=> Trib. Reggio Calabria, 22 aprile 2014
Nel contesto di contrastanti opzioni
interpretative (I), è maggiormente condivisibile la tesi (II) secondo cui la mediazione
obbligatoria non si estende alle domande riconvenzionali sollevate dal
convenuto o da terzi nel corso del procedimento.
(I) Si vedano in argomento tutte le pronunce in materia contenute nel
massimario-banca dati dell’Osservatorio al seguente link:
(II) Sostenuta da parte della giurisprudenza di merito: v., ad esempio, Trib.Palermo, sezione distaccata di Bagheria, 11 luglio 2011, in OsservatorioMediazione Civile n. 29/2012.
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 42/2014
Tribunale di Reggio Calabria
22 aprile 2014
Ordinanza
…Omissis…
rilevato che, come eccepito dall’attrice, in ordine alla domanda
riconvenzionale (tendente al riconoscimento di un diritto di abitazione sul
bene caduto in successione) la convenuta non ha attivato previamente la procedura
di mediazione;
ritenuto, tuttavia, che, a giudizio di questo Tribunale, non ne deriva
l’inammissibilità e/o improcedibilità, né sorge l’obbligo del giudice di
invitare la parte ad attivare la procedura di mediazione;
che, infatti, nel contesto di contrastanti opzioni interpretative, è
maggiormente condivisibile la tesi (sostenuta da parte della giurisprudenza di
merito: v., ad esempio, Trib. Palermo, sezione distaccata di Bagheria, 11
luglio 2011) secondo cui la mediazione obbligatoria non si estende alle domande
riconvenzionali sollevate dal convenuto o da terzi nel corso del procedimento.
Infatti, pur se l’art. 5 d. lgs. n. 28/2010 non sembra distinguere tra domanda principale e quella riconvenzionale, laddove fa genericamente riferimento a “chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a …”, la ratio della legge, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata, che faccia salvi i principi della ragionevole durata del processo e dell’efficienza ed effettività della tutela giurisdizionale (anche in relazione alla direttiva 2008/52/CEE, in tema di equilibrata relazione tra procedimento giudiziario e mediazione), sembra indicare che:
Infatti, pur se l’art. 5 d. lgs. n. 28/2010 non sembra distinguere tra domanda principale e quella riconvenzionale, laddove fa genericamente riferimento a “chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a …”, la ratio della legge, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata, che faccia salvi i principi della ragionevole durata del processo e dell’efficienza ed effettività della tutela giurisdizionale (anche in relazione alla direttiva 2008/52/CEE, in tema di equilibrata relazione tra procedimento giudiziario e mediazione), sembra indicare che:
a) l’obbligo di preventiva mediazione, avendo come prioritario scopo quello di evitare l’instaurazione di un giudizio che, nel caso in esame, è comunque sorto, non sortirebbe, comunque, l’effetto di definire l’intero contenzioso, posto che in ipotesi il tentativo conciliativo è già fallito per la domanda principale e la mediazione per le riconvenzionali non sarebbe preventiva, ma successiva;
b) si avrebbe un allungamento dei tempi del processo, in contrasto con
l’art. 111 Cost., senza possibilità di verificare l’eventuale scopo dilatorio
dell’azione del convenuto o del terzo;
c) lo stesso art. 5 cit. facoltà il convenuto ad eccepire il mancato
tentativo di mediazione e tale va considerato chi viene citato in giudizio e
non già chi, avendo promosso un’azione e, pertanto, notificato ad altri una
vocatio in ius, risulti a sua volta destinatario di una domanda, collegata a
quella originaria;
che è altresì priva di pregio l’evezione dell’attrice di inammissibilità
della riconvenzionale (inerente l’asserito diritto di abitazione sul bene
caduto in successione) per difetto di collegamento con la domanda principale di
lesione di legittima e di divisione ereditaria;
ritenuto che, ferma restando la questione sulla validità o meno della
scrittura del 16 maggio 2003 (sulla quale si deciderà con la sentenza
definitiva), va disposta una consulenza tecnica d’ufficio, per:
1. Descrivere, anche mediante idonee planimetrie e rappresentazione
fotografica, l’immobile caduto in successione, facente parte dell’asse
ereditario in contesa;
2. Accertare il valore dello stesso alla data odierna, con metodo
sintetico-comparativo, sulla base di oggettivi e controllabili dati di
riscontro, di cui il consulente darà adeguato conto;
3. predisporre un progetto di divisione, con riguardo al valore alla
data attuale, previa verifica della possibilità e/o convenienza di una
divisione in natura;
4. determinare il valore locativo del bene a far data dal giorno della
domanda giudiziale (art. 561 c.c.);
5. accertare se, in base agli atti prodotti in giudizio, risultino
essere stati effettuati lavori di manutenzione o ristrutturazione dalla morte
della de cuius ad oggi, determinando,e in caso positivo, il valore;
P.Q.M.
Rigetta l’eccezione di inammissibilità e/o improdedibilità della domanda
riconvenzionale, sollevata dall’attrice;
nomina c.t.u. l’arch. (Omissis), via (Omissis), (Omissis), (Omissis),
con il mandato indicato in premessa;
Visto l’art. 81 bis disp. att. c.p.c., tenuto conto della natura e
dell’oggetto del processo, del carico del ruolo e della data di iscrizione a
ruolo della causa, fissa il seguente calendario del processo ...omissis...
Si notifichi alle parti e al c.t.u.
Reggio Calabria, 22/04/2014.
Il Presidente istruttore
(Giuseppe Minutoli)