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Tribunale di Napoli,
14
novembre
2024
Chi
abbia ricevuto una procura
speciale sostanziale dalla parte,
con il potere di partecipare in sua sostituzione all'incontro di
mediazione, non
può delegare un terzo a partecipare alla mediazione in sostituzione
della parte.
Fonte:
Osservatorio
Mediazione Civile n. 8/2025
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)
Tribunale
di Napoli
14.11.2024
sentenza
Omissis
Con
il primo motivo, l'appellante denuncia violazione degli artt. 5,
comma 2 bis, 8, comma 4 bis e 10, comma 1, del D. L.vo n. 28/2010,
opponendo che all'incontro di mediazione "ha partecipato il
difensore della convenuta opposta, Do. s.p.a., mandataria con
rappresentanza della Un. s.p.a., dante causa della An. s.r.l., munito
di procura speciale" (V. pag. 8 dell'atto di appello); in ogni
caso, la mancata partecipazione all'incontro di mediazione avrebbe
comportato, tuttalpiù, la valutazione del comportamento di parte
opposta ai sensi dell'art. 116 c.p.c. e non già la declaratoria di
improcedibilità della domanda monitoria (V. pag. 10 dell'atto di
appello); sarebbe stato onere di parte opponente promuovere la
mediazione e non già di parte opposta (V. pagg. 10 -14 dell'atto di
appello).
La
censura, oltre a presentare profili di inammissibilità, si manifesta
infondata.
Il
Tribunale ha espressamente rilevato che "parte opposta non ha
partecipato personalmente o tramite procura speciale con
rappresentante munito di pieni poteri di transigere la lite" (V.
pag. 12 della sentenza impugnata).
A
fronte di simile assunto, l'appellante si è limitata ad affermare
l'esatto contrario, senza corroborare l'affermazione da richiami
documentali, che danno, invece, evidenza della bontà del rilievo
contenuto nell'ordito motivazionale della sentenza impugnata.
Ed
invero, dal verbale di primo (ed unico) incontro di mediazione, del
02.03.2018, emerge che parte opposta ha partecipato per il tramite
dell'Avv. Ma.Ca., quale delegata dall'Avv. Li., "procuratore
della Do. mandataria di Un. spa".
Dal
richiamato verbale, dunque, emerge che per la proponente era presente
l'Avv. Ma.Ca., che, per la valida partecipazione dell'opposta, doveva
essere munita di procura speciale sostanziale, secondo i principi
espressi da Cass. n. 8473/2019, richiamata, a più riprese, dal
Tribunale.
Né
può ritenersi che l'Avv. Ma.Ca. sia stata delegata a partecipare
alla mediazione dall'Avv. Li., che rappresentava nel giudizio di
opposizione a decreto ingiuntivo la parte proponente la mediazione
(ossia la parte opposta), e tanto anche ove l'Avv. Li. fosse stato
munito di procura speciale sostanziale avente le caratteristiche
richieste da Cass. n. 8473/2019, e che, quindi, gli attribuisse il
potere di partecipare alla mediazione e di disporre dei diritti che
ne erano oggetto.
E
tanto in base al principio secondo cui "delegatus delegare non
potest" che, nel caso di specie, non subisce eccezioni, in
quanto, se, alla luce dei principi espressi da Cass. n. 8473/2019,
condivisi dal primo Giudice e non contestati dall'appellante, la
comparizione personale della parte al primo incontro di mediazione,
ex art. 8 D. Lgs. 28/2010, è attività che può essere delegata
dalla parte a terzi (compreso il suo difensore) solo mediante il
conferimento di una procura speciale sostanziale, neppure se il
potere è conferito allo stesso difensore, ne consegue che, chi abbia
ricevuto una procura speciale sostanziale dalla parte, con il potere
di partecipare in sua sostituzione all'incontro di mediazione, non
può delegare un terzo a partecipare alla mediazione in sostituzione
della parte.
Con
un secondo profilo di censura, l'appellante lamenta violazione
dell'art. 8 del D. L.vo n. 28/2010, in quanto la mancata
partecipazione alla mediazione, per come rilevata dal Tribunale,
avrebbe dovuto comportare, tuttalpiù, una valutazione
pregiudizievole, ex art. 116 c.p.c., del comportamento processuale,
ma giammai l'improcedibilità della domanda.
