DIRITTO D'AUTORE


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28 aprile 2019

21/19. Mediazione demandata, accordo conciliativo e alea processuale (Osservatorio Mediazione Civile n. 21/2019)

=> Tribunale di Napoli, 5 febbraio 2019

Inviando le parti in mediazione (art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010), l’accordo conciliativo va valutato dalle parti adeguatamente in un’ottica non di preconcetto antagonismo giudiziario, ma di reciproca rispettosa considerazione e valutazione dei reali interessi di ciascuna delle parti, di modo che esso potrebbe dirsi vantaggioso per tutte, ritenuto anche che in definitiva l’alternativa all’accordo è che l’esito del giudizio possa, per ciascuna delle parti, essere diverso e peggiore di quello ambito, circostanza questa niente affatto anomala ma insita nella natura stessa della giurisdizione (alea processuale) (I).

(I) In tema di mediazione demandata si veda l’art. 5, comma 2, D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (Osservatorio Mediazione Civile n. 38/2018).

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 21/2019

Tribunale di Napoli
Ordinanza
sezione sesta
5 febbraio 2019

Omissis

letti gli atti, a scioglimento della riserva che precede;
ritenuto che, in relazione alle prove documentali fin qui raccolte ed ai provvedimenti finora emessi dal Tribunale, che le parti ben potrebbero pervenire ad un accordo conciliativo;
ammesse le prove documentali e ipotizzata, in caso di mancato accordo, una rigorosa selezione delle ridondanti richieste di prova orali delle parti nonché di ctu in apparenza esplorativa;
ritenuto che l’accordo conciliativo vada valutato adeguatamente in un’ottica non di preconcetto antagonismo giudiziario, ma di reciproca rispettosa considerazione e valutazione dei reali interessi di ciascuna delle parti, di modo che esso potrebbe dirsi vantaggioso per tutte (ed infatti oltre all’aspetto della durata della causa – beninteso, di questa come di ogni altra – che può penalizzare, sia pure in modo diverso, ciascuno dei contendenti, incombe sempre il rischio del risultato ultimo che non è solo la sentenza, ma gli eventuali successivi gradi di giudizio nonché, per chi spetti, in caso di non volontario adempimento, i tempi ed i costi dell’esecuzione coattiva);
ritenuta la reciproca alea processuale (in definitiva l’alternativa all’accordo è che l’esito del giudizio possa, per ciascuna delle parti, essere diverso e peggiore di quello ambito, circostanza questa niente affatto anomala ma insita nella natura stessa della giurisdizione);
rilevato che finora Invero la controversia non ha fatto emergere questioni di diritto complesse, e dubbi tali da richiedere approfondite analisi e difficili interpretazioni dei testi normativi (cfr. art.185 bis come introdotto dall’art.77 del d.l.21.6.2013 n.69 conv. nella l.9.8.2013 n.98);
tenuto conto della natura e del valore della controversia;
ritenuto opportuno dare alcune fondamentali direttrici che potrebbero orientare le parti nella riflessione sul contenuto della proposta e nella opportunità e convenienza di farla propria, ovvero di svilupparla autonomamente;
vista la possibilità che le parti, assistite dai rispettivi difensori, possano trarre utilità dall’ausilio, nella ricerca di un accordo, ed anche alla luce della proposta del Giudice, di un mediatore professionale di un organismo che dia garanzie di professionalità e di serietà;
ritenuto possibile prevedere, anche all’interno dello stesso provvedimento che contiene la proposta del Giudice, un successivo percorso di mediazione demandata dal magistrato;
precisato che la proposta del Giudice non è disgiunta da una certa dose di equità che ben si attaglia a questa fase;
ritenuto che le parti ben potrebbero pervenire ad un accordo conciliativo apportatore di utilità per ognuna di esse.

PTM

Ammette le prove documentali delle parti, riservando al prosieguo ogni ulteriore provvedimento; invita le parti a raggiungere un accordo conciliativo/transattivo concedendo termine fino alla data omissis, sulla base della seguente proposta ex art. 185 bis cpc: omissis; dalla eventuale infruttuosa scadenza del suddetto termine, decorrerà quello ulteriore di gg.15 per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al secondo comma dell’art. 5 del d.lgs. 28/2010, con il vantaggio di poter pervenire rapidamente ad una conclusione, per tutte le parti vantaggiosa, anche da punto di vista economico e fiscale (cfr. art.17 e 20 del d.lgs. 4.3.2010 n.28), della controversia in atto.
Viene infine fissata un’udienza alla quale in caso di accordo le parti potranno anche non comparire; viceversa, in caso di mancato accordo, potranno, volendo, in quella sede fissare a verbale quali siano state le loro posizioni al riguardo (relativamente alla sola proposta del giudice), anche al fine di consentire l’eventuale valutazione giudiziale della condotta processuale delle parti ai sensi degli artt. 91 e 96 III cpc.
In ogni caso i difensori delle parti sono invitati ad informare i loro assistiti della presente ordinanza nei termini di cui all’art.4, co. III co. d.lgs. 28/2010; informa le parti che l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’art. 5, co. 2 e che ai sensi dell’art. 8 dec.lgs.28/10 la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione comporta le conseguenze previste dalla norma stessa.
Rinvia all’udienza omissis. Si comunichi.

Napoli, 5.2.2019
Il giudice dott. Francesco Cislaghi

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità. 

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