DIRITTO D'AUTORE


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30 giugno 2022

24/22. Omessa mediazione solo nei confronti di alcuni convenuti: che succede? (Osservatorio Mediazione Civile n. 24/2022)

=> Tribunale di Rovigo, 2 febbraio 2022 

In caso di mediazione c.d. obbligatoria (art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010), qualora, dopo che il giudice abbia concesso il termine per la mediazione obbligatoria, non avendo l’attore coinvolto, con il primo esperimento conclusosi con verbale negativo, alcuni convenuti, l’attore non abbia coltivato la mediazione nel termine concesso dal giudice, la domanda deve dichiararsi improcedibile limitatamente a quei soggetti avverso i quale non era stata precedentemente proposta (I).

(I) Si veda l’art. 5, comma 1-bis, D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (Osservatorio Mediazione Civile n. 38/2018).

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 24/2022
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

Tribunale di Rovigo
provvedimento
24 febbraio 2022

Omissis 

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. iscritto a ruolo il 20 aprile 2018, omissis chiedeva al Tribunale di Rovigo la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti in conseguenza degli articoli o dei servizi editi dalle rispettive testate giornalistiche.

La problematica è insorta dopo che omissis è stato coinvolto in una vicenda giudiziaria con l'accusa di violenza sessuale ai danni di una minorenne, con la carcerazione preventiva e applicazione di altre misure cautelari non detentive. Il ricorrente, al termine del processo penale, veniva assolto dal Tribunale di Padova “per non avere commesso il fatto”, e si doleva di come i mezzi di informazione, convenuti in giudizio, avessero trattato il caso, già durante le indagini, con articoli dal contenuto asseritamente diffamatorio.

Ad esito della riserva assunta alla prima udienza, il giudice disponeva la trasformazione del rito ex art. 702 ter c.p.c., dichiarava la nullità del ricorso nei confronti di omissis s.p.a. ed assegnava alle parti il termine di 15 giorni per l'instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria (avendo diversi convenuti eccepito l'improcedibilità della domanda per difetto del tentativo obbligatorio di mediazione). Tale mediazione non veniva però esperita e parte attrice non ottemperava all'ordine di integrazione della domanda nei confronti di omissis s.p.a., con la conseguenza che all'udienza successiva il giudice ordinava la cancellazione della causa dal ruolo limitatamente alla domanda svolta nei confronti di omissis Editore s.p.a., disponendo la rinnovazione della notifica a omissis s.r.l., che veniva successivamente dichiarata contumace con ordinanza del 15 luglio 2020.

Con la citata ordinanza il giudice contestualmente assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c., ad esito delle quali la causa veniva dichiarata matura per la decisione senza necessità di istruttoria.

Per quanto concerne la condizione di procedibilità della domanda, l'art. art. 5, comma 1-bis, d.lgs.

28/2010 dispone che la presente domanda, avendo per oggetto la richiesta di risarcimento del danno a seguito di diffamazione a mezzo stampa, sia da precedere dalla mediazione obbligatoria disciplinata dal richiamato decreto legislativo.

Nel caso di specie, parte attrice ha promosso la mediazione ex D. L.vo 28/2010 solo nei confronti di omissis, con esito negativo.

Ad esito della prima udienza, il giudice aveva concesso il termine per la mediazione obbligatoria, non avendo coinvolto, con il primo esperimento conclusosi con verbale negativo del 3 novembre 2017, alcuni convenuti. Poiché parte attrice non ha coltivato la mediazione obbligatoria nel termine concesso dal giudice, la domanda deve dichiararsi improcedibile limitatamente a quei soggetti – odierni convenuti - avverso i quale non era stata precedentemente proposta, ossia: omissis. omissis spa ha eccepito la improcedibilità della domanda, per non avere parte attrice svolto nei propri confronti la mediazione obbligatoria né prima della introduzione del giudizio né a seguito dell'ordinanza del 21 maggio 2019. L'eccezione di omissis, però, è infondata e deve essere rigettata, considerato che dal verbale di mediazione risulta che essa sia stata invitata e che abbia comunicato in data 20 ottobre 2017 di non aderire alla procedura di mediazione.

Vanno ora esaminate le domande nei confronti delle altre parti processuali omissis l'impossibilità di esaminare il supporto in atti, ed in particolare il disco prodotto, avendo i file un'estensione non leggibile, impone di rimettere la causa in istruttoria, concedendo termine per il deposito del documento con formato compatibile con le disposizioni del citato decreto.

Le spese meritano di essere compensate tra le parti in causa attesa la complessità della fattispecie. 

PQM 

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara improcedibile la domanda nei confronti di omissis; dichiara il difetto di legittimazione passiva di omissis che vengono estromesse dal giudizio; dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Rovigo nei confronti di omissis, in favore rispettivamente del Tribunale di Bologna e del Tribunale di Roma, in alternativa al Tribunale di Verona; rigetta le domande nei confronti di omissis spa; revoca la dichiarazione di contumacia della omissis srl, dichiara la nullità della notifica e dispone la cancellazione della causa dal ruolo della predetta società; visto l'art. 279, ter comma c.p.c., dispone la prosecuzione della causa limitatamente a omissis SPA con separata ordinanza. Spese legali interamente compensate tra le parti. 

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

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