Osserva,
tuttavia, il Collegio che parte appellante, sotto il profilo
denunciato, non prende posizione in ordine al distinguo, operato dal
Tribunale, in ordine alle conseguenze della mancata partecipazione
all'incontro di mediazione, che si risolvono, per il proponente,
nell'improcedibilità della domanda, mentre (solo) per parte opposta,
convenuto in senso sostanziale, nella valutazione negativa di cui al
secondo comma dell'art. 116 c.p.c.
Con
un terzo ordine di argomentazioni, l'appellante contesta che, nel
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto
controversie sottoposte a mediazione obbligatoria, tra cui le
controversie bancarie, l'onere di attivare il procedimento di
mediazione ricada sull'opposto, piuttosto che su parte opponente.
Il
rilievo deve ritenersi superato dall'intervento delle SS. UU. n.
19596/2020, sopravvenuto alla proposizione dell'appello, ponendo fine
al contrasto giurisprudenziale delineatosi sulla questione: "Nelle
controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5,
comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano
introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato
il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di
concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto,
l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della
parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla
pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà
la revoca del decreto ingiuntivo".
Il
principio - hanno evidenziato le SS. UU. - risulta suffragato oltre
che da argomenti di carattere normativo (art. 4, comma 2, d.lgs.
28/2010, che, nel regolare l'accesso alla mediazione, dispone che
"l'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le
ragioni della pretesa"; art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010, ai
sensi del quale chi "intende esercitare in giudizio un'azione
relativa a una controversia" nelle materie ivi indicate "è
tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il
procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto";
d.lgs. art. 5, comma 6, il quale dispone che "dal momento della
comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce
sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale"), anche
da argomenti di carattere logico-sistematico, oltre che di rilievo
costituzionale.
Per
completezza, va evidenziato che oggi il richiamato principio è stato
fatto proprio dal Legislatore, che, con il D. Lgs. 10.10.2022, n.
149, c.d. riforma Cartabia, ha inserito l'art. 5 bis D. Lgs. 28/2010,
che così dispone: "Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma
1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel
procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di
mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto
ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di
concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate
e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di
mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine
di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata
esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale
proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto
opposto e provvede sulle spese".
Il
rigetto del primo motivo di appello, da cui consegue la conferma
della dichiarazione di improcedibilità della domanda monitoria,
assorbe l'esame del secondo motivo di gravame, con il quale si
denuncia violazione degli artt. 1362 e ss. c.p.c. (con riferimento al
dichiarato difetto di rappresentanza di Do. S.p.A., quale mandataria
di Un. S.p.A.), e del terzo motivo, con il quale si lamenta l'erronea
declaratoria di inammissibilità dell'intervento a suo tempo spiegato
dalla odierna appellante nel giudizio a quo.
L'appello
è, dunque, rigettato ed a tanto fa seguito la condanna
dell'appellante alle spese del grado, che, tenuto conto del valore
della controversia (di poco inferiore ai 60.000,00 euro),
dell'attività svolta dai procuratori delle parti (con esclusione
della fase istruttoria in senso stretto) e dei parametri (medi, fatta
eccezione per la fase di trattazione, per la quale si applicano i
minimi) di cui al D.M. n. 147/2022, si liquidano come da dispositivo.
Nulla
per le spese, invece, nei confronti della contumace Un. S.p.A.
In
considerazione del rigetto dell'appello deve essere dichiarata, ai
sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228
(applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo
alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento
di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La
Corte d'Appello di Napoli, terza sezione civile, definitivamente
pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato l'11.06.2020,
da Do. S.p.A. nei confronti di Fr. S.a.s., Za.Mi., Za.Pa. e Un.
S.p.A., avverso la sentenza n. 3352/2019 del G.U. del Tribunale di
Napoli Nord, così provvede: dichiara la contumacia di Un. S.p.A.;
rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento, in favore
degli appellati, delle spese del presente grado, che liquida in
complessivi Euro 12.154,00, oltre rimborso forfettario al 15%, Cassa
Avv.ti ed IVA come per legge; con distrazione in favore dell'Avv.
Ra.Ga., che ha reso dichiarazione in tal senso; nulla per le spese
nei confronti della contumace Un. S.p.A.; dichiara, ai sensi
dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito
dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (applicabile ai
giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata
in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti
per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo
a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per
l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis
del citato art. 13.
AVVISO.
Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.