=> Tribunale di Roma, 14 dicembre 2015
I principi
relativi alla riservatezza delle dichiarazioni delle parti devono essere
riferiti al contenuto sostanziale dell'incontro di mediazione. Pertanto, non viola il precetto della riservatezza, l’avvocato che si
limiti ad una didascalica trascrizione, a verbale di udienza, degli eventi
storici che il giudice può anche altrimenti leggere consultando i verbali
redatti dal mediatore nel corso degli incontri svoltisi; eventi che concernono
la presenza o assenza delle parti. Ciò anche se in tale trascrizione si
leggono anche fatti che possono essere considerati dichiarazioni, qualora tali dichiarazioni
riguardino circostanze che attengono alla possibilità di valutazione della
ritualità della partecipazione (o della mancata partecipazione) delle parti
al procedimento di mediazione. Ed invero, vale, a consentirne la conoscenza da
parte del giudice, la norma di cui all'art.8 comma 4-bis, la presenza o assenza delle parti del d.lg. 28/2010 nonché,
in via generale, dell'art. 96, comma 3, c.p.c. Conclusivamente, il mediatore
deve e chiunque ne abbia interesse può, trascrivere ogni elemento fattuale
utile a consentire al giudice di valutare la ritualità della partecipazione o
la mancata partecipazione delle parti al procedimento di mediazione (I)
(II).
Qualora alla procedura di mediazione disposta dal giudice (art.5, comma 2, d.lgs. 28/2010) una delle parti non abbia partecipato in
assenza di valide e comprovate giustificazioni, sussistendo concrete
possibilità conciliative frustrate da detta irrituale partecipazione, attese le
conseguenze che possono derivare a carico delle parti dalla mancata o irrituale
partecipazione alla mediazione, può concedersi alle stesse la possibilità di
rinnovare la mediazione in modo rituale (I).
In caso di mediazione disposta dal giudice (art.5, comma 2, d.lgs. 28/2010), all'udienza di rinvio, le parti, in caso di
accordo, potranno anche non comparire; viceversa, in caso di mancato
accordo, potranno, volendo, in quella sede fissare a verbale quali siano
le loro posizioni al riguardo, anche al fine di consentire l'eventuale
valutazione giudiziale della condotta processuale delle parti ai sensi degli
artt. 91 e 96, comma 3, c.p.c. (I) (II).
In caso di mediazione demandata (art.5, comma 2, d.lgs. 28/2010) è esclusa la possibilità di procura speciale
per le parti fisiche mentre, quanto ai soggetti diversi, la procura
speciale deve attestare i poteri del rappresentante di transigere e di
conciliare (I).
(II) Si vedano gli artt.91e 96, comma 3, c.p.c. (in La Nuova Procedura Civile).
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 31/2016
Tribunale di Roma
Sezione XIII
14 dicembre 2015
ordinanza
Omissis
Alla procedura di mediazione, disposta con ordinanza del 7.5.2015 del
giudice, sempre presente l'attore di persona ed il suo difensore nei vari
incontri tenutisi, non hanno partecipato ritualmente l'Istituto omissis (convenuto) con il solo
difensore; Y (convenuto) con il solo difensore; in assenza di valide e
comprovate giustificazioni. Quanto alla Assicurazione omissis., terza chiamata in causa, presente il solo difensore, va
disposta la produzione della procura speciale di cui era munito, come è stato
riferito, il difensore, al fine di verificare se in essa era contenuto il
potere di conciliare e transigere, ché in caso negativo si tratterebbe anche
per tale soggetto di partecipazione irrituale.
Da quanto emerge dal preciso e puntuale resoconto effettuato dal
difensore dell'attore a verbale di udienza delle presenze (e assenze) nel
procedimento di mediazione, nonché da quanto dichiarato ivi dai difensori delle
altre parti, sussistono concrete possibilità conciliative, che sono state
frustrate nel procedimento di mediazione dalla irrituale partecipazione dei
convenuti.
Attese le conseguenze che possono derivare a carico delle parti dalla
mancata o irrituale partecipazione alla mediazione, si concede alle stesse la
possibilità di rinnovare la mediazione in modo rituale.
Alle parti si assegna termine fino all'udienza di rinvio per il
raggiungimento di un accordo amichevole.
Va fissato il termine di gg. 15, decorrente come in dispositivo per
depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti
congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al
secondo comma dell'art. 5 n. 28/2010; con il vantaggio di poter pervenire
rapidamente ad una conclusione, per tutte le parti vantaggiosa, anche da punto
di vista economico e fiscale (cfr. art. 17 e 20 d.lg. n.28/2010), della
controversia in atto.
Va evidenziato che ai sensi e per l'effetto del secondo comma dell'art.
5 d.lg. n. 28/2010 come modificato dal d.l. n. 69/2013 è richiesta l'effettiva
partecipazione al procedimento di mediazione demandata, laddove per effettiva
si richiede che le parti non si fermino alla sessione informativa e che oltre
agli avvocati difensori siano presenti le parti personalmente;
Il mediatore potrà se del caso, ed in conformità a quanto previsto dal
Regolamento dell'Organismo, formulare una proposta ai sensi dell'art. 11 d.lg.
n. 28/2010 e che la mancata partecipazione (ovvero l'irrituale partecipazione)
senza giustificato motivo al procedimento di mediazione demandata dal giudice
oltre a poter attingere, secondo una sempre più diffusa interpretazione
giurisprudenziale, alla stessa procedibilità della domanda, è in ogni caso
comportamento valutabile nel merito della causa.
