DIRITTO D'AUTORE


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27 giugno 2024

29/24. Convocazione in mediazione fissata ab origine per lo svolgimento in via telematica, senza indicare la sede dell’Organismo e possibilità per le parti di presenziare fisicamente: improcedibilità (Osservatorio Mediazione Civile n. 29/2024)


=> Tribunale di Taranto, sentenza 3 aprile 2024

 

Alla luce dell’art. 4, comma 1, d.lgs. 28/2010, come modificato dal d.l. 69/2013 conv. dalla l. n. 98, va confermata la necessità, ai fini del soddisfacimento del requisito di procedibilità, dell’introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria dinanzi un organismo che abbia necessariamente sede nel circondario del Tribunale dinanzi al quale pende il giudizio. Pertanto, qualora dal documento dell’Organismo che dispone la convocazione non si evinca la sede dello stesso, né quella presso altro analogo Organismo in convenzione, essendo la convocazione fissata ab origine per lo svolgimento con formalità telematica, e ciò in assenza di preventivo accordo delle parti e senza che fosse stata comunque assicurata alle parti la possibilità, pur nonostante alcuna avesse optato per il collegamento telematico, di presenziare fisicamente, va affermata l’improcedibilità della domanda. Difatti è evidente che l’esigenza (elusa nel caso di specie) stabilita dall’art. 4 comma 1 cit. è quella di consentire in prima battuta la comparizione personale delle parti interessate al procedimento..

 

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 29/2024

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

 

Tribunale di Taranto

3 aprile 2024

sentenza

 

Omissis

 

L’eccezione formulata da è risultata fondata e come tale merita accoglimento.

La questione verteva in ordine alla pregiudiziale in rito relativa alla causa di improcedibilità per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.

Le emergenze documentali comprovano che tale incombente, di cui era stata onerato omissis opposto ma attore sostanziale, all’esito della decisione in ordine alla richiesta provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, fosse stato adempiuto sin dal omissis mediante la richiesta che aveva inteso inviare al omissis  per la sede in omissis.

Si rammenta, infatti, che la quaestio in ordine alla necessità, ai fini del soddisfacimento del requisito di procedibilità, della introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria dinanzi un organismo che abbia necessariamente sede nel circondario del Tribunale dinanzi al quale pende il giudizio, ha riferimento nell’art. 4 comma 1 del d.lgs. 28/2010, come modificato dal decreto legge 69/2013 convertito dalla legge n. 98, che recita che: "la domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all’articolo 2 è presentata mediante deposito di un’istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia". Consolidata giurisprudenza ha affermato quel principio e tra queste si segnalano: Tribunale di Milano sent. 220/2023; Tribunale di Torino sent. (che precisa che la competenza territoriale è derogabile solo su accordo delle parti, che possono rivolgersi, con domanda congiunta, ad altro organismo).

Se non che dal documento omissis che dispone la convocazione, non è data evincere la sede effettiva in  omissis, né quella propria né quella presso altro analogo Organismo in convenzione con omissis; tanto è vero che la convocazione appare essere stata fissata ab origine perché si svolgesse con formalità telematica, e ciò in assenza di preventivo accordo delle parti e senza che fosse stata comunque assicurata alle parti la possibilità, pur nonostante alcuna avesse optato per il collegamento telematico, di presenziare fisicamente presso l’Ufficio dell’organismo omissis in poiché non indicato.

Poiché è evidente che l’esigenza stabilita dall’art. 4 comma 1 del d.lgs. 28/2010, come modificato dal decreto legge 69/2013 convertito dalla legge n. 98 è, invero, quella di consentire in prima battuta la comparizione personale delle parti interessate al procedimento, le peculiarità di quello per cui è causa appaiono eludere le previsioni normative.

I documenti prodotti tra l’altro non indicano la sede fisica del omissis, né detta sede, quand’anche presso altro organismo convenzionato è rilevabile dall’indagine al sito dell’organismo omissis all’indirizzo  omissis.

L’accoglimento della eccezione di improcedibilità comporta la revoca del decreto ingiuntivo opposto, null’altro potendosi provvedere quanto al merito, poiché la decisione è in mero rito.
Le spese seguono la soccombenza e si determinano, attesa la esigua attività processuale svolta in € 800,00 per compensi oltre al rimborso delle spese generali e gli accessori come per legge.

Ogni altra domanda deve ritenersi rigettata e respinta.


PQM

 

Il Tribunale di Taranto omissis accoglie l’eccezione preliminare in rito omissis e dichiara improcedibile il giudizio ed al contempo revoca il decreto ingiuntivo omissis; per l’effetto condanna omissis, in persona del suo legale rappresentante pro tempore a rifondere allo le spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 800,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.

 

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità. 

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