=> Tribunale di Rovigo, 2 febbraio 2022
In caso di mediazione c.d. obbligatoria (art.
5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010), qualora, dopo che il giudice abbia concesso
il termine per la mediazione obbligatoria, non avendo l’attore coinvolto, con
il primo esperimento conclusosi con verbale negativo, alcuni convenuti, l’attore
non abbia coltivato la mediazione nel termine concesso dal giudice, la
domanda deve dichiararsi improcedibile limitatamente a quei soggetti avverso i
quale non era stata precedentemente proposta (I).
(I) Si veda l’art. 5, comma 1-bis, D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (Osservatorio Mediazione Civile n. 38/2018).
Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 24/2022
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)
Omissis
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. iscritto a ruolo il 20 aprile 2018, omissis chiedeva al Tribunale di Rovigo
la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti in conseguenza degli
articoli o dei servizi editi dalle rispettive testate giornalistiche.
La problematica è insorta dopo che omissis
è stato coinvolto in una vicenda giudiziaria con l'accusa di violenza sessuale
ai danni di una minorenne, con la carcerazione preventiva e applicazione di
altre misure cautelari non detentive. Il ricorrente, al termine del processo
penale, veniva assolto dal Tribunale di Padova “per non avere commesso il
fatto”, e si doleva di come i mezzi di informazione, convenuti in giudizio,
avessero trattato il caso, già durante le indagini, con articoli dal contenuto
asseritamente diffamatorio.
Ad esito della riserva assunta alla prima udienza, il giudice disponeva
la trasformazione del rito ex art. 702 ter c.p.c., dichiarava la nullità del
ricorso nei confronti di omissis
s.p.a. ed assegnava alle parti il termine di 15 giorni per l'instaurazione del
procedimento di mediazione obbligatoria (avendo diversi convenuti eccepito
l'improcedibilità della domanda per difetto del tentativo obbligatorio di
mediazione). Tale mediazione non veniva però esperita e parte attrice non
ottemperava all'ordine di integrazione della domanda nei confronti di omissis s.p.a., con la conseguenza che
all'udienza successiva il giudice ordinava la cancellazione della causa dal
ruolo limitatamente alla domanda svolta nei confronti di omissis Editore s.p.a., disponendo la rinnovazione della notifica a
omissis s.r.l., che veniva
successivamente dichiarata contumace con ordinanza del 15 luglio 2020.
Con la citata ordinanza il giudice contestualmente assegnava alle parti
i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c., ad esito
delle quali la causa veniva dichiarata matura per la decisione senza necessità
di istruttoria.
Per quanto concerne la condizione di procedibilità della domanda,
l'art. art. 5, comma 1-bis, d.lgs.
28/2010 dispone che la presente domanda, avendo per oggetto la
richiesta di risarcimento del danno a seguito di diffamazione a mezzo stampa,
sia da precedere dalla mediazione obbligatoria disciplinata dal richiamato
decreto legislativo.
Nel caso di specie, parte attrice ha promosso la mediazione ex D. L.vo
28/2010 solo nei confronti di omissis,
con esito negativo.
Ad esito della prima udienza, il giudice aveva concesso il termine per
la mediazione obbligatoria, non avendo coinvolto, con il primo esperimento
conclusosi con verbale negativo del 3 novembre 2017, alcuni convenuti. Poiché
parte attrice non ha coltivato la mediazione obbligatoria nel termine concesso
dal giudice, la domanda deve dichiararsi improcedibile limitatamente a quei
soggetti – odierni convenuti - avverso i quale non era stata precedentemente
proposta, ossia: omissis. omissis spa ha eccepito la improcedibilità della domanda, per non
avere parte attrice svolto nei propri confronti la mediazione obbligatoria né
prima della introduzione del giudizio né a seguito dell'ordinanza del 21 maggio
2019. L'eccezione di omissis, però, è
infondata e deve essere rigettata, considerato che dal verbale di mediazione
risulta che essa sia stata invitata e che abbia comunicato in data 20 ottobre
2017 di non aderire alla procedura di mediazione.
Vanno ora esaminate le domande nei confronti delle altre parti
processuali omissis l'impossibilità
di esaminare il supporto in atti, ed in particolare il disco prodotto, avendo i
file un'estensione non leggibile, impone di rimettere la causa in istruttoria,
concedendo termine per il deposito del documento con formato compatibile con le
disposizioni del citato decreto.
Le spese meritano di essere compensate tra le parti in causa attesa la complessità della fattispecie.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara improcedibile la domanda nei confronti di omissis; dichiara il difetto di legittimazione passiva di omissis che vengono estromesse dal giudizio; dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Rovigo nei confronti di omissis, in favore rispettivamente del Tribunale di Bologna e del Tribunale di Roma, in alternativa al Tribunale di Verona; rigetta le domande nei confronti di omissis spa; revoca la dichiarazione di contumacia della omissis srl, dichiara la nullità della notifica e dispone la cancellazione della causa dal ruolo della predetta società; visto l'art. 279, ter comma c.p.c., dispone la prosecuzione della causa limitatamente a omissis SPA con separata ordinanza. Spese legali interamente compensate tra le parti.
AVVISO. Il
testo riportato non riveste carattere di ufficialità.