=> Tribunale di Napoli, 14 novembre 2024
Chi abbia ricevuto una procura speciale sostanziale dalla parte, con il potere di partecipare in sua sostituzione all'incontro di mediazione, non può delegare un terzo a partecipare alla mediazione in sostituzione della parte.
Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 8/2025
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)
Tribunale di Napoli
14.11.2024
sentenza
Omissis
Con il primo motivo, l'appellante denuncia violazione degli artt. 5, comma 2 bis, 8, comma 4 bis e 10, comma 1, del D. L.vo n. 28/2010, opponendo che all'incontro di mediazione "ha partecipato il difensore della convenuta opposta, Do. s.p.a., mandataria con rappresentanza della Un. s.p.a., dante causa della An. s.r.l., munito di procura speciale" (V. pag. 8 dell'atto di appello); in ogni caso, la mancata partecipazione all'incontro di mediazione avrebbe comportato, tuttalpiù, la valutazione del comportamento di parte opposta ai sensi dell'art. 116 c.p.c. e non già la declaratoria di improcedibilità della domanda monitoria (V. pag. 10 dell'atto di appello); sarebbe stato onere di parte opponente promuovere la mediazione e non già di parte opposta (V. pagg. 10 -14 dell'atto di appello).
La censura, oltre a presentare profili di inammissibilità, si manifesta infondata.
Il Tribunale ha espressamente rilevato che "parte opposta non ha partecipato personalmente o tramite procura speciale con rappresentante munito di pieni poteri di transigere la lite" (V. pag. 12 della sentenza impugnata).
A fronte di simile assunto, l'appellante si è limitata ad affermare l'esatto contrario, senza corroborare l'affermazione da richiami documentali, che danno, invece, evidenza della bontà del rilievo contenuto nell'ordito motivazionale della sentenza impugnata.
Ed invero, dal verbale di primo (ed unico) incontro di mediazione, del 02.03.2018, emerge che parte opposta ha partecipato per il tramite dell'Avv. Ma.Ca., quale delegata dall'Avv. Li., "procuratore della Do. mandataria di Un. spa".
Dal richiamato verbale, dunque, emerge che per la proponente era presente l'Avv. Ma.Ca., che, per la valida partecipazione dell'opposta, doveva essere munita di procura speciale sostanziale, secondo i principi espressi da Cass. n. 8473/2019, richiamata, a più riprese, dal Tribunale.
Né può ritenersi che l'Avv. Ma.Ca. sia stata delegata a partecipare alla mediazione dall'Avv. Li., che rappresentava nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la parte proponente la mediazione (ossia la parte opposta), e tanto anche ove l'Avv. Li. fosse stato munito di procura speciale sostanziale avente le caratteristiche richieste da Cass. n. 8473/2019, e che, quindi, gli attribuisse il potere di partecipare alla mediazione e di disporre dei diritti che ne erano oggetto.
E tanto in base al principio secondo cui "delegatus delegare non potest" che, nel caso di specie, non subisce eccezioni, in quanto, se, alla luce dei principi espressi da Cass. n. 8473/2019, condivisi dal primo Giudice e non contestati dall'appellante, la comparizione personale della parte al primo incontro di mediazione, ex art. 8 D. Lgs. 28/2010, è attività che può essere delegata dalla parte a terzi (compreso il suo difensore) solo mediante il conferimento di una procura speciale sostanziale, neppure se il potere è conferito allo stesso difensore, ne consegue che, chi abbia ricevuto una procura speciale sostanziale dalla parte, con il potere di partecipare in sua sostituzione all'incontro di mediazione, non può delegare un terzo a partecipare alla mediazione in sostituzione della parte.
Con un secondo profilo di censura, l'appellante lamenta violazione dell'art. 8 del D. L.vo n. 28/2010, in quanto la mancata partecipazione alla mediazione, per come rilevata dal Tribunale, avrebbe dovuto comportare, tuttalpiù, una valutazione pregiudizievole, ex art. 116 c.p.c., del comportamento processuale, ma giammai l'improcedibilità della domanda.
Osserva, tuttavia, il Collegio che parte appellante, sotto il profilo denunciato, non prende posizione in ordine al distinguo, operato dal Tribunale, in ordine alle conseguenze della mancata partecipazione all'incontro di mediazione, che si risolvono, per il proponente, nell'improcedibilità della domanda, mentre (solo) per parte opposta, convenuto in senso sostanziale, nella valutazione negativa di cui al secondo comma dell'art. 116 c.p.c.
Con un terzo ordine di argomentazioni, l'appellante contesta che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto controversie sottoposte a mediazione obbligatoria, tra cui le controversie bancarie, l'onere di attivare il procedimento di mediazione ricada sull'opposto, piuttosto che su parte opponente.
Il rilievo deve ritenersi superato dall'intervento delle SS. UU. n. 19596/2020, sopravvenuto alla proposizione dell'appello, ponendo fine al contrasto giurisprudenziale delineatosi sulla questione: "Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo".
Il principio - hanno evidenziato le SS. UU. - risulta suffragato oltre che da argomenti di carattere normativo (art. 4, comma 2, d.lgs. 28/2010, che, nel regolare l'accesso alla mediazione, dispone che "l'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa"; art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010, ai sensi del quale chi "intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia" nelle materie ivi indicate "è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto"; d.lgs. art. 5, comma 6, il quale dispone che "dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale"), anche da argomenti di carattere logico-sistematico, oltre che di rilievo costituzionale.
Per completezza, va evidenziato che oggi il richiamato principio è stato fatto proprio dal Legislatore, che, con il D. Lgs. 10.10.2022, n. 149, c.d. riforma Cartabia, ha inserito l'art. 5 bis D. Lgs. 28/2010, che così dispone: "Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese".
Il rigetto del primo motivo di appello, da cui consegue la conferma della dichiarazione di improcedibilità della domanda monitoria, assorbe l'esame del secondo motivo di gravame, con il quale si denuncia violazione degli artt. 1362 e ss. c.p.c. (con riferimento al dichiarato difetto di rappresentanza di Do. S.p.A., quale mandataria di Un. S.p.A.), e del terzo motivo, con il quale si lamenta l'erronea declaratoria di inammissibilità dell'intervento a suo tempo spiegato dalla odierna appellante nel giudizio a quo.
L'appello è, dunque, rigettato ed a tanto fa seguito la condanna dell'appellante alle spese del grado, che, tenuto conto del valore della controversia (di poco inferiore ai 60.000,00 euro), dell'attività svolta dai procuratori delle parti (con esclusione della fase istruttoria in senso stretto) e dei parametri (medi, fatta eccezione per la fase di trattazione, per la quale si applicano i minimi) di cui al D.M. n. 147/2022, si liquidano come da dispositivo.
Nulla per le spese, invece, nei confronti della contumace Un. S.p.A.
In considerazione del rigetto dell'appello deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato l'11.06.2020, da Do. S.p.A. nei confronti di Fr. S.a.s., Za.Mi., Za.Pa. e Un. S.p.A., avverso la sentenza n. 3352/2019 del G.U. del Tribunale di Napoli Nord, così provvede: dichiara la contumacia di Un. S.p.A.; rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento, in favore degli appellati, delle spese del presente grado, che liquida in complessivi Euro 12.154,00, oltre rimborso forfettario al 15%, Cassa Avv.ti ed IVA come per legge; con distrazione in favore dell'Avv. Ra.Ga., che ha reso dichiarazione in tal senso; nulla per le spese nei confronti della contumace Un. S.p.A.; dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.