non ha
partecipato e l’attrice ha partecipato tramite soggetto non legittimato a
rappresentarla;
va innanzitutto
ribadito che, ad avviso di questo giudice, la parte può conferire procura
speciale ad altro soggetto, compreso il suo difensore, per farsi rappresentare nel
procedimento di mediazione; non è infatti condivisibile l’orientamento
giurisprudenziale, invero prevalente, che, ai fini dell’assolvimento della
condizione di procedibilità prevista dall’art. 5 comma 1 bis, d.lgs. 28/2010,
assume come indispensabile la partecipazione delle parti personalmente
(assistite dai difensori) e non solo quella dei loro difensori (sul punto in
esame, ex multis, Trib.
Firenze 19.3.2014 est. Breggia; Trib.
Pavia 9.3.2015 est Marzocchi; Trib.
Vasto 9.3.2015 est. Pasquale; Trib. Roma sez. III 19.2.2015; Trib.
Roma, 14.12.2015); tale indirizzo infatti si fonda principalmente su un
dato normativo letterale, ovvero i riferimenti che l’art.8 comma 1, del d.lgs.
28/2010, nel descrivere le modalità di svolgimento della mediazione, fa alla
parte e al difensore quali soggetti che vi partecipano;
in contrario deve
però osservarsi che né questa norma, né altre del d.lgs. 28/2010, prescrivono
la presenza obbligatoria della parte alla procedura, cosicché ad essa deve
riconoscersi natura semplicemente descrittiva di quello che il legislatore ha
pensato poter essere lo sviluppo della procedura;
al contempo nessuna
disposizione vieta alla parte di delegare alla partecipazione alla procedura il
proprio difensore cosicché il fondamento normativo della possibilità di
attribuire ad esso una procura a conciliare ben può essere rinvenuto del
disposto dell’art.83 c.p.c; è proprio per questa ragione peraltro che quella facoltà
viene solitamente inserita nelle procura alle liti;
la valorizzazione
della peculiare funzione del primo incontro, quale momento non solo informativo
ma anche facilitativo della conciliazione (ulteriore argomento addotto a
sostegno della tesi qui criticata), poi non è da sola sufficiente a
giustificare una deroga alla norma di carattere generale sopra citata;
sono però le
conseguenze alle quali conduce l’opinione in esame a palesarne più chiaramente
la fragilità; essa infatti determina una disparità di trattamento tra la parte
che ha interesse alla realizzazione della condizione di procedibilità
(generalmente si tratta della parte che intende agire in giudizio) e le sue
controparti, perché sola la prima è esposta alla grave sanzione processuale ipotizzata;
a ben vedere,
l’orientamento qui divisato favorisce addirittura l’atteggiamento dilatorio
della parte convenuta poiché questa potrebbe continuare, per un periodo di
tempo indefinito, o non preventivamente definito, a farsi rappresentare in
mediazione dal proprio difensore, impedendo la realizzazione del presupposto
processuale e con essa l’accesso alla giustizia dell’attore; proprio
quest’ultima considerazione induce poi ad escludere che, anche a voler ritenere
che il legislatore abbia previsto come obbligatoria la presenza personale della
parte al procedimento di mediazione, l’inosservanza di tale prescrizione possa
determinare l’improcedibilità della domanda giudiziale, anche qualora fosse
l’attore a partecipare alla mediazione tramite il suo difensore; del resto tale
conseguenza non solo non è stata contemplata dal d.lgs. 28/2010 ma, a ben
vedere, è stata da esso implicitamente ma chiaramente esclusa;
il legislatore
infatti ha previsto per la parte che non partecipa in nessun modo, senza
giustificato motivo, alla mediazione obbligatoria ex lege, e tiene quindi un
comportamento più grave di quello della parte che ci partecipa tramite il
proprio difensore, la sanzione della condanna al pagamento del contributo
unificato e la possibilità per il giudice di desumere dal suo comportamento
argomenti di prova;
tale impostazione
viene però stravolta se si ricollega alla condotta meno grave una sanzione più
severa della predetta quale l’improcedibilità della domanda.
Orbene, tutto ciò
chiarito deve evidenziarsi come nel caso di specie l’attrice sia stata
rappresentata nel procedimento di mediazione non dal suo difensore ma da un avvocato
da questi delegato;
richiesta di
documentare la procura in virtù del quale tale soggetto era intervenuto alla
procedura stragiudiziale l’attrice ha prodotto un mandato alle liti nel quale
essa aveva conferito al proprio difensore il potere di rappresentarla davanti
al giudice nell’udienza di cui all’art. 183 c.p.c. e di conciliare e transigere
la controversia; è evidente quindi
come nessuno specifico potere di partecipare al procedimento di mediazione essa
avesse attribuito al proprio difensore e tantomeno quello di delegarlo a terzi.
PQM
Assegna alle parti
termine di quindi giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per
depositare l’istanza di mediazione e rinvia la causa all’udienza del 16
novembre 2017 h.09.30.