=> Tribunale di Reggio Calabria, 30 marzo 2021
Ritiene il Giudicante che il tentativo di mediazione deve essere
esperito (anche) per la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto in
relazione a materie per le quali esso è obbligatorio, sia perché il termine “convenuto”
è riferibile anche all’attore rispetto alla riconvenzionale, sia perché
bisogna garantire parità di trattamento dell’attore posto che, ai fini
della valutazione sulla necessaria attivazione del tentativo, occorre tener
conto del contenuto della domanda e non della parte da cui essa proviene,
sia – infine – perché la norma non esclude l’esperibilità del procedimento
per le domande cumulate (I).
(I) Si veda l’art. 5, comma 1-bis, D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (Osservatorio Mediazione Civile n. 38/2018).
Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 37/2021
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)
Omissis
È dirimente rilevare l’improcedibilità della domanda di intimazione di sfratto per finita locazione svolta dalla parte attrice nell’atto introduttivo del giudizio, per omesso esperimento della procedura di mediazione ex art.5 comma 1 bis D.Lgs. n.28 del 2010, vertendosi in materia di controversie soggette a tale obbligatoria condizione di procedibilità, il cui mancato espletamento è preclusivo dell’esame del merito della lite.
Ed infatti, con ordinanza del 02.10.2018 è stato assegnato all’attrice
il termine di 15 giorni per la proposizione della domanda di mediazione, ai
sensi dell’articolato legislativo sopra indicato.
Orbene, ad esame degli atti risulta incontestata la circostanza che
tale incombente non sia stato mai eseguito, né prima, né dopo la scadenza del
termine indicato nel detto provvedimento; non v’è dubbio, d’altronde, che la
materia locatizia sia annoverata tra le controversie soggette a mediazione
obbligatoria, ex lege.
Ed infatti, il D.Lgs. n.28 del 2010, all’art.5 ha introdotto, quale
condizione di procedibilità per le controversie aventi ad oggetto i contratti
locativi, l’esperimento di un procedimento di mediazione, prevedendo, altresì,
che qualora il mancato esperimento della mediazione venga eccepito dal
convenuto o rilevato dal giudice entro la prima udienza, quest’ultimo assegni
alle parti il termine di quindici giorni per l’avvio del procedimento in parola.
La disposizione normativa in questione, infatti, recita: “chi intende
esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia
di...locazione...è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di
mediazione ai sensi del presente decreto l'esperimento del procedimento di
mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o
rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove
rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la
successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo
stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando
contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione
della domanda di mediazione (comma 1)... I commi 1 e 2 non si applicano: b) nei
procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di
cui all'articolo 667 del codice di procedura civile (comma 2)”.
Dunque, la domanda attrice deve essere dichiarata improcedibile.
Alle medesime conclusioni deve poi pervenirsi per ciò che concerne la
domanda spiegata in via riconvenzionale dal La., non avendo quest’ultimo, a sua
volta, esperito il tentativo di mediazione con riguardo alla domanda di
riconoscimento in suo favore dell’indennità per l’avviamento commerciale pari a
18 mensilità.
Ed invero, ritiene il Giudicante che il tentativo di mediazione deve
essere esperito (anche) per la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto
in relazione a materie per le quali esso è obbligatorio, sia perché il termine
“convenuto” è riferibile anche all’attore rispetto alla riconvenzionale, sia
perché bisogna garantire parità di trattamento dell’attore posto che, ai fini
della valutazione sulla necessaria attivazione del tentativo, occorre tener
conto del contenuto della domanda e non della parte da cui essa proviene, sia
–infine- perché la norma non esclude l’esperibilità del procedimento per le
domande cumulate (Trib.Bari 28.11.2016).
Avuto riguardo alla reciproca soccombenza, si reputa di giustizia compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
PQM
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui all’epigrafe, così provvede; dichiara improcedibili la domanda principale e la domanda spiegata in via riconvenzionale, per le causali di cui in parte motiva; compensa interamente tra le altre parti le spese di giudizio.
AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.