=> Tribunale di Napoli, 5 febbraio 2019
Inviando le parti in mediazione (art.
5, comma 2, d.lgs. 28/2010), l’accordo conciliativo va valutato dalle parti
adeguatamente in un’ottica non di
preconcetto antagonismo giudiziario, ma di reciproca rispettosa considerazione e valutazione dei reali interessi
di ciascuna delle parti, di modo che esso potrebbe dirsi vantaggioso per tutte, ritenuto anche
che in definitiva l’alternativa all’accordo è che l’esito del giudizio possa, per ciascuna delle parti, essere diverso e
peggiore di quello ambito, circostanza questa niente affatto anomala ma
insita nella natura stessa della
giurisdizione (alea processuale) (I).
(I) In tema di
mediazione demandata si veda l’art. 5, comma 2, D.lgs. 4 marzo 2010
n. 28 (Osservatorio Mediazione Civile n. 38/2018).
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 21/2019
Tribunale di Napoli
Ordinanza
sezione sesta
5 febbraio 2019
Omissis
letti gli atti, a scioglimento della riserva che precede;
ritenuto che, in relazione alle prove documentali fin qui raccolte ed
ai provvedimenti finora emessi dal Tribunale, che le parti ben potrebbero
pervenire ad un accordo conciliativo;
ammesse le prove documentali e ipotizzata, in caso di mancato accordo,
una rigorosa selezione delle ridondanti richieste di prova orali delle parti
nonché di ctu in apparenza esplorativa;
ritenuto che l’accordo conciliativo vada valutato adeguatamente in
un’ottica non di preconcetto antagonismo giudiziario, ma di reciproca
rispettosa considerazione e valutazione dei reali interessi di ciascuna delle
parti, di modo che esso potrebbe dirsi vantaggioso per tutte (ed infatti oltre
all’aspetto della durata della causa – beninteso, di questa come di ogni altra
– che può penalizzare, sia pure in modo diverso, ciascuno dei contendenti,
incombe sempre il rischio del risultato ultimo che non è solo la sentenza, ma
gli eventuali successivi gradi di giudizio nonché, per chi spetti, in caso di
non volontario adempimento, i tempi ed i costi dell’esecuzione coattiva);
ritenuta la reciproca alea processuale (in definitiva l’alternativa
all’accordo è che l’esito del giudizio possa, per ciascuna delle parti, essere
diverso e peggiore di quello ambito, circostanza questa niente affatto anomala
ma insita nella natura stessa della giurisdizione);
rilevato che finora Invero la controversia non ha fatto emergere
questioni di diritto complesse, e dubbi tali da richiedere approfondite analisi
e difficili interpretazioni dei testi normativi (cfr. art.185 bis come
introdotto dall’art.77 del d.l.21.6.2013 n.69 conv. nella l.9.8.2013 n.98);
tenuto conto della natura e del valore della controversia;
ritenuto opportuno dare alcune fondamentali direttrici che potrebbero
orientare le parti nella riflessione sul contenuto della proposta e nella
opportunità e convenienza di farla propria, ovvero di svilupparla
autonomamente;
vista la possibilità che le parti, assistite dai rispettivi difensori,
possano trarre utilità dall’ausilio, nella ricerca di un accordo, ed anche alla
luce della proposta del Giudice, di un mediatore professionale di un organismo
che dia garanzie di professionalità e di serietà;
ritenuto possibile prevedere, anche all’interno dello stesso
provvedimento che contiene la proposta del Giudice, un successivo percorso di
mediazione demandata dal magistrato;
precisato che la proposta del Giudice non è disgiunta da una certa dose
di equità che ben si attaglia a questa fase;
ritenuto che le parti ben potrebbero pervenire ad un accordo
conciliativo apportatore di utilità per ognuna di esse.
PTM
Ammette le prove documentali delle parti,
riservando al prosieguo ogni ulteriore provvedimento; invita le parti a
raggiungere un accordo conciliativo/transattivo concedendo termine fino alla
data omissis, sulla base della
seguente proposta ex art. 185 bis cpc: omissis; dalla eventuale infruttuosa
scadenza del suddetto termine, decorrerà quello ulteriore di gg.15 per
depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti
congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al
secondo comma dell’art. 5 del d.lgs. 28/2010, con il vantaggio di poter
pervenire rapidamente ad una conclusione, per tutte le parti vantaggiosa, anche
da punto di vista economico e fiscale (cfr. art.17 e 20 del d.lgs. 4.3.2010
n.28), della controversia in atto.
Viene infine fissata un’udienza alla quale in
caso di accordo le parti potranno anche non comparire; viceversa, in caso di
mancato accordo, potranno, volendo, in quella sede fissare a verbale quali
siano state le loro posizioni al riguardo (relativamente alla sola proposta del
giudice), anche al fine di consentire l’eventuale valutazione giudiziale della
condotta processuale delle parti ai sensi degli artt. 91 e 96 III cpc.
In ogni caso i difensori delle parti sono
invitati ad informare i loro assistiti della presente ordinanza nei termini di
cui all’art.4, co. III co. d.lgs. 28/2010; informa le parti che l’esperimento
del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai
sensi dell’art. 5, co. 2 e che ai sensi dell’art. 8 dec.lgs.28/10 la mancata
partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione comporta
le conseguenze previste dalla norma stessa.
Rinvia all’udienza omissis. Si comunichi.
Napoli, 5.2.2019
Il giudice dott. Francesco Cislaghi
AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.