DIRITTO D'AUTORE


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1 agosto 2014

46/14. Mediazione delegata (caso di opposizione a decreto ingiuntivo): invito alle parti a comunicare l’esito della mediazione con nota da depositare in cancelleria (Osservatorio Mediazione Civile n. 46/2014)

=> Trib. Firenze, 18 marzo 2014

Disposto l’invio in mediazione ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 28/2010, il giudice può invitare le parti a comunicare, tramite i loro avvocati, l’esito della mediazione, con nota da depositare in cancelleria (nella specie almeno dieci giorni prima della prossima udienza); nota che dovrà contenere informazioni in relazione: i. a quanto stabilito dall’art. 8, comma 4 bis (D.L.vo citato), in merito all’eventuale mancata (fattiva) partecipazione delle parti (sostanziali) senza giustificato motivo; ii. a quanto stabilito dall’art. 5, comma 2 (D.L.vo citato) in merito alle eventuali ragioni di natura pregiudiziale o preliminare che hanno impedito l’avvio del procedimento di mediazione; iii. a quanto stabilito dall’art. 13 (D.L.vo citato), anche ai fini del regolamento delle spese processuali, in merito al rifiuto delle parti – con specifica menzione della parte (delle parti) che ha (hanno) opposto il rifiuto – dell’eventuale proposta di conciliazione formulata dal mediatore, con indicazione del suo contenuto.

Al fine di disporre l'esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 28/2010, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice dispone che parte opposta, quale attore in senso sostanziale, esperisca il procedimento di mediazione presso un organismo accreditato ai sensi dell’art. 4, comma 1 d.lgs. n. 2872010, con deposito della domanda di mediazione entro il termine di 15 giorni.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 46/2014

Tribunale di Firenze
18 marzo 2014
Ordinanza

…omissis…

Entrambi i difensori chiedono la concessione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c..

Il Giudice, visto l’art. 5, comma 2, D.L.vo n. 28/2010, così come modificato dalla L. n. 98/2013, sentiti i procuratori,

dispone

che parte opposta quale attrice in senso sostanziale esperisca il procedimento di mediazione presso un organismo accreditato ai sensi dell’art. 4, comma 1, (D.L.vo citato) con deposito della domanda di mediazione entro il termine di 15 giorni;

fa presente

che, ai sensi dell’art. 5, comma 2, D.L.vo citato, il mancato esperimento dell’effettivo tentativo di mediazione è sanzionato a pena di improcedibilità della domanda;

invita

- gli avvocati delle parti a informare i loro assistiti di quanto disposto, nei termini di cui all’art. 4, comma 3, (D.L.vo citato);

- le parti e i loro avvocati a partecipare a una sessione informativa presso ---;

- le parti a comunicare, tramite i loro avvocati, l’esito della mediazione, con nota da depositare in cancelleria almeno dieci giorni prima della prossima udienza.
La nota dovrà contenere informazioni:
- in relazione a quanto stabilito dall’art. 8, comma 4 bis (D.L.vo citato), in merito all’eventuale mancata (fattiva) partecipazione delle parti (sostanziali) senza giustificato motivo;
- in relazione a quanto stabilito dall’art. 5, comma 2 (D.L.vo citato) in merito alle eventuali ragioni di natura pregiudiziale o preliminare che hanno impedito l’avvio del procedimento di mediazione;
- in relazione a quanto stabilito dall’art. 13 (D.L.vo citato), anche ai fini del regolamento delle spese processuali, in merito al rifiuto delle parti – con specifica menzione della parte (delle parti) che ha (hanno) opposto il rifiuto – dell’eventuale proposta di conciliazione formulata dal mediatore, con indicazione del suo contenuto;

fissa

al fine di acquisire le informazioni relative all’esito del disposto tentativo di mediazione e di verificare l’avveramento o meno della condizione di procedibilità l’udienza del ---.

Il Giudice
dott. Anna Primavera

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

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