E’ entrato in
vigore il DM 4 agosto 2014, n. 139,
Regolamento recante modifica al
decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sulla
determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e
dell'elenco dei formatori per la mediazione nonché sull’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai
sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010.
Il nuovo DM è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2014, n. 221 ed è entrato
in vigore il 24 settembre.
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 51/2014 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n.
69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie
civili e commerciali;
Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 4
marzo 2010, n. 28, recante attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno
2009, n. 69;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
Visto il decreto ministeriale 18 ottobre
2010, n. 180 e successive modificazioni e integrazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso
dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 febbraio
2014;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
Vista la nota del 4 luglio 2014 con la quale lo
schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei
ministri;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1 Disposizione generale
Art. 1 Disposizione generale
1. Le disposizioni del decreto del Ministro
della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, richiamate nei successivi articoli,
sono modificate o integrate secondo quanto disposto negli articoli seguenti.
Art. 2 Modifiche all'articolo 4
1. All'articolo 4, comma 2, lettera a) del decreto
del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e successive integrazioni
e modificazioni, le parole: «quello la cui sottoscrizione e' necessaria alla
costituzione di una societa' a responsabilita' limitata», sono sostituite dalle
parole: «10.000,00 euro».
Art. 3 Modifiche all'articolo 8
1. All'articolo 8 del decreto del Ministro della
giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e successive integrazioni e modificazioni,
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5. L'organismo iscritto e' obbligato a comunicare
al Ministero della giustizia, alla fine di ogni trimestre, non oltre l'ultimo
giorno del mese successivo alla scadenza del trimestre stesso, i dati
statistici relativi alla attivita' di mediazione svolta.».
Art. 4 Modifiche all'articolo 10
1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del
Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e successive integrazioni e
modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di cui
all'articolo 8 comma 5, il responsabile dispone la sospensione per un periodo
di dodici mesi dell'organismo che non ha comunicato i dati; ne dispone la
cancellazione dal registro se l'organismo non provvede ad inviare i dati,
inclusi quelli storici dei dodici mesi precedenti, entro i tre mesi
successivi.».
Art. 5 Modifiche all'articolo 11
1. All'articolo 11, comma 1, primo periodo, del
decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e successive
integrazioni e modificazioni, la parola «annualmente» e' sostituita dalle
parole «ogni sei mesi».
Art. 6 Integrazioni
1. Dopo l'articolo 14 del decreto del Ministro
della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e successive integrazioni e
modificazioni, e' inserito il seguente:
«Articolo 14-bis (Incompatibilita' e conflitti di
interesse). - 1. Il mediatore non puo' essere parte ovvero rappresentare o in
ogni modo assistere parti in procedure di mediazione dinanzi all'organismo
presso cui e' iscritto o relativamente al quale e' socio o riveste una carica a
qualsiasi titolo; il divieto si estende ai professionisti soci, associati
ovvero che esercitino la professione negli stessi locali.
2. Non puo' assumere la funzione di mediatore
colui il quale ha in corso ovvero ha avuto negli ultimi due anni rapporti
professionali con una delle parti, o quando una delle parti e' assistita o e'
stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui
associato ovvero che ha esercitato la professione negli stessi locali; in ogni
caso costituisce condizione ostativa all'assunzione dell'incarico di mediatore
la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 815, primo comma, numeri
da 2 a 6, del codice di procedura civile.
3. Chi ha svolto l'incarico di mediatore non puo'
intrattenere rapporti professionali con una delle parti se non sono decorsi
almeno due anni dalla definizione del procedimento. Il divieto si estende ai
professionisti soci, associati ovvero che esercitano negli stessi locali.».
Art. 7 Modifiche all'articolo 16
1. All'articolo 16, comma 2, del decreto del
Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e successive integrazioni e
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole «da ciascuna parte» sono
aggiunte le parole «per lo svolgimento del primo incontro»;
b) dopo le parole «euro 40,00» sono aggiunte le
parole «per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle
di valore superiore, oltre alle spese vive documentate;
c) dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente:
«l'importo e' dovuto anche in caso di mancato accordo».
2. All'articolo 16, comma 4, lettera d) del
decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e successive
integrazioni e modificazioni, le parole «di cui all'articolo 5, comma 1,» sono
sostituite dalle parole «di cui all'articolo 5, comma 1-bis e comma 2,».
Art. 8 Modifiche all'articolo 18
1. All'articolo 18, comma 2, lettera a) del
decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e successive
integrazioni e modificazioni, le parole «quello la cui sottoscrizione e'
necessaria alla costituzione di una societa' a responsabilita' limitata», sono
sostituite dalle parole: «10.000,00 euro».
Art. 9 Disposizioni finali e transitorie
1. Gli organismi di mediazione che alla data di
entrata in vigore del presente decreto non sono in possesso di tutti i
requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) del decreto del Ministro
della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e successive integrazioni e
modificazioni, devono provvedere alla integrazione entro il termine di
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,
pena la cancellazione della iscrizione. Entro il medesimo termine, pena la
cancellazione della iscrizione, devono provvedere alla integrazione dei
requisiti di cui all'articolo 18, comma 2 lettera a) del decreto del Ministro
della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e successive integrazioni e
modificazioni, gli organismi di formazione che alla data di entrata in vigore
del presente decreto non ne sono gia' in possesso.
2. I mediatori che alla data di entrata in vigore
del presente regolamento non hanno completato l'aggiornamento professionale in
forma di tirocinio assistito di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b) del
decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e successive
integrazioni e modificazioni, devono provvedervi entro il termine di un anno
dalla entrata in vigore del presente regolamento.
3. La tabella con la specifica degli oneri
informativi di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14
novembre 2012, n. 252, e' allegata al presente regolamento.
Art. 10 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Roma, 4 agosto 2014.
Il Ministro della giustizia
Orlando
Il Ministro dello sviluppo economico
Guidi
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Il Ministro della giustizia
Orlando
Il Ministro dello sviluppo economico
Guidi
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre
2014.
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne - prev. n. 2490.
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne - prev. n. 2490.
Allegato
ELENCO DEGLI ONERI INFORMATIVI INTRODOTTI O
ELIMINATI A CARICO DI CITTADINI E IMPRESE (ART. 2, COMMA 2, DPCM 14 NOVEMBRE
2012 N. 252).
ONERI INTRODOTTI
A) Denominazione
1) Obbligo di comunicazione di dati statistici al
Ministero della Giustizia
2) obbligo di monitoraggio statistico
B) Riferimento normativa interno
1) Art. 2 dello schema di DM che modifica l'art.
18 del DM 180/2010
2) art. 4 dello schema di DM che modifica l'art.
11 del DM 180/2010
C) Categoria dell'onere
1) comunicazione
2) altro
D) cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa
1) la norma introduce, in capo all'organismo di
mediazione, l'obbligo di trasmettere al Ministero della giustizia, ogni tre
mesi, i dati statistici relativi alle attivita' di mediazione. La norma fissa
anche il termine: non oltre l'ultimo giorno successivo alla scadenza del
trimestre.
2) L'obbligo di monitoraggio statistico in capo al
Ministero era gia' previsto dall'articolo 11 del DM 180/2010. La norma dello
schema di DM in esame si limita a modificare l'intervallo temporale - sei mesi
invece di un anno - in modo da intensificare l'attivita' di monitoraggio.
ONERI ELIMINATI
Nulla da rilevare