All'udienza di rinvio, le parti, in caso di accordo, potranno anche non
comparire; viceversa, in caso di mancato accordo, potranno, volendo, in quella
sede fissare a verbale quali siano le loro posizioni al riguardo, anche al fine
di consentire l'eventuale valutazione giudiziale della condotta processuale
delle parti ai sensi degli artt. 91 e 96 III° cpc.
È stato contestato da una delle controparti dell'attore, la liceità
della verbalizzazione effettuata dal difensore di X (attore) all'udienza del
10.12.2015, degli accadimenti avvenuti in sede di mediazione da ritenersi
riservati, con riserva di segnalazione all'organo di disciplina forense.
La lagnanza è infondata e priva di fondamento.
Va ricordato che il procedimento di mediazione è improntato alla
riservatezza.
L'avvocato dell'attore non ha violato tale precetto (che ha, come testé
chiarito, profonda e sostanziale ragion logica), limitandosi ad una didascalica
(e utile per chi legge) trascrizione, a verbale di udienza, degli eventi
storici che il giudice può anche altrimenti leggere (e che in effetti
riscontra) consultando i verbali redatti dal mediatore nel corso degli incontri
svoltisi; eventi che concernono la presenza o assenza delle parti. Il che sta a
significare che al fine di garantire la massima libertà delle parti di poter
fra di loro dialogare, esporre i propri punti di vista, effettuare proposte,
ammissioni, richieste, chiarimenti e quant'altro, non si devono verbalizzare da
parte del mediatore né possono essere propalate da chiunque (compresi gli
avvocati delle parti) tali dichiarazioni che men che meno possono essere
oggetto di testimonianza et similia.
E' ben vero però che in tale trascrizione si leggono anche fatti che
possono essere considerati, strictu o latu sensu, dichiarazioni.
E così il difensore dell'attore trascriveva a verbale di udienza che
l'avvocato del dott. Y. riferiva l'assenza della parte per motivi di lavoro,
che era presente l'avvocato dell'Istituto omissis
che depositava un certificato medico del legale rappresentante e, in un
successivo incontro, lo stesso difensore a mezzo Pec ha comunicato che la sua
assistita non è favorevole ad avanzare una proposta conciliativa nei termini
ipotizzati dall'istante.
Si tratta, tuttavia, di trascrizioni non solo lecite ma utili e
necessarie.
Infatti i principi relativi alla riservatezza delle dichiarazioni delle
parti devono essere riferiti al contenuto sostanziale dell'incontro di
mediazione.
Ogni qualvolta invece, che tali dichiarazioni, che vengano trasposte
all'esterno, anche in udienza, riguardino circostanze che attengono alla
possibilità di valutazione della ritualità (o meno) della partecipazione (o
della mancata partecipazione) delle parti al procedimento di mediazione, va
predicata la perfetta liceità della comunicazione e dell'utilizzo.
Ed invero, vale, a consentirne la conoscenza da parte del giudice, la
norma di cui all'art. 8 co. 4 bis, la presenza o assenza delle parti del d.lg.
28/2010 nonché, in via generale, dell'art. 96 III° cpc
Sarebbe infatti insolubile aporia ammettere da una parte che il giudice
debba sanzionare la mancata o irrituale partecipazione delle parti al
procedimento di mediazione e per contro impedirgli di conoscere gli elementi
fattuali e storici che tale ritualità o meno concretizzino.
Conclusivamente, il mediatore deve e chiunque ne abbia interesse può,
trascrivere ogni elemento fattuale utile a consentire al giudice di valutare la
ritualità della partecipazione o la mancata partecipazione delle parti al
procedimento di mediazione.
E de hoc satis.
Diritto
PQM
A scioglimento della riserva che precede, dispone che le parti rinnovino
la mediazione demandata, ai sensi dell'art. 5 comma secondo del d.lg. n.
28/2010, della controversia; partecipando in modo rituale, come ut supra
indicato, alla stessa; esclusa la possibilità di procura speciale per le parti
fisiche, dovrà essere prodotta, quanto ai soggetti diversi, la procura speciale
attestante i poteri del rappresentante di transigere e di conciliare; invita i
difensori delle parti ad informare i loro assistiti della presente ordinanza
nei termini di cui all'art. 4, co. 3° d.lg. n. 28/2010, e specificamente della
necessità di partecipare effettivamente e di persona assistiti dai rispettivi
avvocati, al procedimento di mediazione; informa le parti che l'esperimento del
procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi
dell'art. 5, co. 2° e che ai sensi dell'art. 8 d.lg. n. 28/2010 la mancata
partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione comporta
le conseguenze previste dalla norma stessa; nonché la possibile applicazione
dell'art. 96 III° co. cpc; fissa il termine di gg. 15, decorrente dal omissis, per depositare presso un
organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che
per prima vi proceda, la domanda di cui al secondo comma dell'art. 5 del d.lg.
n. 28/2010; rinvia all'udienza del omissis
per quanto di ragione.